IRES [Imposta sul Reddito delle Societa]
IRES (Imposta sul Reddito delle Società) Imposta introdotta nell’ordinamento italiano con la l. 80/2003 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 in sostituzione dell’IRPEG (➔).
Soggetti passivi del tributo sono: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società cooperative (regime tributario agevolato) e di mutua assicurazione; le società a responsabilità limitata; gli enti pubblici e privati diversi dalle società; le società e gli altri enti non residenti sul territorio nazionale. La base imponibile (➔) è costituita dai redditi d’impresa, tenuto conto del regime della deducibilità degli interessi passivi, degli ammortamenti riconosciuti e del regime di esenzione da partecipazione che è previsto per i dividendi e le plusvalenze. L’imposta è di natura proporzionale e l’aliquota di applicazione è il 27,5 %. Semplificando il ragionamento, dati i ricavi totali (Rt) e i costi totali (Ct), e, in virtù della deducibilità degli ammortamenti riconosciuti (AM) e degli interessi passivi (IP), la base imponibile (ΠBI), soggetta all’imposta sui redditi d’impresa, è quindi rappresentata da: ΠBI=Rt−Ct−AM−IP. Quindi, l’imposta (T) dovuta è pari a T=27,5% (ΠBI).
Un primo aspetto da chiarire riguardo all’IRES ruota attorno all’ampio dibattito sui motivi che ne giustificano l’introduzione. Perché esiste l’imposta sulle società? In via generale, sono due i principi fondamentali a cui la letteratura economica lega la giustificazione dell’esistenza di tale tipo di imposta: il principio della capacità contributiva e il principio della controprestazione o del beneficio. I sostenitori del ‘principio della capacità contributiva’ legittimano il prelievo sulle società attraverso l’art. 53 Cost., il quale sancisce che «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Le società sono viste come unità portatrici, così come le persone fisiche, di una propria e distinta capacità contributiva. Il fondamento economico-finanziario del tributo si basa, quindi, sulla considerazione che la società detiene una propria forza economica diversa e maggiore della somma delle forze apportate dai soci (persone fisiche). Secondo E. Vanoni, «L’imposizione delle società […] deve essere ricondotta all’autonoma capacità dell’organismo sociale a contribuire» (L’imposta personale sul reddito e gli utili di società non distribuiti, in Studi in memoria di G. Masci, 2° vol., 1943). In linea con questa posizione, C. Arena sottolinea come la capacità contributiva dell’organismo sociale debba essere ricondotta alla sua autonomia economica e alla sua personalità nel mondo economico (Teoria generale della finanza pubblica, 1945). Diversamente da coloro che giustificano l’imposta in virtù dell’esistenza di un’autonoma capacità contributiva, i sostenitori del ‘principio della controprestazione’ ritengono che la ragione principale per l’istituzione di una forma di imposizione per le società debba essere ricondotta ai benefici che lo Stato, attraverso l’erogazione di beni e servizi pubblici (per es. strade, autostrade, istruzione, ferrovie, sicurezza ecc.), trasferisce al settore privato (alle imprese). In altri termini, i benefici che vengono offerti alle imprese giustificano essi stessi una forma di imposta-prezzo (benefit tax) sulle società, che consente di promuovere l’efficienza allocativa nell’impiego delle risorse pubbliche.
Preso atto delle principali giustificazioni dell’imposta sulle società di capitali, gli economisti pubblici si sono posti il problema del metodo con cui introdurre tale imposta. Proprio sulla concezione della società come ente economico a sé stante, nella sua separazione effettiva dai soci, si fonda la pretesa di una tassazione speciale delle società, per sanare il divario che esisterebbe rispetto all’imposizione personale delle sole persone fisiche. Ne consegue che, dall’imposta sulle società, scaturisce una forma di doppia imposizione: gli utili vengono tassati, dapprima, in capo alla società e successivamente in capo ai soci. In letteratura, la doppia imposizione degli utili della società realizza il cosiddetto sistema classico. Per fare fronte a questo inconveniente, i sistemi fiscali vigenti, in diverso modo, si sono orientati su sistemi ibridi di tassazione, che prevedono la presenza congiunta sia della tassazione personale sia di quella societaria.