La confisca dei veicoli nel codice della strada
Immediatamente dopo due sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite penali, che hanno affermato la natura di sanzione penale della confisca del veicolo prevista dagli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcol) e 187 (guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti) c.d.s., sottoponendola in quanto tale al principio di irretroattività, il legislatore con l. n. 120 del 2010 sembra qualificarla in termini di sanzione amministrativa accessoria, rendendo ancora controversa la concreta disciplina applicabile e ponendo nuovi delicati problemi di diritto intertemporale.
L’art. 33 l. 29.7.2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha modificato l’art. 186, co. 2 lett. c) c.d.s. anche nella parte in cui prevede la confisca del veicolo, sotto due aspetti fondamentali 1: a) eliminando il rinvio prima previsto all’art. 240, cpv., c.p., in realtà già espunto da una sentenza della Corte costituzionale, come si avrà modo di vedere; b) sostituendo la previsione della possibilità di affidare in custodia il veicolo sequestrato al trasgressore con l’inciso «ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter», introdotto ex novo dalla legge e dedicato, come recita la rubrica, al «procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative della confisca amministrativa … in conseguenza di ipotesi di reato». Come si vedrà, questa modifica è stata generalmente interpretata nel senso che la confisca del veicolo ha mutato natura, da sanzione penale a sanzione amministrativa, ponendo seri dubbi interpretativi riguardo alla competenza, all’applicabilità retroattiva e al sequestro preventivo. Prima però di affrontare questi aspetti problematici è opportuno tratteggiare la situazione precedente, sia sul piano normativo che interpretativo.
1.1 Il quadro normativo previgente
La confisca del veicolo in caso di guida in stato di grave ebbrezza è stata introdotta col d.l. n. 92/2008 mediante la seguente norma inserita nell’art. 186, co. 2, lett. c) c.d.s.: «con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, co. 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato». Con la legge di conversione n. 125/2008 veniva poi introdotta la confisca del veicolo per il caso del rifiuto degli accertamenti strumentali, previsto dall’art. 186, co. 7, c.d.s., nuovamente punito come reato dopo la depenalizzazione dell’anno precedente2, utilizzando l’ambigua formula «la condanna … comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida … e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), …». Attraverso clausole di rinvio alle norme appena citate, venivano introdotte identiche ipotesi di confisca per i reati di guida sotto l’effetto di stupefacenti e di rifiuto dei relativi accertamenti strumentali (art. 187, co. 1 e 8, c.d.s.). Infine, con legge n. 94/2009 è stata aggiunta la previsione secondo la quale, quando il veicolo sia in proprietà di terzi e non sia pertanto possibile la confisca, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è raddoppiata.
1.2 L’interpretazione giurisprudenziale
La giurisprudenza ha subito dovuto affrontare il problema cruciale dell’applicazione della confisca prevista per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni3. La soluzione accolta in netta prevalenza era nel senso di ammettere l’applicazione retroattiva sulla base della qualificazione della confisca come misura di sicurezza, motivata con l’espresso rinvio all’art. 240, cpv., c.p.4. In effetti, un così solido argomento letterale era corroborato dal rilievo secondo il quale il veicolo costituisce la cosa che servì a commettere il reato e poteva quindi essere confiscato anche in forza della disciplina comune, a norma dell’art. 240, co. 1, c.p. Insomma, in fondo le nuove disposizioni si limitavano a rendere obbligatoria una confisca in precedenza prevista come facoltativa, sulla base di un vincolo di strumentalità tra cosa e reato particolarmente intenso5. In modo diverso si poneva invece la questione della natura della confisca prevista per i reati di rifiuto degli accertamenti strumentali, per la mancanza del rinvio all’art. 240, cpv., c.p. e perché la formula normativa sembrava riferire la qualificazione in termini amministrativi non solo alla sospensione della patente ma anche alla confisca. Inoltre, l’assenza in tal caso di qualsiasi nesso di strumentalità tra il veicolo ed il reato escludeva che il veicolo potesse essere confiscato a norma dell’art. 240, co. 1, c.p. Tutto ciò avrebbe dovuto precludere la possibilità di configurare la confisca in parola come misura di sicurezza, lasciando sul campo la sola alternativa tra sanzione penale o amministrativa.
