INVIM (Imposta sull¿Incremento di Valore degli Immobili)
INVIM (Imposta sull’Incremento di Valore degli Immobili) Imposta reale in vigore in Italia tra il 1972 e il 1992, la cui base imponibile (➔) era rappresentata dall’incremento di valore degli immobili (➔ immobile) ubicati sul territorio nazionale, e il cui gettito era di competenza dei Comuni di pertinenza degli immobili soggetti all’imposta. Il tributo, istituito con d.p.r. 643/1972, veniva versato al ricorrere di due distinte fattispecie: in caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni immobili, quando il trasferimento consentiva al cedente, persona fisica o giuridica, di realizzare l’incremento di valore dell’immobile; oppure in caso di possesso decennale ininterrotto di un immobile da parte di società ed enti. La legge fu oggetto di modifica nel corso degli anni (d.p.r. 688/1974, l. 694/1975, l. 2/1980, l. 131/1983 e altre) fino alla definitiva soppressione a opera della l. 421/1992, con la quale veniva istituita l’ICI (➔). La legge prevedeva, comunque, che l’imposta continuasse a essere applicata fino al 2002, assumendo come valore finale del bene quello stimato al termine del 1992 e indicando come beneficiario del gettito non più il Comune, ma lo Stato.