La data del testamento olografo
La Corte di cassazione è stata chiamata a decidere una questione particolare concernente il requisito formale della data del testamento olografo. La decisione si adegua all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario fornendo un’interpretazione della disciplina fedele al significato letterale delle norme. Posizioni della dottrina, che mettono in luce contraddizioni della normativa, e riferimenti comparatistici a ordinamenti giuridici stranieri, in cui la mancanza della data solo in determinate ipotesi determina l’invalidità del testamento, consentono di proporre un mutamento dell’orientamento privilegiato dalla Suprema Corte.
SOMMARIO 1. La ricognizione 2. La focalizzazione 2.1 Gli orientamenti giurisprudenziali 2.2 Le posizioni della dottrina 3. I profili problematici. Confronto con altri ordinamenti 3.1 La disciplina del codice civile tedesco
3.2 L’orientamento della Cour de Cassation francese
Seguendo un orientamento giurisprudenziale apparentemente consolidato, la Corte di cassazione ha di recente deciso una questione molto particolare concernente il requisito formale della data nel testamento olografo1.
Nella scheda testamentaria, rivolgendosi ai suoi più stretti congiunti e premettendo di non poter più sopportare il dolore per la perdita del marito, la de cuius scriveva «oggi finisco di soffrire», «voglio finirla», «vi saluto e la faccio finita». A parere dei giudici della Corte di appello, le citate espressioni consentivano di affermare che il testamento era stato redatto dalla testatrice nello stesso giorno del suo suicidio e, quindi, di ritenere integrati i requisiti formali previsti dall’art. 602, co. 1 e 3, c.c..
Di diverso avviso è la Suprema Corte, secondo cui non sussiste motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale in base al quale, ai fini della validità del testamento olografo, è necessaria la presenza di una data scritta di pugno dal testatore o che la data sia comunque desumibile – nella sua completezza di giorno, mese e anno – dal contenuto della scheda testamentaria senza dover ricorrere a elementi estrinseci. I giudici di legittimità ritengono quindi il caso di specie diverso rispetto quello in cui la data può essere ricavata da indicazioni equipollenti (ad es., Natale 2015, Capodanno 2015) o dal riferimento a fatti notori (ad es., il giorno dell’elezione di Papa Francesco), poiché la testatrice si è limitata a individuare un evento futuro e incerto (il suo suicidio), determinabile soltanto attraverso un giudizio medicolegale, ossia un dato estrinseco rispetto al contenuto del testamento.
La normativa del codice civile enuncia che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602, co. 1, c.c.) e che la data deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno (art. 602, co. 3, prima pt., c.c.). Sotto un diverso profilo, com’è noto, la legge ammette la prova del difetto di verità della data soltanto nei casi in cui si tratti di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti
o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (art. 602, co. 3, seconda pt., c.c.). Ove la data sia mancante o incompleta, si ritiene, generalmente, che il testamento possa essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse (art. 606, co. 2, c.c.). La giurisprudenza e la dottrina non offrono un’interpretazione univoca della disciplina.
La giurisprudenza, nonostante le incertezze in ordine alle ragioni sottese al requisito della datazione, nel corso degli anni ha sviluppato un orientamento rigoroso, non volendosi discostare dal significato letterale delle richiamate disposizioni. Per ciò che rileva nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che l’incompleta od omessa indicazione della data è causa di annullabilità del testamento olografo, motivando la decisione in base al solo argomento secondo cui la data è un requisito che l’art. 602, co. 2, c.c. esige ai fini della validità dell’atto2. Inoltre, i giudici di legittimità non ammettono la possibilità di ricavare la data con l’ausilio di elementi estrinseci alla scheda testamentaria3, richiedendo la completa indicazione della data, composta di giorno, mese e anno4. La più accentuata espressione dell’impostazione formale accolta dalla Corte di cassazione attiene, infine, alle sentenze in cui si sostiene che l’impugnativa vòlta ad accertare la mancanza o l’incompletezza della data del testamento olografo è svincolata dalla necessità dell’indicazione di una determinata ragione che renda rilevante tale accertamento5. D’altra parte, si ribadisce che la mancanza di verità della data non è di per sé causa di invalidità e la sua prova è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge6.
