irredimibile
Che non si può redimere, riscattare. In finanza pubblica e privata, si dice di un prestito (o debito) di cui non si può avere (o chiedere) il rimborso. Nella finanza pubblica, lo Stato può raramente finanziare il disavanzo attraverso l’emissione di titoli i. del debito pubblico. La divisione di questi titoli in base alla durata li distingue in fluttuanti, redimibili e irredimibili. I fluttuanti finanziano il debito fluttuante (momentanea deficienza di cassa del Tesoro); quelli redimibili e i. indicano una particolare modalità di emissione di titoli di debito pubblico consolidato (di media e lunga durata). Per i prestiti i. lo Stato non assume l’obbligo del rimborso, impegnandosi solo al pagamento di un interesse annuo che assume forma di rendita. Nella finanza privata, le società possono ricorrere all’emissione attraverso istituti bancari di titoli di debito i., previa autorizzazione della Banca d’Italia, secondo quanto disposto dall’art. 12, 7° co. del TUB (➔): «la Banca d’Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, i. ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d’Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito». Sono caratterizzati da clausole di postergazione, ma si differenziano dai prestiti subordinati (Istruzioni di vigilanza per le banche, Banca d’Italia, titolo V, cap.3).