La disciplina delle operazioni degli aeromobili
In attuazione del reg. CE n. 216/2008, che ha introdotto regole comuni nel settore dell’aviazione civile e istituito un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, la Commissione europea il 5.10.2012 ha adottato il reg. UE n. 965/2012, che stabilisce requisiti tecnici e procedure amministrative relative alle operazioni di trasporto aereo commerciale effettuate con aeromobili ed elicotteri nonché nuove previsioni sul certificato di operatore aereo. L’emanazione del reg. CE n. 965/2012 costituisce un’ulteriore iniziativa assunta dalle istituzioni europee allo scopo di aumentare i livelli di sicurezza e protezione ambientale nel settore del trasporto aereo.
L’emanazione del reg. UE, 5.10.2012, n. 965 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative inerenti alle operazioni di volo ai sensi del reg. CE, 20.2.2008, n. 216 del Parlamento europeo e del Consiglio1 si colloca nell’ambito delle azioni assunte dalle istituzioni dell’Unione europea per garantire la sicurezza della navigazione aerea.
Il reg. CE n. 216/2008 rappresenta il cosiddetto regolamento basico (Basic Regulation – BR), che introduce regole comuni per il settore dell’aviazione civile al fine di perseguire nel rispetto del principio di proporzionalità diversi obiettivi, tra i quali il principale è quello di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme della sicurezza dell’aviazione civile in Europa. Ulteriori obiettivi sono: assicurare un livello elevato ed uniforme di protezione ambientale e agevolare la libera circolazione di merci, persone e servizi. Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso l’emanazione di regolamenti di secondo livello denominati regole di implementazione (Implementation Rules – IRs)2.
1.1 L’Agenzia europea per la sicurezza aerea
Il reg. CE n. 216/2008 ha aggiornato e sostituito il reg. CE, 15.7.2002, n. 1592 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, un organismo indipendente destinato ad attuare le previsioni contenute nello stesso regolamento, promuovendo il raggiungimento di uniformi ed elevati livelli di sicurezza e di protezione ambientale nel settore dell’aviazione civile. L’Agenzia provvede all’elaborazione di progetti di norme comuni, svolge programmi di formazione e di standardizzazione nonché attività di consulenza tecnica e di assistenza a favore della Commissione europea e degli Stati membri. Inoltre, essa fornisce pareri, formula raccomandazioni, emette specifiche di certificazione e redige relazioni sull’esito di ispezioni in materia di standardizzazione rivolte ad accertare l’applicazione da parte degli Stati membri del suddetto reg. CE n. 216/2008 e delle sue norme di attuazione. All’Agenzia sono attribuite, tra l’altro, competenze in materia di certificazione. In particolare, riguardo alla certificazione delle operazioni di volo, l’Agenzia rilascia per le limitazioni dei tempi di volo specifiche di certificazione da adottare per garantire l’osservanza dei requisiti essenziali. Qualora uno Stato membro intenda adottare schemi individuali di tempi di volo diversi dalle suddette specifiche di certificazioni deve darne comunicazione all’Agenzia, alla Commissione europea e agli Stati membri affinché sia accertato se tali schemi soddisfino o meno gli obiettivi di sicurezza fissati dal reg. CE n. 216/2008. L’Agenzia, in caso di problematiche inerenti alla sicurezza delle operazioni di volo, individua tempestivamente le misure correttive, informandone anche gli Stati membri.
Il reg. UE n. 965/2012, denominato regolamento AIR OPS, modifica e integra la disciplina relativa alle operazioni di volo e all’attività di sorveglianza sul rispetto da parte degli operatori aerei del reg. CE n. 216/2008. In particolare, il reg. UE n. 965/2012 stabilisce dettagliatamente norme sulle operazioni di trasporto aereo commerciale (commercial air transport – CAT) svolte con aeromobili ed elicotteri, introducendo uno specifico regime derogatorio. D’altra parte, il regolamento impone agli Stati membri di individuare una o più autorità competenti in tema di certificazioni e di sorveglianza sui soggetti ed enti coinvolti nelle operazioni di volo. Dette autorità devono essere poste in grado di svolgere, secondo le proprie competenze e attraverso personale abilitato, l’attività di sorveglianza programmata, evitando l’insorgere di conflitti d’interesse.
D’altro canto, il regolamento individua i requisiti che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea e gli Stati membri devono soddisfare durante le ispezioni di rampa di aeromobili utilizzati da operatori di Stati terzi o da quelli soggetti in materia di sicurezza alla sorveglianza di un altro Stato membro, quando atterrano in aeroporti europei.
Il regolamento in parola impone per gli aeromobili l’adeguamento dei limiti dei tempi di volo e delle ore di servizio alle disposizioni del reg. CEE, 16.12.1991, n. 3922 sull’armonizzazione di regole tecniche e procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, mentre per gli elicotteri l’adeguamento al diritto interno.
Infine, il reg. UE n. 965/2012 stabilisce la disciplina che gli Stati membri devono osservare in caso di modifica degli elenchi di equipaggiamento minimo (MEL).
L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha reso noto che comunicherà alla Commissione europea e all’Agenzia per la sicurezza aerea l’intenzione di avvalersi della prerogativa cosiddetta di opt-out ossia del periodo di massima proroga consentita per l’applicazione del regolamento in esame, che seppure applicabile a partire dal 28.10.2012, sarà obbligatorio in Italia a partire dal 28.10.2014. Durante il periodo di transizione le operazioni di trasporto aereo commerciale sono svolte secondo quanto stabilito dall’allegato III (OPS-1) del reg. CEE n. 3922/1991 e dalla norma tecnica JAR-OPS 3, adottata dall’Enac mediante un apposito regolamento3.
Il reg. UE n. 965/2012 ha introdotto una nuova normativa sui requisiti per il rilascio, mantenimento, modifica, limitazione e sospensione o revoca del certificato di operatore aereo (COA) rimesso agli operatore di aeromobili e di elicotteri registrati in uno Stato membro e destinati ad operazioni di trasporto aereo commerciale.
Il COA, ex art. 777 c. nav., attesta che l’operatore ha la capacità professionale e l’organizzazione aziendale idonee a garantire l’esercizio dei suoi aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche ivi specificate. In Italia, spetta all’Enac mediante propri regolamenti stabilire il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni.
L’introduzione di nuovi requisiti relativi al certificato di operatore aereo avrà un effetto significativo per il settore del trasporto aereo europeo giacché i vettori aerei per esercitare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, devono ottenere, ex art. 776 c. nav., il preventivo rilascio del COA e della licenza di esercizio secondo le disposizioni del codice della navigazione e del reg. CE 24.9.2008, n. 1008, sulle norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea.
A partire dal 28.10.2014 tutti gli Stati membri dovranno sostituire i COA con quelli rilasciati in conformità al reg. UE n. 965/2012 e convertire, sulla base di un’apposita relazione, i COA già rilasciati nei certificati conformi alla nuova normativa europea.
1 Sul reg. UE n. 965/2012 cfr.: Mancini, F., L’Unione europea aggiorna le norme in materia di operazioni di volo, in Newsletters (del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma) n. 7, dicembre 2012.
2 Sul reg. CE n. 216/2008 cfr.: www.enac.gov.it e www.easa.eu.int.
3 Cfr. nota informativa Enac 31.10.2012, n. 14, in vigore fino a novembre 2014.