EGEO, Isole Italiane dell' (XIII, pagina 526)
Popolazione (p. 527). - La composizione e la struttura della popolazione dal punto di vista etnico non ha avuto nell'ultimo quinquennio modificazioni notevoli, benché si sia raggiunta una più esatta valutazione numerica complessiva, anche per quanto interessa la distribuzione, in seguito alle operazioni dei due censimenti, del 1931 e 1936, di cui sono riportati i dati nell'annessa tabella.
Da essa si rileva come la popolazione complessiva abbia subito dal 1922 un aumento notevolissimo, più pronunciato per il 1931, con un complesso di circa 130.000 ab., mentre nel 1936 si registra la cifra, alquanto più ridotta, di circa 120.000 ab. Tale contrazione nei valori della popolazione si estende a tutte le isole, tranne qualche eccezione (Scarpanto, Patmo), ma è contenuta entro limiti assai modesti.
Dal punto di vista della distribuzione della popolazione va tenuto presente che di recente si è proceduto con maggior lena alla colonizzazione, con la costruzione nell'isola di Rodi di un villaggio di boscaioli specializzati, provenienti dalla Venezia Tridentina. Oltre a ciò cure attente del governo sono rivolte a dare ai centri maggiori (Rodi, Coo, ecc.) una sistemazione consona allo sviluppo dei centri stessi.
L'agricoltura continua ad essere una delle maggiori risorse; dei terreni coltivati, di maggiore interesse sono quelli a vite (1866 ha. nel 1933 con una produzione di 20.000 hl. nel 1933 e di 14.000 hl. nel 1934), a olivi (produzione nel 1934 di hl. 10.000), ad agrumi (q. 12.000 nel 1934) e a tabacco (q. 730 nel 1934). Legumi e frutta conservano sempre il loro posto preminente nell'economia agricola delle isole e le cure dei servizî tecnici del governo tendono a dare a tali prodotti sempre maggiore sviluppo.
L'agricoltura ha tratto grande vantaggio da numerosi e importanti lavori di bonifica, specie per quanto concerne il consolidamento dei terreni montani (gli ariagi o burroni profondi scavati dall'erosione delle acque), il regime dei corsi d'acqua, mediante imbrigliamenti, ecc. (importante soprattutto la costruzione della diga e serbatoio del bacino del Pelecano alto, nell'isola di Rodi), e infine la ricostituzione del patrimonio forestale.
Grandi progressi hanno fatto la viticoltura, l'olivicoltura, le colture ortofrutticole e la tabacchicoltura, che costituiscono la base d'industrie anch'esse in crescente sviluppo.
Allo sviluppo dell'agricoltura ha contribuito molto anche il miglioramento, notevolissimo, della rete stradale (677 km., di cui 124 a Coo e 65 nelle isole minori, specialmente a Scarpanto), da cui ha tratto giovamento anche l'industria turistica, che si va notevolmente sviluppando.
Tra i prodotti minerarî meritano speciale attenzione la galena argentifera ad alto tenore di piombo e argento dell'isola di Coo, lo zolfo dell'isola di Nisiro, la pomice dell'isolotto di Ialì, presso Nisiro, analoga a quella di Lipari, il gesso dell'isolotto di Annátia, presso Caso, le sabbie quarzifere di Coo. Notevolissime anche le sorgenti termali di vario genere, specie quelle delle isole di Nisiro e di Coo, e di Rodi (terme di Calitea).
Accanto alle altre attività economiche si è cercato di dare negli ultimi anni incremento alla pesca. Tra i prodotti più interessanti sono da annoverare le spugne (Rodi, ecc.) e le aragoste (Patmo, ecc.). La costruzione di un Istituto per le ricerche biologiche a Rodi dovuta ad una iniziativa del Ministero dell'agricoltura e foreste, con la collaborazione del R. Comitato talassografico e il Comitato per la biologia del Consiglio nazionale delle ricerche, ha dotato l'Isola di Rodi di un moderno e attrezzatissimo istituto scientifico, con acquario annesso, che ha il preciso compito di dare alla pesca l'assistenza tecnica necessaria e costituisce inoltre un'importante base di studî e di ricerche.