1.3 Le sentenze delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale
Due sentenze delle Sezioni Unite penali e della Corte costituzionale chiarivano il confuso quadro appena sopra tratteggiato, affermando la natura di sanzione penale di tutte le ipotesi di confisca in esame e sottoponendole pertanto al principio di irretroattività6. Le Sezioni Unite, nell’escludere la natura amministrativa della confisca prevista dall’art. 186, co. 7, c.d.s., muovono dalla premessa che l’ipotesi considerata risponda alla ratio della reintroduzione del reato di rifiuto degli accertamenti strumentali, eliminando ogni interesse dell’indagato a sottrarsi alle prove previste, quando abbia fondati motivi di ritenere superata la soglia massima, attraverso la «completa parificazione, sotto il profilo sanzionatorio, del rifiuto ai test alcolimetrici alla più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza». Il forte collegamento tra le due ipotesi conduce ad affermare la natura penale di entrambe, trattandosi di conclusione sicura per l’ipotesi prevista dall’art. 186, co. 2, lett. c) c.d.s. alla luce dell’interpretazione consolidatasi e del rinvio all’art. 240 c.p. Ma l’aspetto di maggior interesse è l’affermazione della natura di sanzione penale della confisca prevista dal comma 2, argomentata sul piano letterale sia attribuendo al richiamo all’art. 240, cpv., c.p. il solo significato di ribadire l’obbligatorietà della misura, sia sulla base dell’inciso «anche in caso di sospensione condizionale della pena», inutile se riferito ad una misura di sicurezza (art. 164, co. 3, c.p.), ed invece utile per derogare alla disciplina delle pene accessorie (art. 166 c.p.), se riferita ad una vera e propria pena. Ad essere decisiva è tuttavia la funzione di prevenzione generale attribuita alla confisca con l’importanza «riconosciuta dal legislatore, nella strategia del contrasto al fenomeno del drive drinking, di sanzioni diverse da quelle tradizionali dell’arresto e/o dell’ammenda, spesso rese inefficaci dalla sospensione condizionale della pena o dall’accesso a sanzioni alternative», mentre sospensione della patente e confisca del veicolo, quali «sanzioni …, specifiche e strettamente connesse al reato da perseguire ed al fenomeno da contrastare» costituiscono «sotto il profilo general-preventivo, deterrenti assai efficaci». La sentenza termina con la definizione della confisca come «sanzione penale accessoria» e la sua riconduzione all’art. 2 c.p.7. A sua volta la Corte costituzionale, intervenuta all’insaputa e prima del deposito della sentenza delle Sezioni Unite, nell’affrontare il problema dell’applicazione retroattiva della confisca di cui all’art. 186, co. 2, lett. c) c.d.s., non ha ritenuto di poter risolvere il contrasto con l’art. 7 CEDU in via interpretativa, per la forza vincolante del cd. diritto vivente e la ritenuta pregnanza del richiamo all’art. 240, cpv., c.p.8. Al di là dei differenti percorsi motivazionali, entrambe le sentenze esprimono tuttavia una nuova apprezzabile sensibilità giuridica in base alla quale «il rispetto del nullum crimen deve essere garantito guardando ai contenuti e non alla (sola) forma, vagliando la tipologia del comando/divieto e misurando l’intensità della sanzione, andando behind the appearances fino a smascherare eventuali ‘truffe delle etichette’ che vogliano contrabbandare sub specie alii una misura ‘punitiva’ sottraendola alle garanzie di legalità e irretroattività».9 Anche la Corte costituzionale, infatti, non ha dubbi sulla natura «essenzialmente sanzionatoria» della confisca del veicolo e sulla conseguente necessità di sottoporla al principio di irretroattività. Dalle premesse consegue in modo stringente la conclusione: poiché il diritto vivente impone l’applicazione retroattiva della confisca del veicolo, in forza del richiamo all’art. 240, cpv., c.p., per rendere compatibile la normativa all’art. 7 CEDU è sufficiente limitare la declaratoria di illegittimità appunto al suddetto richiamo10.
