ipotecarie e catastali, imposte
Imposte che si applicano ai beni immobili (➔ immobile) o ai diritti reali di godimento. Disciplinate dal d. legisl. 347/1990, le imposte i. hanno il loro presupposto nella realizzazione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, a seguito della stipula di un atto di trasferimento immobiliare o mortis causa. Soggetti passivi del tributo sono, oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l’atto soggetto a iscrizione, anche coloro che richiedono le formalità suddette. Le imposte i. sono normalmente proporzionali. L’imposta in misura fissa è prevista per l’espletamento di attività secondarie, ovvero laddove le suddette formalità attengano ad atti non produttivi di effetti traslativi. Quelle c. sono dovute per l’esecuzione di formalità di voltura c. e anche da coloro che richiedano tali formalità o dai pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o di successione in relazione agli atti cui si riferiscono le volture stesse. L’imposta c. può essere determinata con l’applicazione di aliquota proporzionale sul valore dei beni immobili o dei diritti reali di godimento o in misura fissa in presenza di agevolazioni (per es. prima casa) o in situazioni particolari.