Tuttavia, si registrano due decisioni che adottano soluzioni diverse. In una recente pronuncia, non menzionata nella sentenza in esame, la Suprema Corte, chiamata a decidere un caso in cui la data era stata inserita da mano aliena, ha affermato che il testamento olografo privo di data non è invalido se quest’ultima non serve, nella specificità del caso, a risolvere (in via presuntiva) questioni relative al tempo di perfezionamento dell’atto7. Ad un risultato analogo, ma sulla base di una motivazione più analitica, è pervenuta una decisione di merito, secondo cui l’annullamento del testamento olografo per mancanza di data «è ammesso negli stessi limiti in cui è concessa la prova della falsità della stessa»8. Quest’ultima sentenza propone una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro non suggerita dalla dottrina: l’orientamento prevalente, nel ritenere la mera mancanza della data causa di annullamento dell’olografo, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 42, co. 4, Cost., in quanto il requisito formale non risponderebbe ad alcun interesse oggettivo e verrebbe limitato in maniera irragionevole il diritto fondamentale del de cuius di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Sebbene la questione della data del testamento olografo abbia impegnato studiosi autorevoli, non sembra che la dottrina sia fin qui pervenuta a una sistemazione definitiva della materia.
Si afferma generalmente che il requisito della data è importante nella pratica, poiché consente di stabilire se il testatore era capace al tempo della stesura del testamento e, in caso di più schede testamentarie non complementari, di rinvenire il testamento efficace, ossia l’ultimo9. Questa sarebbe la ragione per cui la prova della non verità della data è ammessa soltanto entro i limiti previsti dall’art. 602, co. 3, c.c..
L’impostazione del problema appare corretta, ma – come si evince dalle due sentenze da ultimo ricordate10 – non idonea a spiegare perché la legge, ai fini della validità dell’atto, richiede l’enunciazione della data anche nei casi in cui non vi sia l’esigenza di accertare uno dei fatti contemplati dall’art. 602, co. 3, c.c. Inoltre, non sussiste chiarezza con riguardo al motivo per cui non sarebbe possibile ricorrere a elementi estrinseci alla scheda testamentaria per rinvenire la data in cui la scheda testamentaria è stata confezionata.
In questa prospettiva, parte della dottrina ha in passato messo in luce la scarsa coerenza della suddetta disciplina che, da un lato, impone la datazione dell’olografo ai fini della validità e, dall’altro, nega la possibilità di provare il difetto di veridicità, se non allo scopo di dimostrare uno dei fatti contemplati dall’art. 602, co. 3, c.c.11 Le norme sembrano infatti presupporre l’irrilevanza del fatto che la data esprima realmente il tempo in cui il testamento è stato redatto e, in base alla loro lettera, la presenza sulla scheda della data, vera o falsa, esclude l’invalidità del testamento, fatta salva l’ipotesi dei vizi sostanziali indicati dalla legge. Si è altresì rilevato come la «non veridicità [della data] costituisca un aspetto della sua mancanza, posto che una data non vera ha la stessa portata significante di una data mancante: in un caso o nell’altro non si riesce a sapere quando il testatore abbia redatto il testamento»12. Nonostante l’apparente contraddizione, l’indirizzo dottrinale maggioritario, a fronte della lettera delle norme, ritiene preclusa ogni indagine sulla rilevanza, in concreto, dell’accertamento del rispetto del requisito formale13.
In contrasto rispetto a quest’ultima impostazione, richiamando il fondamento della disciplina della nullità del testamento, di cui all’art. 606, co. 2, c.c., è stata sostenuta l’irrilevanza della data mancante o falsa, ove non si presentino questioni da decidere in base al tempo del testamento14. Secondo questa tesi, la norma sulle invalidità, attraverso il rispetto dei requisiti di forma, ha la finalità di assicurare la «certezza dell’autenticità e del contenuto della volontà testamentaria»; la data esula dal suo àmbito applicativo perché non concerne la volontà testamentaria, ma indica una mera circostanza di fatto15. Si precisa altresì che la mancanza della data non può essere eccepita se non si tratta di giudicare uno dei fatti individuati dall’art. 602, co. 3, c.c.16 In quest’ultimo caso, la data risolve in via presuntiva la questione.
I dubbi manifestati in dottrina sembrano suggerire alla giurisprudenza un atteggiamento meno formalistico, idoneo a tenere conto degli interessi ai quali il requisito della data è chiamato a rispondere. Il confronto con le esperienze giuridiche tedesca e francese offre indicazioni su come le norme italiane potrebbero essere interpretate e applicate. Un significativo margine di manovra per un’interpretazione teleologica e sistematica delle norme appare derivare dal carattere in parte contraddittorio della disciplina italiana.
