istituto di credito
Organismo che svolge simultaneamente l’attività di raccolta di risorse finanziarie e di concessione del credito per proprio conto (➔ anche banca). L’i. di c. acquisisce per mezzo di operazioni di provvista, dette anche passive, fondi con l’obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma, e provvede all’esercizio del credito attraverso le operazioni attive o di impiego. Tali attività, secondo quanto stabilito dal legislatore, rappresentano attività riservate. Parimenti alle operazioni di raccolta, anche l’esercizio del credito può realizzarsi secondo modalità e tipologie differenti; ne sono esempi l’apertura di credito bancario, lo sconto bancario e l’anticipazione bancaria. Tutte prevedono, in ogni caso, la concessione di disponibilità monetarie. Nel novero degli i. di c. sono da includere le banche e le casse di risparmio.
Gli anni 1990 hanno segnato una tappa importante nell’evoluzione degli organismi in oggetto. Con l’introduzione del concetto di banca universale, infatti, a seguito della revoca negli Stati Uniti del Glass- Steagall Act (➔), legge bancaria in vigore dal 1933, gli i. di c. hanno mutato e ampliato l’offerta di prodotti finanziari, mettendo a disposizione della clientela anche prodotti assicurativi, fondi comuni di investimento e forme di risparmio gestito. Gli i. di c. sono soggetti a una normativa specifica di settore e vigilati dalla Banca d’Italia (➔).