Commercio (p. 529). - L'andamento del commercio negli ultimi anni risente della crisi economica e dal 1930 segna una notevole diminuzione nei valori delle importazioni, mentre minori oscillazioni si hanno per le esportazioni.
Nella voce importazioni figurano soprattutto cereali e farine, prodotti animali, canapa, lino, cotone, legno, ecc., mentre nella voce esportazioni si trovano prodotti del suolo (vini, olio, ecc.), nonché primizie sia di ortaggi sia di frutta.
Notevole importanza ha il movimento turistico e di soggiorno a Rodi, come stazione balneare, favorito daun'ottima attrezzatura alberghiera.
Istituti di cultura: v. rodi, XXIX, p. 551.
Ordinamento (p. 529). - Cittadinanza. - In base all'art. 2 del r. decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1854 (convertito nella legge 15 aprile 1926, n. 1139), gli abitanti che eleggono la cittadinanza italiana conservano il proprio statuto personale, sono esenti dalla leva e dal servizio obbligatorio di terra e di mare e hanno i diritti e doveri che derivano dalle leggi e usi vigenti in Rodi e nelle altre isole italiane dell'Egeo. Con r. decr. legge 13 marzo 1927, n. 1378 (convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3490) fu disposto che sulla dichiarazione di eleggere la cittadinanza italiana, presentata in base all'art. 34 del trattato di Losanna dagl'Italiani originarî delle Isole italiane dell'Egeo stabiliti all'estero, decide il governatore delle Isole stesse, il quale ha facoltà, in singoli casi, di respingerla. Le decisioni del governatore sono sottoposte all'approvazione del ministro degli Affari esteri. La cittadinanza accordata in base alla predetta norma produce gli effetti indicati sopra. Infine, con r. decr.-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, convertito nella legge 10 dicembre 1934, n. 1997 si volle permettere a quegli abitanti di poter acquistare la piena cittadinanza italiana, con decreto reale, inteso il governatore delle Isole e in seguito a parere favorevole del Consiglio di stato.
Legislazione. - Dopo l'occupazione italiana i governatori militari emanarono numerosi decreti e ordinanze di carattere giuridico e amministrativo, senza una vera e propria delega di poteri, ma derivandoli dall'avvenuta occupazione. Gli stessi poteri furono assunti di fatto dai governatori civili dopo il trattato di Sèvres (8 agosto 1920). Entrato in vigore il trattato di Losanna (6 agosto 1924), intervenne il r. decreto legge 28 agosto 1924, n. 1355, col quale si conservavano al governatore "tutti i poteri da lui finora esercitati".
Con decreto governatoriale 31 ottobre 1931, n. 200, furono abrogati i codici ottomani rimasti fino allora in vigore, benché profondamente modificati da molti provvedimenti del governatore, e furono estesi al possedimento i codici civile, commerciale e di procedura civile del regno. Con altro decr. govern. 31 ottobre 1931, n. 199, furono estesi i nuovi codici penale e di procedura penale italiani e dettate alcune disposizioni di diritto processuale penale, necessarie per adattare il sistema del codice italiano al particolare ordinamento locale.
Più numerose, e di sostanziale importanza, sono, invece, le deroghe alle disposizioni del codice civile italiano, dovute alla speciale situazione giuridica di quegli abitanti cui è stata conferita la cittadinanza sui generis del citato r. decr. legge 15 ottobre 1925, comportante l'esenzione dal servizio di leva, la non partecipazione ai diritti politici e il godimento dello statuto personale. Tale statuto personale è determinato dalla confessione religiosa, e cioè: ai cristiani greco-ortodossi si applica il diritto ecclesiastico bizantino scritto e consuetudinario, vigente nelle singole isole al tempo dell'occupazione italiana; agli ebrei le norme del diritto talmudico e posttalmudico; ai musulmani il diritto sciaraitico.
Lo statuto personale riceve la sua applicazione specialmente nel diritto familiare e successorio.