Il co. 2 del § 2247 del codice civile tedesco (BGB), con una disposizione simile a quella dell’art. 602 c.c., entrata in vigore con una riforma del 1938, prevede che l’ereditando deve (soll) indicare in quale tempo (giorno, mese e anno) e in quale luogo ha redatto la dichiarazione. Tuttavia, secondo il co. 5 del medesimo paragrafo, ove il testamento non contenga indicazioni sul tempo e ciò determini delle incertezze in ordine alla sua validità, il testamento è comunque da considerare valido, se i necessari accertamenti sul tempo della disposizione possano essere compiuti in altro modo.
Pertanto, l’omissione della data di regola non incide sulla validità del testamento17. In assenza della data, nel caso in cui venga dimostrata l’incapacità sia pure temporanea del defunto, il soggetto che allega la validità del testamento ha l’onere di provare la capacità del de cuius al momento della redazione del testamento e se non soddisfa tale onere il negozio non può ritenersi valido18. Non occorre dimostrare il giorno esatto, essendo sufficiente l’accertamento che la confezione del testamento è avvenuta nell’arco di un periodo in cui il testatore era capace19. Ove siano presenti più testamenti, dei quali soltanto uno datato, questo prevale sugli altri, salvo che si riesca a dimostrare la posteriorità di uno dei testamenti non datati; nel caso in cui nessuno rechi la data, le disposizioni tra loro incompatibili dovranno considerarsi revocate, salvo che l’interessato riesca a provare in quale data è stato redatto uno dei testamenti20. A fini probatori, è possibile ricorrere a elementi esterni alla scheda testamentaria e si precisa, inoltre, che vige una presunzione di correttezza della data indicata nel testamento21.
La disciplina tedesca, analoga a quella del codice austriaco22, dimostra che il requisito della data nel testamento olografo non è indispensabile, poiché nei casi in cui rilevi il tempo di redazione del testamento, l’eventuale controversia si decide applicando le norme ordinarie in tema di onere della prova.
Il confronto con le soluzioni privilegiate nell’esperienza giuridica francese si rivela particolarmente fruttuoso. In primo luogo, la normativa italiana deriva da quella del Code civil, che all’art. 970 prevede: «Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme». Inoltre, si è assistito a un’evoluzione della disciplina del requisito della data dovuta all’interpretazione giurisprudenziale della Cour de Cassation e non a una riforma legislativa, come invece è avvenuto in Germania.
Fino agli anni Ottanta, la Cassazione francese, pur ammettendo da quasi un secolo l’integrazione della data mediante elementi estrinseci idonei a «corroborare» quelli contenuti nella scheda, ha adottato un orientamento rigoroso, secondo cui l’enunciazione della data integra una condizione essenziale del testamento23. Una prima apertura si ebbe nel 1983 con il cd. «arrêt Payan», che ha ritenuto valido un testamento olografo datato «janvier 1975» e depositato presso un notaio il 26 febbraio del medesimo anno, poiché nella specie sussisteva un solo testamento e non si ponevano questioni relative alla capacità del testatore24. La sentenza è stata apprezzata dalla dottrina, sulla base di considerazioni relative alla funzione della data nel testamento25 e, in séguito a un periodo caratterizzato da decisioni contrastanti, l’indirizzo è stato definitivamente confermato e «generalizzato» dalla Cour de Cassation nel 2007: secondo l’importante pronuncia, ove partendo da elementi intrinseci alla scheda risulti dimostrato, mediante il ricorso a elementi estrinseci, che il testamento è stato confezionato in un determinato periodo e che in tale periodo il testatore era capace e le disposizioni non sono state revocate, il testamento privo di indicazione della data è valido26. Nonostante le critiche alla decisione, nella parte in cui richiede che, in assenza della data, nei modi indicati deve essere possibile individuare un periodo determinato27, si è sostenuto che da requisito formale assoluto l’indirizzo degrada la data a una mera «garanzia accessoria di validità»28.
Note
1 Cass., 11.11.2015, n. 23014, in Foro it., 2016, I, 589 ss.
2 Cfr. Cass., 8.6.2001, n. 7783, in Riv. not., 2002, 476 ss., con nota di Musolino, G., L’elemento della data nel testamento olografo; Cass., 9.12.1988, n. 6682, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 597 ss., con nota di Hübler, C., Testamento olografo; Cass., 5.6.1964, n. 1374, in Foro it., 1964, I, 1383 ss., con nota di Morello, U., Del requisito della data nel testamento olografo.
