L’azione di esatto adempimento nella vendita
In tema di garanzie edilizie, le Sezioni Unite, con la sentenza del 13.11.2012 n. 19702, hanno esaminato e risolto la questione concernente l’individuazione del termine prescrizionale del diritto dell’acquirente alla eliminazione dei vizi della cosa venduta, sorto a seguito dell’impegno in tal senso assunto dal venditore, ritenendo un tale obbligo di facere caratterizzato da piena autonomia rispetto all’apparato di tutela predisposto dagli artt. 1490 e ss. c.c., e, pertanto, soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella speciale di cui all’art. 1495 c.c. Per giungere a siffatta conclusione, la Suprema Corte ha riconosciuto il carattere chiuso ed esclusivo del sistema di garanzia per vizi nella vendita, negando, segnatamente, che il compratore disponga, in forza di esso, di una “azione di esatto adempimento”.
Il rapporto tra l’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta ed il cd. “riconoscimento operoso” dei vizi stessi da parte dell’alienante è il tema specifico oggetto dell’indagine di cui sono state investite le Sezioni Unite civili1 e che ha trovato esito nella soluzione adottata con la sentenza n. 19702/2012. Il particolare rilievo della esaminata problematica emerge non solo per le implicazioni che riguardano l’ambito della specifica materia, ma anche per il respiro più ampio che essa esibisce, giacché, evocando il tradizionale dibattito sulla ipotizzabilità di un’azione di esatto adempimento2, supera i confini stessi del contratto di vendita per ridondare anche su quello di appalto. Di qui, l’ancor più accentuato interesse che riveste l’approdo al quale è pervenuta la sentenza n. 19702/2012 e cioè quello di ritenere in sé conchiusa la disciplina in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., e di ravvisare nell’impegno del venditore ad eliminare i vizi stessi l’insorgenza di un’autonoma obbligazione di facere, esterna alla predetta disciplina legale e tale da non alterarne i connotati, conseguendone coerenti ricadute in punto di applicazione dei relativi termini di prescrizione.
1.1 La controversia esaminata dalle Sezioni Unite
I connotati essenziali della vicenda che fa da sfondo alla decisione assunta dalle Sezioni Unite possono riassumersi come segue. Un’impresa vende un macchinario industriale ad un’altra impresa, la quale ne denunzia l’inidoneità al funzionamento automatico; l’impresa alienante promette di eliminare il difetto, ed anzi interviene per eliminarlo, ma senza esito. A fronte di una giurisprudenza di merito che ritiene estinta la garanzia edilizia per prescrizione annuale ex art. 1495 c.c., l’impresa acquirente sostiene che, tramite il riconoscimento del vizio e l’impegno ad eliminarlo, la venditrice abbia novato il suo originario debito e, comunque, abbia assunto un nuovo obbligo di facere, in ogni caso attivando il termine ordinario di prescrizione decennale, in luogo del termine speciale di prescrizione breve.
La perimetrazione della fattispecie oggetto di cognizione è essenzialmente opera dell’elemento selettivo costituito dalla ravvisabilità di un rapporto negoziale fra imprese (business-to-business ‒ B2B) e non di un rapporto di consumo (business-to-consumer ‒ B2C). Di qui l’irrilevanza della disciplina sulla vendita dei beni di consumo, ove la tutela rimediale del compratore è accentuata in funzione protettiva del soggetto debole e vale il principio dell’obbligo di consegna da parte del venditore di beni conformi a quelli oggetto del contratto di vendita3.
1.2 Il contesto nel quale è maturata la soluzione delle Sezioni Unite del 2012
Circoscritta in tal modo la fattispecie, la quaestio iuris attiene al cd. vizio redibitorio, che rende la cosa inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.).
Nei suoi termini effettivi la questione interroga, quindi, sulle conseguenze del cd. riconoscimento operoso del venditore, il quale cioè riconosca il vizio redibitorio e si impegni ad eliminarlo mediante un facere. Conseguenze che, nell’economia della controversia sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, hanno riguardo, segnatamente, alla prescrizione dei diritti del compratore, estraneo alla qualifica di consumatore.