Come già anticipato, l’entrata in vigore dell’art. 33 l. 29.7.2010, n. 120 – ad appena qualche mese di distanza dalle pronunce parallele delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale appena esaminate – ha riaperto la questione della natura giuridica della confisca dell’autoveicolo. Secondo l’interpretazione nel frattempo accolta anche dalla Cassazione, l’inciso «ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter», introdotto nell’art. 186, co . 2 lett. c) c.d.s. dalla legge n. 120 citata ha comportato l’espressa qualificazione della confisca del veicolo da parte del legislatore come sanzione amministrativa accessoria, analogamente a quanto già previsto per la sospensione e la revoca della patente11. Si osserva infatti come il dato testuale, rappresentato dal co. 1 dell’art. 224 ter c.d.s., secondo il quale la relativa disciplina si applica alle «ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo», risulta inequivoco e tale da non lasciare spazio a diverse interpretazioni12. Si tratta di un’interpretazione che si è imposta nella prassi, prima ancora che nei dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, perché è stata accolta da una circolare del Ministero dell’interno, che ha indotto le forze dell’ordine a non più inviare in Procura i verbali di sequestro per la convalida13. Non ha tuttavia mancato di porre delicate questioni interpretative, che occorre ora affrontare.
2.1 La questione della competenza
Il primo nodo da sciogliere attiene alla competenza, perché l’art. 224 ter, co. 4, c.d.s. individua l’autorità competente nel Prefetto, chiamato a disporre la confisca dopo aver ricevuto la copia della sentenza irrevocabile di condanna, ma nell’art. 186, co. 2, lett. c) è rimasta immutata la disposizione secondo la quale la confisca è sempre disposta «con la sentenza di condanna», ovviamente dal giudice. Nel contrasto tra le due norme non è mancato chi ha attribuito la prevalenza alla prima, sostenendo la competenza del Prefetto.14 Ma la prevalenza va assegnata con sicurezza all’art. 186 c.d.s., quale norma speciale rispetto all’art. 224 ter c.d.s., riferibile anche ad altre ipotesi, come affermato sia dalla Cassazione15 che dalla prevalente dottrina16. Ulteriore conferma deriva dalla sicura competenza del giudice di revocare la confisca in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (artt. 186, co. 8 bis e 187, co. 9 bis, c.d.s.), nonché dal fatto che la l. n. 120/2010 ha inserito la previsione che la confisca sia applicata con la sentenza di condanna anche nell’art. 187 c.d.s., con ciò ribadendo la volontà di attribuire la competenza solo al giudice.