3 Così Cass. n. 7783/2001, cit.; Cass. n. 6682/1988, cit.; Cass. n. 1374/1964, cit.
4 Cass., 14.5.2008, n. 12124, in Foro it., 2009, I, 792 ss.; Cass., 24.6.1965, n. 1323, ivi, 1965, I, 1336 ss.
5 Cfr. Cass. n. 7783/2001, cit.
6 Cass., 27.10.2008, n. 25845, in Foro it., 2009, I, 792 ss.
7 Così Cass., 11.6.2012, n. 9466, in Giur. it., 2013, 2261 s., con nota di Sgobbo, C., La validità del testamento olografo senza data: è veramente possibile?
8 Trib. Vigevano, 16.5.1998, in Nuova giur. civ. comm., 1999, I, 304 ss., con nota di Finessi, A., Problemi relativi alla data nel testamento olografo.
9 Cfr., ad es., Azzariti, F.S.Martinez, G.Azzariti, G., Successioni per causa di morte, VII ed., Padova, 1979, 369; Capozzi, G., Successioni e donazioni, II, IV ed., a cura di C. Ferrucci e A. Ferrentino, Milano, 2015, 837; Bianca, C.M., Diritto civile, II, 2, Le successioni, V ed., Milano, 2015, 287.
10 Si tratta di Cass. n. 9466/2012, cit. e Trib. Vigevano, 16.5.1998, cit.
11 Morello, U., Del requisito della data, cit., 1389; e già Gangi, C., La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, I, II ed., Milano, 1952, 145; Allara, M., Principî di diritto testamentario, Torino, 1957, 86.
12 Bigliazzi Geri, L., Il testamento, in Tratt. Rescigno, VI, II ed., Torino, 1997, 170, la quale precisa che nel caso della data mancante o incompleta «l’incertezza è sicura», nel caso della data non vera «potrebbe non essere rilevata».
13 Cfr. Azzariti, F.S.Martinez, G.Azzariti, G., Successioni per causa di morte, cit., 369; Cicu, A., Testamento, II ed., Milano, 1951, 45; Degni, F., Della forma dei testamenti, in Comm. c.c. D’Amelio-Finzi, Firenze, 1941, 425; Branca, G., Dei testamenti ordinari, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1986, 80.
14 Bianca, C.M., Diritto civile, cit., 287 e 292.
15 Bianca, C.M., op. loc. ultt. citt.
16 Bianca, C.M., op. ult. cit., 293.
17 Così Edenhofer, W., sub § 2247, in Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, LXXIV ed., München, 2015, Rn. 17; Hagena, W., sub § 2247, in Münchener Kommentar zum BGB, VI ed., München, 2013, Rn. 39.
18 In giurisprudenza, v. BayObLG, 18.5.2004 1Z BR 7/04 e 8/04, in Fam.RZ., 2005, 308 ss.; BayObLG, 25.11.2002 1Z BR 93/02, ivi, 2003, 1590 ss., spec. 1593.
19 Cfr. BayObLG, 23.9.1994 1Z BR 91/94, in Fam.RZ., 1995, 898 s.
20 Cfr. Muscheler, K., Erbrecht, I, Tübingen, 2010, 883 s.; Baumann,W., sub § 2247, in J. von Staudingers Kommentar zum BGB, Berlin, 2012, Rn. 133.
21 Hagena, W., in Münchener Kommentar zum BGB, cit., Rn. 39.
22 Il § 578 del codice civile austriaco (ABGB) afferma che l’apposizione del giorno e dell’anno non è necessaria, ma consigliabile (rätlich) al fine di evitare controversie.
23 Cfr., ad es., Cass. civ., 2 fév. 1971, in Defrénois, 1971, art. 30009, n. 87. Sulla questione, v. Grimaldi, M., La jurisprudence et la date du testament olographe, in Defrénois, 1984, art. 33387, nn. 2 s., 8 s.
24 Cass. civ., 9 mars 1983, in Defrénois, art. 33172.
25 Cfr. Grimaldi, M., La jurisprudence et la date, cit., n. 13.
26 Cass. civ., 10 mai 2007, in Rev. trim. dr. civ., 2007, 604.
27 Cfr. Bahurel, C., Les volontés des morts. Vouloir pour le temps où l’on ne sera plus, Paris, 2014, 355.
28 In questo senso, Pintens, W., Testamentary Formalities in France and Belgium, in Comparative Succession Law, I, in AA.VV., Comparative Succession Law, I, Testamentary Formalities, eds. K. Reid, M. de Waal, R. Zimmermann, Oxford, 2011, 60.