IRE (Imposta sul Reddito)
IRE (Imposta sul Reddito) Tributo introdotto dalla l. 311/2004 (Finanziaria 2005) per sostituire l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (➔ IRPEF). In base alla l. 80/2003, Delega al governo per la riforma del sistema fiscale statale, era necessario semplificare la normativa fiscale, articolando il prelievo su 5 imposte: l’Imposta sul Reddito delle Società (➔ IRES), l’imposta sul reddito personale, l’Imposta sul Valore Aggiunto (➔ IVA), l’imposta sui servizi e accisa (➔ anche imposta di fabbricazione). Data la complessità della delega, la riforma doveva attuarsi per moduli. Fra le innovazioni di maggiore rilievo si programmava l’inclusione, tra i soggetti passivi, degli enti non commerciali. Si prevedeva, inoltre, la sostituzione progressiva di tutte le detrazioni d’imposta con un regime basato sulle deduzioni dal reddito complessivo (➔ anche deduzione; detrazione). Con l’IRE si intendeva semplificare il sistema di prelievo personale e a tale scopo si fissavano due sole aliquote, al 23% per i redditi sino a 100.000 euro e al 33% per quelli superiori. Allo scopo di ridurre le discriminazioni reddituali, già con la l. 289/2002 (Finanziaria 2003) il legislatore aveva provveduto a incrementare l’aliquota IRPEF sul primo e sul secondo scaglione (rispettivamente, dal 18 al 23% e dal 24 al 29%), riducendo quella sul terzo scaglione (dal 32 al 31%). Ciò nonostante, a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi, la riforma del prelievo personale non si è mai completata. L’IRE è stata definitivamente abrogata dalla l. 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha contestualmente reintrodotto l’IRPEF. Sebbene nelle intenzioni del legislatore l’IRE dovesse semplificare il sistema di prelievo, il progetto di riforma della tassazione personale avrebbe compromesso il principio di progressività della tassazione di cui all’art. 53 della Costituzione.