IURIDICUS
. Funzionario-magistrato incaricato dell'amministrazione della giustizia nell'Impero romano. Se ne ebbero in Italia, nelle provincie imperiali, in Egitto.
In Italia. - L'imperatore Adriano nominò 4 consulares con tale funone; l'istituzione fu poco dopo abolita e richiamata successivamente in vita da Marco Aurelio (Script. hist. Aug., Vita Marci, 11: datis iuridicis Italiae consuluit ad id exemplum quo Hadrianus consulares viros reddere iura praeceperat); i iuridici di Marco Aurelio erano viri praetorii, a ciascuno dei quali fu probabilmente attribuita una determinata competenza territoriale. Essi si occupavano solo di procedimenti civili, e più particolarmente di alcuni di quegli affari che erano stati fino allora di competenza di magistrati romani (sicché la loro creazione non diminuì le attribuzioni dei magistrati municipali). Sussistettero fino a Diocleziano, il quale trasmise ai correctores le competenze dei iuridici.
Nelle provincie imperiali. - I legati Augusti iuridici furono funzionarî dati dall'imperatore (l'istituzione fu probabilmente creata da Augusto) ai governatori di queste provincie (non anche a quelli delle provincie senatorie) come loro aiutanti nell'amministrazione della giustizia, con competenza propria, che però non conosciamo bene. Pare che essi fossero investiti di attribuzioni civili soltanto; del che si avrebbe anche una prova nel fatto che essi non sono mai insigniti del titolo pro praetore.
In Egitto. - Il iuridicus Alexandreae era un funzionario di grado più elevato dei precedenti (vir perfectissimus), posto a fianco e in sottordine del praefectus Aegypti. La sua competenza però non era limitata alla sola città di Alessandria, ma si estendeva anche alla χώρα, e non solo agli affari riguardanti cittadini romani, ma anche a quelli tra Egiziani. Aveva certo attribuzioni proprie in materia di tutela e di adozione, e forse anche in rapporti amministrativi; era poi anche frequentemente delegato dal praefectus Aegypti a decidere in sua vece. È ancora ricordato come esistente nel 531 (Cod., I, 4, de episcop. audientia, 30).
Bibl.: P. de Francisci, Storia del diritto romano, II, i, Roma 1929, p. 298 segg., e autori ivi citati.