Fondamentali differenze dal cod. civ. italiano si riscontrano nel regime della proprietà fondiaria e degli altri diritti reali, che sono regolati dal decr. govern. 1° settembre 1929, n. 132; gli accertamenti vengono fatti anche d'ufficio dalla speciale commissione fondiaria e le controversie sono definite in sede giudiziaria dal tribunale fondiario, contro le cui decisioni non è ammesso ricorso in cassazione. L'intestazione fondiaria e le annotazioni posteriori costituiscono la prova legale del diritto immobiliare. È conservata la speciale forma di proprietà evcaf del diritto musulmano. Il giudice ha amplissimi poteri inquisitorî, che rendono la procedura più semplice e sollecita. Nei libri fondiarî vengono annotati i diritti reali e le costituzioni di dote. Finora sono stati istituiti i libri fondiarî nelle isole di Rodi e di Coo e nel comune di Portolago (Lero).
Le divisioni ereditarie vengono rese esecutive dal presidente del tribunale d'appello.
Nel diritto processuale civile le principali deroghe al codice patrio consistono nell'avere adottato nei giudizî di tutti i gradi di giurisdizione le norme stabilite nel regno per i giudizî innanzi al pretore; nelle facoltà delle parti di rinunciare preventivamente all'appello o di portare le cause direttamente innanzi al giudice di appello; nell'istituzione di speciali uffici di esecuzione e nell'avere eliminato le nullità esistenti nel codice patrio derivanti da inosservanza di forme e di termini, quando tali inosservanze non abbiano posto una delle parti nell'impossibilità di esercitare il suo diritto e quando non si riferiscano alla sostanza dell'atto.
Il possedimento ha un ordinamento autonomo in materia di acque e in materia forestale: circa quest'ultima, la severità della legislazione ha permesso la graduale ricostruzione del patrimonio forestale.
L'amministrazione della marina mercantile e di tutti i servizî marittimi è affidata al governo del possedimento ed è regolata da un codice speciale, simile a quello della Libia.
Ordinamento giudiziario. - Dal novembre 1931 l'ordinamento giudiziario è quello italiano e furono aboliti gli organi locali, salvo per speciali materie attinenti allo statuto personale. La giustizia è amministrata da magistrati messi a disposizione del governatore dal Ministero di grazia e giustizia. Il territorio delle Isole è diviso in due sedi di pretura, che hanno la stessa circoscrizione dei tribunali di Rodi e Coo. Il tribunale di appello sedente in Rodi ha la stessa giurisdizione della Corte d'appello in Italia e di esso fa parte la Corte di assise. Rodi è inoltre sede di una sezione speciale di Corte d'appello (istituita con la legge 2 giugno 1927, n. 847), cui fu deferita la giurisdizione della Corte d'appello di Ancona per le cause consolari di appello. Gli atti e le sentenze delle magistrature del possedimento sono considerati atti dell'autorità giudiziaria ordinaria dello stato.
Finanze. - Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del possedimento delle Isole italiane dell'Egeo, dopo il primo periodo di assestamento e in seguito all'applicazione delle norme per l'amministrazione e la contabilità di cui al r. decr. legge 23 settembre 1935, n. 1757, ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio bilancio di competenza approvato con decreto del ministro delle Finanze di concerto con quello per gli Affari esteri.
Per l'esercizio finanziario 1938-39 esso pareggia nella somma complessiva di 32 milioni di lire e presenta un aumento di 4 milioni rispetto alle previsioni dell'esercizio 1937-38. Tale aumento deriva principalmente dalle entrate e spese effettive (entrate proprie del possedimento, spese per i servizî civili). Tra le entrate effettive hanno particolare importanza i proventi doganali e i diritti marittimi che nel 1936-37 hanno dato un gettito di 19,5 milioni. Tra quelle straordinarie è da rilevare la diminuzione di 2,5 milioni del contributo statale, in parte in previsione del maggior reddito delle entrate effettive e in parte come riscontro all'assunzione diretta da parte del governo degli oneri relativi all'ammortamento e al servizio del mutuo di cui al r. decr. legge 8 maggio 1924, n. 704, e di quello di 10 milioni per i danni del terremoto di Coo del 1933. Tra le spese vanno segnalate quelle per le opere pubbliche (6,9 milioni) e le opere agrarie, forestali e di bonifica (5,2).