La problematica era stata lambita da un precedente delle Sezioni Unite del 20054, per essere poi successivamente esaminata da una decisione della sezione terza5.
Le Sezioni Unite avevano allora chiaramente escluso l’automatica qualificazione dell’impegno di eliminazione dei vizi come novazione oggettiva della garanzia edilizia, ma avevano lasciato nell’ombra quali fossero le conseguenze di tale impegno in punto di prescrizione, sebbene con obiter dictum avessero poi optato per l’estensione del termine decennale di prescrizione anche alle azioni edilizie ove fosse, per l’appunto, intervenuto il riconoscimento operoso del venditore.
L’impianto argomentativo della sentenza ruotava intorno al “risultato economico” del contratto di compravendita, venendo esaltata, nell’impegno del venditore di eliminare i vizi della cosa venduta, la funzione attuativa di detto risultato, con ciò riconoscendosi nella garanzia edilizia non già un valore novativo della precedente obbligazione, bensì «semplicemente un quid pluris che serve ad ampliarne le modalità di attuazione, nel senso di consentire al compratore di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui all’art. 1495 c.c., particolarmente brevi, come la prescrizione annuale, rispetto a quella decennale»6.
Tuttavia, l’approdo rimaneva incerto, posto che la liberazione dell’acquirente dai termini di settore non sembrava necessariamente comportare l’attivazione di quello ordinario decennale (sebbene a quest’ultimo la sentenza stessa faceva cenno), posto che l’interruzione del termine annuale avrebbe suggerito, come effetto suo proprio, una nuova decorrenza del medesimo termine di un anno ex art. 1495 c.c., operante nell’ambito del regime speciale della compravendita.
Analoga soluzione era stata adottata, sempre in base ad obiter dictum, dalla sezione terza7, ma tramite un diverso percorso argomentativo, che faceva leva su una concezione procedimentale della garanzia dei vizi, per cui il riconoscimento operoso non implica ex se novazione oggettiva della garanzia edilizia, ma ha l’effetto di chiudere la fase del rapporto cui inerisce il termine eccezionale di prescrizione annuale ed avviare una fase nuova del procedimento di garanzia, nella quale avrebbe ripreso vigore la regola generale della prescrizione ordinaria, tanto per le azioni edilizie che per quella di esatto adempimento.
Nel rimettere la questione in esame alle Sezioni Unite, l’ordinanza interlocutoria della sezione seconda civile8 aveva evidenziato, a sua volta, una inclinazione verso il mantenimento del termine prescrizionale annuale, di cui all’art. 1495 c.c., rimarcando come proprio l’identità del “risultato economico” della vendita avrebbe rappresentato un ostacolo non solo all’effetto novativo dell’impegno dell’alienante di eliminare i vizi della cosa, ma anche al mutamento del termine di prescrizione speciale, «in un quadro di sostanziale conferma dello statuto della garanzia di base», non senza mancare di porre l’attenzione sulla esigenza di coniugare stabilità del negozio e protezione del compratore «in una dimensione di disciplina europea del contratto»9.
Quanto alla dottrina, essa fornisce in materia un contributo variegato, diramatosi in più filoni interpretativi a partire, però, dal nucleo comune identificabile in una risalente elaborazione10, che aveva individuato nella disciplina codicistica della prescrizione delle azioni edilizie la presenza di una pluralità di fattispecie con diversità di effetti, tra cui anche quello novativo; effetto, quest’ultimo, su cui si era particolarmente soffermato qualche autore11, mentre altri aveva riversato la propria attenzione sullo studio della graduazione delle fattispecie nella visuale delle presunzioni12.
Di interesse è, peraltro, il panorama dottrinale emerso a seguito della sentenza delle Sezioni Unite del 2005, il quale risulta orientato criticamente verso la (seppur solo accennata come obiter dictum) soluzione della prescrizione ordinaria, una volta che si era inteso escludere l’effetto novativo dell’impegno del facere venditoris13.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19072/2012, hanno intrapreso una “terza via”, discostandosi dai due citati precedenti del 2005 e del 2011.