2.2 L’applicabilità retroattiva
Più controverso è il tema dell’applicazione nel tempo della «nuova» confisca. Poiché anche le sanzioni amministrative sono sottoposte al principio di irretroattività, a norma dell’art. 1 l. n. 689/1981, resta fermo che non potrà essere in alcun modo applicata alle condotte commesse prima del d.l. n. 92/200817. Ma il vero problema riguarda la successione tra la confisca penale e quella amministrativa, ossia le condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore del d.l. citato, ma prima della l. n. 120/2010. Al riguardo tutte le sentenze di legittimità sino ad ora intervenute ritengono applicabile l’art. 2, co. 4, c.p. sulla base delle considerazioni che «la trasformazione da penale ad amministrativo non riguarda l’illecito in sé considerato …. ma unicamente la sanzione accessoria …», e che «la nuova sanzione amministrativa risulta omogenea e di fatto indistinguibile da quella penale», tanto da determinare una «continuità tra le due sanzioni accessorie, con la conseguenza che l’omogenea nuova sanzione può trovare applicazione anche per i fatti anteriori all’entrata in vigore della novella»18. Ciò renderebbe non pertinenti al caso in esame i principi affermati dalle Sezioni Unite per il caso di depenalizzazione, secondo i quali, in assenza di una disciplina transitoria analoga a quella dettata dagli artt. 40 e 41 l. n. 689/1981, i fatti pregressi alla depenalizzazione vanno esenti da qualsiasi sanzione, non potendosi applicare quella penale perché abrogata e neppure quella amministrativa per il divieto di applicazione retroattiva posto dall’art. 1 legge cit.19. Ma è facile obiettare che la continuità dell’illecito avrebbe certo legittimato una disciplina transitoria, che consentisse l’applicazione della nuova confisca amministrativa ai fatti commessi prima della riforma, ma in mancanza si tratta di un esito precluso dal principio di legalità.20 Infatti, la disciplina prevista dall’art. 2 c.p. configura un sistema rivolto alle sole sanzioni penali, chiuso verso l’esterno e che non può essere esteso alla successione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative. In particolare, la retroattività della disciplina più favorevole si articola in due distinte e alternative regole, espresse dai commi 2 e 4 dell’art. 2 c.p.: in base alla prima, «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato …»; in base alla seconda «se la legge nel tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quelle le cui disposizioni sono più favorevoli al reo …». Ma il punto è che la seconda presuppone logicamente che non sia applicabile la prima, ossia che non sia intervenuta un’abolitio criminis, la quale preclude in assoluto l’applicazione della sanzione penale abrogata. Ora, è ben vero che nel caso in esame non si è realizzata alcuna abolitio criminis, ma è anche vero che affermare il mutamento di natura della confisca equivale a ritenere abrogata la sanzione penale in precedenza prevista, con previsione di un’autonoma sanzione di diversa natura, secondo uno schema in nulla diverso da quello della depenalizzazione. E proprio l’impossibilità di applicare ai fatti pregressi la vecchia confisca penale, per l’intervenuta abrogazione della sanzione, implica l’impossibilità di applicare anche l’art. 2, co. 4, c.p.21. La realtà è che la confisca penale non può trovare applicazione ai fatti pregressi perché abrogata e che, sotto le mentite spoglie dell’art. 2, co. 4, c.p., si finisce con l’applicare in via retroattiva la confisca amministrativa in base ad una norma transitoria simile all’art. 40 l. n. 689/1981, senza che il legislatore l’abbia prevista. E vale solo la pena di sottolineare che norme transitorie di questo tipo non sono affatto ispirate al favor rei, svolgendo al contrario una funzione punitiva sottoponendo a sanzione casi che altrimenti ne resterebbero esclusi, per effetto dell’azione combinata dell’art. 2, cpv., c.p. e dell’art. 1 l. n. 689/1981. Ciò preclude con certezza quelle ricorrenti interpretazioni estensive, invalse soprattutto nella giurisprudenza della Cassazione civile, secondo le quali il regime transitorio di cui all’art. 40 cit. avrebbe portata generale in tutti i casi di successione tra pene e sanzioni amministrative22. Deve essere allora escluso che la confisca del veicolo, una volta ritenuta sanzione amministrativa nuova e diversa da quella penale in precedenza prevista, possa essere applicata ai fatti commessi sotto il vigore della precedente disciplina perché i principi fondamentali di legalità e di irretroattività non possono essere sacrificati sull’altare dell’opportunità pratica di evitare indesiderabili vuoti di tutela determinati da un improvvido legislatore23.
2.3 La sorte dei sequestri preventivi in corso
Le conclusioni raggiunte sdrammatizzano il problema dei sequestri preventivi disposti a norma dell’art. 321, co. 2, c.p.p. sotto la precedente disciplina, perché l’impossibilità di applicare ai fatti pregressi la confisca comporta anche il venir meno del presupposto giustificativo della misura cautelare, che va pertanto revocata. Per i fatti commessi dopo la riforma, invece, potrà essere applicato il solo sequestro amministrativo24. Invece la Cassazione, sul presupposto che la confisca amministrativa possa essere applicata anche ai fatti precedenti, ha elaborato due diversi orientamenti per assicurare il mantenimento del vincolo cautelare in vista dell’applicazione del provvedimento definitivo. In base al primo, poiché, a norma dell’art. 224 ter, co. 5, c.d.s. la tutela giurisdizionale non appartiene più al giudice penale ma al giudice civile, si verificherebbe un sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice penale che la Cassazione dovrebbe limitarsi a dichiarare, senza revocare il provvedimento di sequestro25. In base al secondo e ormai prevalente orientamento, andrebbe invece affermato il principio della perpetuatio iurisdictionis, in forza del quale «per i procedimenti già iniziati sotto il vigore della pregressa legge, è tutt’ora dato al giudice penale (senza investire l’autorità amministrativa) deliberare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato»26. Al di là degli aspetti processuali, sul piano sostanziale per entrambi gli orientamenti, il sequestro del veicolo muta in corsa la sua natura ed i suoi presupposti giustificativi ed il giudice penale deve «valutare ora se l’atto compiuto sia conforme anche ai requisiti sostanziali, di natura amministrativa, allo stato richiesti».
A ben vedere, tuttavia, la natura amministrativa della confisca del veicolo può essere contestata, come in altra sede si è cercato di dimostrare27. L’argomento principale è costituito dalla sicura competenza del giudice penale a disporre la misura, perché dovrebbe essere chiaro che escludere la natura penale di una sanzione che viene irrogata dal giudice per fatti costituenti reati, presuppone una scelta non solo espressa ma che non lasci alcun dubbio. Occorre cioè una norma chiara ed univoca. Sotto questo profilo il rinvio all’art. 224 ter c.d.s. è assai deludente, sia perché è espressamente limitato al sequestro, sia perché l’art. 224 ter c.d.s. non qualifica autonomamente la confisca come amministrativa, ma al contrario presuppone questa qualificazione nelle singole norme che la prevedono, come accade ad es. nell’art. 116, co. 18, c.d.s. per il caso di guida senza patente o nell’art. 213, co. 2 sexies, c.d.s. per il caso di utilizzo di un ciclomotore o motoveicolo per commettere un reato. Viceversa gli artt. 186 e 187 c.d.s., mentre qualificano come sanzioni amministrative la revoca e la sospensione della patente, tacciono sulla natura della confisca del veicolo. D’altra parte, per tutte le ipotesi di confisca amministrativa del veicolo previste nel codice della strada la competenza è sempre attribuita al prefetto (art. 213, co. 3, c.d.s.), mai al giudice penale. Inoltre, la previsione secondo la quale la confisca è disposta «anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena»28, ha un senso solo se riferita ad una sanzione penale29. Alla luce dei rilievi che precedono e considerando che il rinvio all’art. 224 ter c.d.s. ha sostituito la previsione della possibilità di affidare il veicolo sequestrato al trasgressore, si deve ritenere che a tali limitati fini sia limitato il rinvio in parola. Insomma, la legge si è limitata ad unificare le procedure esecutive del sequestro amministrativo e del sequestro penale, senza modificare la loro natura e meno che meno quella della confisca30. Naturalmente, se si riconosce che la confisca del veicolo non ha mutato natura vengono meno tutti i problemi di successione di leggi nel tempo sopra esaminati, essendo ovvio, da un lato, che debba essere applicata anche in riferimento ai fatti commessi prima della riforma e, dall’altro, che i sequestri preventivi in corso mantengano inalterata la loro efficacia.