In primo luogo, la Corte rammenta che la disciplina “rimediale” della vendita è una disciplina “chiusa”, nel senso che la garanzia dai vizi della cosa, inserita tra le obbligazioni principali del venditore (art. 1476, n. 3, c.c.), trova sostanza e si esaurisce (salve le esclusioni indicate dagli artt. 1490 e 1491 c.c.) nella trama costituita dagli artt. 1492, 1493 e 1494 c.c. e cioè nella facoltà del compratore di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (actio redibitoria) ovvero la riduzione del prezzo (actio quanti minoris), sia le restituzioni e i rimborsi conseguenti alla risoluzione, sia il “risarcimento del danno”.
Il venditore si trova, quindi, in una sorta di soggezione di fronte al compratore, il quale può optare per la modifica o la caducazione del contratto, quali effetti che si riverberano sulla sfera giuridica del venditore senza che questi sia tenuto ad eseguire alcuna prestazione, salvo quelle di restituzione e di risarcimento.
Dunque, l’impegno ad eliminare i vizi si configura come una obbligazione di facere che non trova la propria fonte nella disciplina rimediale anzidetta e – ove non si ravvisi (anche per facta concludentia) una novazione della garanzia apprestata dall’art. 1490 c.c. – non può ritenersi che sussista spazio perché essa possa influire sulla relativa disciplina e, segnatamente, possa trasformare il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 1495 c.c. in decennale, stante il divieto posto dall’art. 2936 c.c., che riguarda l’immodificabilità della disciplina legale della prescrizione ad opera delle volontà delle parti.
La Suprema Corte ribadisce, quindi, a chiare lettere che non sussiste, a favore del compratore, una azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa: azione che non è compresa tra quelle edilizie e che, quindi, non è soggetta anch’essa al termine di prescrizione annuale stabilito dall’art. 1495 c.c.
Una tale azione è prevista in ipotesi tipiche, come nella vendita dei beni mobili ai sensi dell’art. 1512 c.c. (ad es., quando il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta), oppure, sempre per i beni mobili e secondo quanto inizialmente si accennava, «per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene», se il venditore è un “professionista” e il compratore un “consumatore”.
Né tale azione di esatto adempimento potrebbe surrogarsi, come ipotizzato in dottrina14, con un risarcimento del danno in forma specifica, nel senso che il compratore possa chiedere, indipendentemente da un impegno in tal senso del venditore, la condanna di costui all’eliminazione dei vizi; impostazione, questa, che confliggerebbe con il disposto dell’art. 1494 c.c., che configura come risarcimento “per equivalente” quello che compete al compratore, poiché lo collega alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che presuppongono la mancata riparazione del bene.
In definitiva, la soluzione della Cassazione si attesta nel senso che accanto alla disciplina tipica rimediale della vendita sorge un ulteriore diritto del compratore, estraneo a siffatta regolamentazione e portatore di un proprio termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale; ma è proprio l’estraneità così congegnata a far sì che per le azioni edilizie permanga intatta la disciplina del termine annuale di prescrizione, alla cui brevità può ovviarsi con idonei atti interruttivi anche durante il periodo nel quale il compratore si astenga dall’esercitare le azioni edilizie in attesa dell’intervento riparatore del venditore.
3. I profili problematici
Un primo, ma centrale, aspetto critico che presenta la decisione delle Sezioni Unite del 2012 – e che è stato immediatamente colto dalla dottrina15 – risiede non tanto nella esclusione della natura novativa della fattispecie, ben potendo concepirsi la nascita di una nuova obbligazione del venditore, assistita dal termine decennale di prescrizione e che viene ad aggiungersi all’obbligazione originaria, senza per questo comportare l’estinzione di cui all’art. 1230 c.c.16. Invero, ciò che alimenta la criticità della soluzione adottata è, piuttosto, il “frazionamento della causa concreta dell’intera operazione”, nel senso che aver qualificato l’obbligo di facere volto all’eliminazione dei vizi in guisa di obbligo diverso ed estraneo rispetto “al debito ex vendito” potrebbe mettere in discussione «l’effettività del negozio di vendita, giacché, realisticamente, l’attesa ex empto non ha ad oggetto la cosa purchessia, bensì la cosa conforme a quella originaria».
Il rilievo, come è evidente, echeggia ancora una volta l’impostazione di stampo eurounitario, di cui alla direttiva n. 99/44/CE, caratterizzata dal cd. “risultato di conformità”, che però non è stata ritenuta percorribile dalle Sezioni Unite in considerazione della sua inclinazione esclusiva a tutelare il consumatore e non già i rapporti negoziali insorti tra imprese.
Altro profilo di problematicità può cogliersi nella ipotizzabile incidenza della soluzione fornita dalla sentenza Cass. n. 19702/2012 su analoga questione di diritto che si agita nella materia dell’appalto. A tal riguardo, giova ricordare che, nella giurisprudenza di legittimità, risulta sufficientemente stabile il principio secondo il quale il riconoscimento dei vizi, da parte dell’appaltatore, oltre a rendere superflua la tempestiva denuncia da parte del committente, ai sensi dell’art. 1667 c.c., comporta l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario17.
Tuttavia, tale nuova obbligazione sembra configurarsi in termini di novazione dell’obbligazione di garanzia ed in siffatti termini è assai chiara la presa di posizione di Cass., 19.3.2009, n. 6670; del resto, proprio in siffatta prospettiva si spiega lo sforzo ricostruttivo di una più recente pronuncia – Cass., 20.4.2012, n. 6263 – con cui si è inteso sganciare la soluzione anzidetta dall’artificio di reputare sussistente una novazione oggettiva dell’obbligazione di garanzia, per farne una obbligazione autonoma ed indipendente, come tale soggetta al termine ordinario di prescrizione.
Tale ultima ricostruzione passa attraverso però il corredo argomentativo che le già richiamate Sezioni Unite del 2005 e la stessa terza sezione del 2011 avevano esibito in tema di vizi della cosa venduta per giungere allo stesso approdo. In particolare, la sentenza del 2012 si sofferma sul principio enunciato dalla innanzi citata Cass. n. 747/2011, in materia di esatto adempimento in tema di compravendita con l’esclusione di qualsiasi effetto novativo della originaria obbligazione, e lo ritiene compatibile con l’azione di garanzia – in tema di appalto – che si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera, intesa (anche) come azione di esatto adempimento dell’obbligo sostitutivo/riparatorio. L’effetto novativo è escluso dall’impegno di attuare la stessa obbligazione assunta nell’originario programma negoziale e attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 1176 e 2058 c.c. l’impegno sostitutivo/riparatorio viene ricompreso all’interno del momento funzionale del rapporto obbligatorio.
Una volta escluso l’effetto novativo, il problema del termine di prescrizione si risolve tenuto conto che l’impegno riparatorio/sostitutivo è non già qualcosa di nuovo, ma un quid pluris, che amplia le modalità di attuazione, nel senso di consentire al committente di essere svincolato dalle condizioni e dai termini di cui all’art. 1667 c.c. In definitiva l’appaltatore – con l’assunzione dell’attività diretta all’eliminazione dei vizi – pone in essere un comportamento finalizzato a fare ottenere al committente il risultato che egli aveva il diritto di conseguire fin dalla conclusione del contratto di appalto; ovvero il suo esatto adempimento, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.
Invero, la soluzione adottata da Cass., 20.4.2012, n. 6263 in materia di appalto dovrebbe però ora cimentarsi con il successivo approdo delle Sezioni Unite in tema di vendita, che – come si è visto – postula la tipicità della disciplina rimediale in tema di vizi di quel contratto, tale da escludere nel suo ambito l’esistenza di un’azione di esatto adempimento a disposizione del compratore; sicché, è proprio una siffatta azione, ove si escluda in concreto l’effetto novativo, a venire in rilievo autonomamente e ad essere assistita dal termine di prescrizione decennale. Tuttavia, il nodo problematico si pone proprio nell’interrogativo se ad analoghe conclusioni possa addivenirsi anche in tema di appalto, là dove il contenuto della garanzia dei vizi, declinato dall’art. 1668 c.c. prevede che « le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore» e, dunque, contempla proprio un’azione di esatto adempimento, come tipico e specifico rimedio nell’alveo stesso della regolamentazione legale della garanzia.