3.1 Il problema dell’applicabilità in caso di estinzione del reato
Resta da esaminare il problema della previsione di cui all’art. 224 ter, co. 6, c.d.s., secondo la quale in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell’imputato, il prefetto provvede all’applicazione della confisca previa verifica della «sussistenza o meno delle condizioni di legge», in perfetta coerenza con quanto già previsto dagli artt. 221, co. 2, e 224, co. 3, c.d.s. La qualificazione come sanzione amministrativa accessoria comporta anche l’applicazione di questa norma, con la conseguenza che la riforma avrebbe implicitamente esteso la confisca del veicolo a casi in precedenza esclusi, così distinguendo ancor più la nuova dalla vecchia confisca e confermando l’improponibilità di una sua applicazione retroattiva. Questa soluzione non è però accolta dagli interpreti maggiormente sensibili ma senza saper offrire adeguata motivazione31, mentre l’impossibilità di applicare la confisca in tutti i casi di estinzione del reato deriva in modo piano ed indiscutibile proprio dalla sua natura penale, che preclude in assoluto qualsiasi competenza dell’autorità amministrativa. Si tratta di una conclusione che trova conferma sistematica nella norma che prevede la revoca della confisca in caso di positivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che non potrebbe evidentemente trovare applicazione al caso di confisca applicata dal Prefetto a seguito di estinzione del reato, con la paradossale conseguenza che il prosciolto dal reato verrebbe ad essere trattato in modo deteriore rispetto al condannato.
1 Identiche le modifiche apportate alle ipotesi previste dagli artt. 187, co. 1 e 8, e 186, co. 7, c.d.s. per i casi di guida sotto l’effetto di stupefacenti e di rifiuto degli accertamenti strumentali. Per le ulteriori modifiche agli artt. 186 e 187 c.d.s. sia consentito il rinvio a Dies, La riforma del reato di guida in stato di ebbrezza e successioni di leggi (penali e non) nel tempo, in Resp. civ. prev., 2011, 311 ss.
2 Per effetto del d.l n. 117/2007.
3 La questione non si poneva, qualunque fosse la sua natura, per la confisca relativa ai reati di rifiuto degli accertamenti strumentali perché in precedenza erano puniti solo in via amministrativa, grazie al principio di irretroattività che regola le sanzioni penali ed amministrative e alla consolidata interpretazione che limita l’applicazione retroattiva delle misure di sicurezza ai soli fatti già previsti come reato.
4 Con riferimento all’art. 186, co. 2, lett. c) c.d.s., Cass., 27.1.2009, n. 9986; Cass., 3.4.2009, n. 38179; Cass., 4.6.2009, n. 32932; Cass., 13.5.2009, n. 27478; Cass., 2.10.2009, n. 1539. Con riferimento all’art. 187, co. 1, c.d.s.; Cass., 12.1.2010, n. 12826 e Cass., 19.1.2010, n. 12406. Qualificano la confisca come misura di sicurezza obbligatoria, sia pure ad altri fini, anche Cass., 27.3.2009, n. 18517 e Cass., 28.8.2008, n. 36822.
5 Per la dottrina v. Gatta, Disposizioni penali del codice della strada, in Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, a cura di Mazza-Viganò, 2008, 90 ss.
6 Cass., S.U., 25.2.2010, n. 23428, in Cass. pen., 2011, 49 con nota di Pistorelli, La confisca del veicolo in caso di rifiuto dei test alcolimetrici tra interpretazioni giurisprudenziali e innovazioni legislative, e Corte Cost. 196/2010, in Cass. pen., 2011, 528 con nota di Manes, La confisca «punitiva» tra Corte Costituzionale e CEDU: sipario sulla «truffa delle etichette». Per un commento di entrambe, volendo, Dies, La confisca del veicolo prevista dall’art. 186, commi 2 e 7, cod. str., tra disorientamenti interpretativi e caos normativo, in Resp. civ. prev., 2010, 2034.
7 Peraltro il ruolo centrale sul piano politico criminale ed il particolare regime giuridico (sottrazione alla sospensione condizionale e previsione che sia disposta con la sentenza, con esclusione che possa conseguire di diritto alla condanna) portano a contestare l’accostamento alle pene accessorie e ad affermare piuttosto la natura di pena principale atipica. Questa conclusione permette di superare il problema posto dall’art. 460, co. 5, c.p.p., che esclude le pene accessorie nel decreto penale di condanna. Così anche Riccardi, Reati alla guida, 2010, 94.