1 La questione di massima, ritenuta di particolare importanza, era stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile del 26.3.2012, n. 4844.
2 Venendo in rilievo, a tutela del compratore che abbia ricevuto un bene viziato, l’alternativa tra il poter disporre dei soli rimedi di cui agli artt. 1490 ss. c.c. (risoluzione del contratto, riduzione del prezzo, risarcimento per equivalente) ovvero anche della facoltà di esigere dal venditore l'eliminazione dei vizi, quantomeno a titolo di risarcimento in forma specifica.
3 Segnatamente, artt. 129 e 130 del Codice del consumo, adottato con il d.lgs. 6.9.2005, n. 206; lo stesso codice, all’art. 132, fissa in ventisei mesi dalla consegna il termine di prescrizione per far valere i difetti della cosa venduta. Sul tema, più di recente, Camilletti, F., Le azioni di garanzia nella vendita tra disciplina generale e codice del consumo, in Contr., 2013, 837 ss.
4 Cass., S.U., 21.6.2005, n. 13294, in Foro it., 2006, I, 2423 ss., con nota di Lanotte, A., Impegno di riparare il bene difettoso come riconoscimento del debito. Si veda anche Camilleri, E., Garanzia per vizi ed impegno del venditore alla riparazione del bene: note critiche a margine di Cass. Sez. Un. n.13294/2005, in Riv. dir. civ., 2006, II, 469; nonché Travaglino, G., Compravendita, vizi della cosa, azioni edilizie e novazione oggettiva, in Corr. giur., 2005, 1688.
5 Cass., 14.1.2011, n. 747, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, 805, con nota di Cerulo, A., L'impegno del venditore di eliminare i vizi del bene compravenduto: vecchie e nuove incertezze in tema di prescrizione dell'azione del compratore.
6 Così Cass., S.U., n. 13294/2005.
7 Con la già indicata Cass. n. 747/2011.
8 Cass. n. 4844/2012, richiamata in precedenza.
9 Il riferimento è alla proposta di Regolamento per un diritto comune europeo della vendita (Common European Sales Law - CESL) formulata nell'ottobre del 2011 dalla Commissione europea, con il fine di delineare una disciplina agevolativa delle vendite transfrontaliere (cross-border).
10 Pugliese, G., Questioni in materia di vizi redibitori, in Giur. compl. cass. civ., 1944, 306.
11 Martorano, F., La tutela del compratore per i vizi della cosa, Napoli, 1959, 152. Si veda anche Terranova, C.G., La garanzia per vizi della cosa venduta, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1989, 116; Mirabelli, G., I singoli contratti (artt. 1470-1765), in Comm. c.c., Torino, 1991, 113; Luzzatto, R., La compravendita, Torino, 1961, 278; Gardani Contursi Lisi, L., La compravendita, in Giur. sist. civ. comm. Bigiavi, Torino, 1985, 751.
12 Rubino, D., La compravendita, in Tratt. Cicu-Messineo, XXIII, Milano, 1971, 846.
13 Travaglino, G., Compravendita, cit., 1705; Camilleri, E., Garanzia, cit., 471, 485, 504; Capilli, G., Sull'assunzione dell'impegno da parte del venditore di eliminare i vizi della cosa, in Contr., 2006, 575; ma anche Cerulo, A., Riconoscimento dei vizi della cosa venduta e novazione dell'obbligazione, in Nuova giur. civ. comm., 2006, II, 428.
14 Rubino, D., La compravendita, cit., 629.
15 Amoroso, D., L’obbligo che si assume il venditore di eliminare i vizi della cosa venduta, in Giust. civ., 2013, I, 101.
16 Sul tema specifico, Carbone, E., L’intenzione di novare, in Riv. dir. comm., 2010, I, 198.
17 In tal senso: Cass., 16.12.2004, n. 23461; Cass., 27.4.2004, n. 8026; Cass., 10.9.2009, n. 19560; Cass., 29.9.2009, n. 20853.