8 Si tratta di elementi che consentono di differenziare il caso da quello risolto dalla Consulta in via interpretativa con ordinanza n. 97/2009 in materia di estensione della confisca per equivalente ai reati fiscali.
9 Manes, La confisca, cit., 536.
10 Non mancano peraltro, nella sentenza qui all’esame, zone d’ombra, in particolare quando la Corte utilizza la varia natura giuridica della confisca per legittimare sul piano costituzionale la netta distinzione tra pene e misure di sicurezza, facendo leva sulla diversa formulazione dei co. 2 e 3 dell’art. 25 Cost., finendo col giustificare l’applicazione retroattiva delle misure di sicurezza, a norma dell’art. 200 c.p., con «la finalità, loro propria, di assicurare un’efficace lotta contro il pericolo criminale, finalità che potrebbe richiedere che il legislatore, sulla base di circostanze da esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata una misura di sicurezza a persone che hanno commesso determinati fatti prima sanzionati con la sola pena». In tal modo, però, si finisce col perpetuare il contrasto con la nozione di pena accolta dalla C. eur. dir. uomo che, come si è visto, ha più volte negato, proprio con riferimento alla confisca, che la compresenza di componenti preventive ed afflittive sia sufficiente a giustificare la sottrazione al divieto di irretroattività. Così anche Gallo, Prove d’autore, in Riv. dir. crit., 2009, 31, per il quale «la conclusione avrebbe dovuto essere … quella dell’irretroattività di ogni forma di confisca».
11 Per la dottrina v. per tutti Gatta-Viganò, Natura giuridica della confisca del veicolo nella riformata disciplina della guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti: pena o sanzione amministrativa accessoria? Riflessi sostanziali e processuali, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; Epidendio, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, 2011, 297 e Pistorelli, La confisca, cit., 68 ss. Per la giurisprudenza, per tutte v. Cass., 14.10.2010, n. 41091, in Resp. civ. prev., 2011, 302; Cass., 4.11.2010, n. 40523, in Guida al dir., 2011, 9, 61 con nota di Amato, La Cassazione si divide sull’interpretazione delle nuove regole; Cass., 24.11.2011, n. 170.
12 Ma ritiene «La formulazione ambigua », Manes, La confisca, cit., 540.2
13 30.7.2010, prot. 300/A/10777/101/3/3/9.
14 Pistorelli, La confisca, cit., 70; D’Auria, Le modifiche apportate alla materia della circolazione stradale, in Dir. pen. proc., 2010, 1281; Piccialli, La confisca del veicolo in caso di rifiuto, in Corr. mer., 2010, 973, nonché la circolare ministeriale, cit. Analogamente Trib. Pisa, 15.10.2010, in Resp. civ. prev., 2011, 306 e in Corr. mer., 2011, 177.
15 Cass., 6.10.2010, n. 41080; Cass., 27.10.2010, n. 41624; contra però Cass., 24.3.2011, n. 14539.
16 Per tutti Gatta-Viganò, La confisca, cit., ed Epidendio, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, Padova, 2011, 299.
17 Cass., 4.11.2010, n. 6807.
18 Cass., 14.10.2010, n. 41091, in Resp. civ. prev., 2011, 302. Analogamente la prevalente giurisprudenza di merito. Da ultimo Trib. La Spezia 19.1.2011 e 16.2.2011, Trib. Catanzaro, 5.7.2011, tutte in www.iuris data.it.
19 Cass., S.U., 16.3.1994, n. 7394, in Cass. pen., 1994, 11, 2659.
20 Sul punto, v. Padovani, Tipicità e successione di leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 1383.
21 Per ulteriori approfondimenti v. Dies, La riforma, cit., 326 ss. La riprova è data dal fatto che l’art. 2, co. 4, c.p. imporrebbe l’applicazione della confisca penale qualora la precedente disciplina fosse ritenuta nel complesso più favorevole, in considerazione dell’innalzamento del limite minimo edittale dell’arresto che caratterizza la nuova disciplina. Perviene, infatti, a questa conclusione, neppure presa in considerazione dalla Cassazione, Trib. Camerino, 1.10.2010 in www.iuris data.it.
22 Ad es. Cass. civ., 18.1.2007, n. 1078. Per una convincente confutazione già Dolcini, Commentario delle modifiche a sistema penale (legge 24 novembre 1981, n. 689), 1982, 18. In riferimento alla depenalizzazione del meno grave reato di guida in stato di ebbrezza, la Cassazione ha seguito l’insegnamento delle S.U., 16.3.1994, n. 7394, escludendo l’applicabilità ai fatti pregressi delle nuove sanzioni amministrative: Cass., 26.10.2010, n. 41564, in Resp. civ. prev., 2011, 301 e Cass., 10.2.2011, n. 5034; contra però Cass. 25.2.2011, n. 7552, in Dir. pen. proc., 2011, 866, con nota di Bianchi.
23 Gatta-Viganò, Natura giuridica, cit. e Epidendio, cit., 300 ss. Anche Trib. Pisa, sez. riesame, 28.1.2011, in Corr. mer., 2011, 622.
24 Gatta-Viganò, Natura giuridica, cit., i quali precisano che potrà ancora essere applicato il sequestro preventivo di cui all’art. 321, co. 1, c.p.p., ma sulla base del diverso presupposto che la disponibilità del veicolo da parte dell’imputato possa agevolare la commissione di altri reati. Si tratta però di uno strumento di dubbia utilità e di assai difficile coordinamento rispetto alla misura concorrente del sequestro amministrativo, che tenderà per natura a prevalere.
25 Cass., 21.9.2010, n. 38561; Cass., 22.9.2010, n. 38569; 22.9.2010, n. 38570; Cass., 23.9.2010, n. 38590; Cass., 23.9.2010, n. 38591, le quali fanno decorrere il termine per proporre ricorso avanti al giudice civile dalla notificazione della sentenza di Cassazione.
26 Cass., 13.10.2010, n. 44895; Cass., 27.10.2010, n. 41104; Cass., 4.11.2010, n. 40523; Cass., 16.11.2010, n. 40523; Cass., 24.11.2010, n. 170.
27 Dies, La confisca, cit., 2054.
28 Ripetuta anche nel testo dell’art. 187 c.d.s., introdotto ex novo dalla l. n. 120/2010.
29 La natura penale della confisca sembra anche avvalorata dalla sua revoca in caso di estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e consente di escluderne l’applicabilità in caso di estinzione del reato, come si vedrà nel prossimo paragrafo.
30 Trib. Rovereto, uff. GIP 2.12.2010, in Corr. mer., 2011, 177 con nota di Beduschi, Natura giuridica della confisca per la guida in stato di ebbrezza posta dalla l. n. 120/2010. Questa interpretazione è accolta dalla minoritaria giurisprudenza di merito: Trib. Brescia, sez. riesame, 21.9.2010, in Resp. civ. prev., 2010, 308 e in Giur. mer., 2011, 1874; Trib. Brescia, sez. riesame, 27.1.2011 e Trib. Avellino, uff. gip, 18.5.2011 entrambe in iuris data. In dottrina è accolta anche da Riccardi, cit., 95.
31 Epidendio, cit., 299, che mette in luce la natura sanzionatoria della confisca ed afferma l’incompatibilità tra la prevista competenza del giudice ed il comma 6 dell’art. 224 ter c.d.s. Sennonché, da un lato, la natura sanzionatoria è comune alle sicure ipotesi di confisca amministrativa del veicolo senza che ciò precluda la competenza del prefetto a disporla in caso di estinzione del reato, mentre l’incompatibilità con la prevista competenza del giudice è assai discutibile proprio alla luce degli artt. 221, co. 2, e 224, co. 3, c.d.s., in base ai quali la competenza del giudice in ordine alle sanzioni amministrative cessa in caso di estinzione del reato, facendo risorgere la competenza naturale dell’autorità amministrativa.