La nuova direttiva sui servizi turistici
Il 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la dir. 2015/2302/UE relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati che modifica, limitatamente ai temi oggetto della nuova disciplina, il reg. 2006/2004/CE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori e la dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori ed abroga la dir. 90/314/CEE. Il provvedimento si preoccupa di adeguare il livello di efficacia, di uniformità e di protezione del viaggiatore all’evoluzione subita dagli strumenti di accesso e godimento dei variegati servizi offerti dal settore del turismo risalenti, a livello europeo, alla ormai inadeguata disciplina della dir. 90/314/CEE. Gli Stati membri dovranno adeguare il proprio sistema entro il 1° gennaio 2018 allorché la dir. 90/314/CEE risulterà definitivamente abrogata.
Con l’incremento esponenziale del ricorso ai meccanismi di accesso telematico ai servizi del turismo, la dir. 90/314/CEE, ancorata ad un sistema tradizionale di offerta e perfezionamento dei relativi strumenti contrattuali, ha dimostrato progressivamente la propria inadeguatezza rispetto alle esigenze di effettività di tutela dei diritti del turista viaggiatore1.
Peraltro, lo stesso viaggiatore, potendo disporre di una piattaforma dell’offerta molto ampia, sempre più frequentemente è stato portato ad operare in autonomia la composizione di servizi turistici, affrancandosi non solo dal tradizionale ricorso al pacchetto turistico (la combinazione di almeno due diversi tipi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza) preconfezionato dall’organizzatore (cioè il professionista che combina pacchetti e li vende e li offre in vendita direttamente o tramite un altro professionista o unitamente ad un altro professionista) – strumento verso il quale è prevalentemente orientata la disciplina della dir. 90/314/CEE – ma anche dal cd. «pacchetto su misura» ossia quel pacchetto che l’intermediario (il professionista che propone al viaggiatore un pacchetto turistico realizzato da un organizzatore o singoli servizi turistici disaggregati) compone ad hoc in ragione delle indicazioni del turista.
Le figure contrattuali del turismo, che prevalentemente, ma non esclusivamente, contemplano il trasporto di persone con finalità turistica2, hanno inevitabilmente risentito di tale difetto di adeguatezza essendo espressione della disciplina contenuta in testi normativi ormai risalenti. In Italia il recente codice del turismo (d.lgs. 23.5.2011 n. 79)3 ha sostanzialmente ricevuto al suo interno, pur con sostanziali modifiche, il d.lgs. 17.3.1995, n. 111 che ha dato attuazione alla dir. 90/314/CEE e che, in precedenza, era stato trasfuso, senza sostanziali modifiche, negli artt. da 82 a 100 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005 n. 206).
Questa disciplina si applica ai pacchetti turistici procurati dall’organizzatore o dall’intermediario in Italia o negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza. Ove non opera il codice del turismo, può ricevere applicazione la ancor più risalente Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV)4 la quale, tuttavia, disciplina il contratto di viaggio a prescindere che abbia o meno la finalità turistica presupposta, invece, dalle norme europee5. In questi contratti la prestazione del trasporto è affiancata da altri servizi i quali, tuttavia, non sono accessori alla prima, ma rappresentano prestazioni qualificanti dei contratti del turismo organizzato quando siano in combinazione con almeno un altro servizio turistico. Oggetto della prestazione dell’organizzatore turistico è quindi il procurare al turista ad un prezzo forfettario, direttamente o indirettamente tramite un intermediario, un pacchetto turistico; figura quest’ultima che ha per oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti «tutto compreso», le crociere, risultanti dalla combinazione di almeno due servizi tra il trasporto, l’alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono parte significativa del pacchetto quali visite, escursioni, ecc.
Il pacchetto turistico è tradizionalmente preconfezionato; tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che possa ricevere la medesima tutela accordata all’acquirente di un pacchetto turistico il turista che non compra un pacchetto preconfezionato, ma se lo fa realizzare su misura dall’intermediario in ragione delle proprie specifiche richieste; in questo caso si tratta di singoli servizi turistici assemblati dall’intermediario di viaggi6.
La disciplina contrattuale è quindi contenuta nel codice del turismo il quale si preoccupa di stabilire norme, per lo più inderogabili, in materia di forma, contenuto ed effetti del contratto, responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario.
La nuova direttiva europea, alla quale gli Stati membri dovranno adeguare il proprio sistema entro il 1° gennaio 2018 allorché la dir. 90/314/CEE risulterà definitivamente abrogata, presenta una serie di interessanti novità che vanno a collocarsi in quegli ambiti nei quali, col tempo, sono emerse le maggiori criticità della disciplina di settore.
Sotto il profilo soggettivo, la direttiva pone al centro del proprio campo di applicazione la nozione di viaggiatore con il dichiarato intento di allargare l’ambito della tutela verso soggetti che tradizionalmente non sono considerati rientrare nella nozione di consumatore propria del diritto dell’Unione. In effetti, superare i limiti imposti dal contesto definitorio al quale la normativa europea è stata tradizionalmente fedele – in ragione del quale è risultata pacifica l’identificazione della figura del turista-viaggiatore in quella dell’utente-consumatore – consente di attribuire rilevanza più estesa a principi, quali la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, che attribuiscono una particolare colorazione anche al contenuto della prestazione dell’organizzatore di viaggio. Ed infatti l’individuazione della figura del consumatore, alla quale sono prevalentemente rivolti gli interventi normativi europei in materia di turismo e trasporto di passeggeri, ha spesso presentato il problema della corretta considerazioni di figure di utenti alla medesima non perfettamente sovrapponibili. Si tratta dei rappresentanti di piccole imprese o liberi professionisti che, servendosi dei medesimi canali utilizzati da coloro che concludono il contratto nella veste di consumatore, prenotano viaggi legati alla loro attività commerciale o professionale. Differenziare il livello di tutela di tali ultime figure rispetto a quello stabilito per il consumatore non appare in effetti ragionevole; per tale ragione, la nuova direttiva molto significativamente ha preferito individuare i destinatari della disciplina nella più ampia figura del viaggiatore nella quale devono essere ricompresi anche coloro che viaggiano per scopi professionali, come i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi ed anche tutte le persone fisiche che non definiscono le modalità di viaggio in base ad un accordo generale spesso concluso da imprese per numerosi servizi turistici e per un periodo di tempo determinato.
Per quel che riguarda il debitore della prestazione turistica, la direttiva precisa che il professionista rappresenta il soggetto la cui presenza deve intendersi indispensabile perché possa configurarsi un pacchetto turistico o servizi turistici collegati.
Qualora la sua opera sia coinvolta direttamente nella creazione del pacchetto, esso è il responsabile della corretta esecuzione del medesimo in quanto organizzatore, sia nella sua configurazione tradizionale che come operatore on line. Qualora esso agisca in qualità di mero venditore o intermediario, si libera della responsabilità di organizzatore solo nel caso in cui un altro professionista agisca comunque come organizzatore del pacchetto.
Sotto il profilo oggettivo, molto importante ed opportuno si presenta lo sforzo di definire con precisione i confini dell’ambito di applicazione della disciplina.
Innanzitutto, la direttiva recepisce esplicitamente il sopra ricordato orientamento della Corte di giustizia in tema di servizi turistici «su misura», con la conseguenza che sono considerati pacchetti turistici non solo i servizi preconfezionati dall’organizzatore, ma anche ogni altra combinazione di servizi dei quali l’organizzatore si assume la responsabilità, anche nel caso in cui vengano selezionati dal turista stesso e prenotati on line. Da questi ultimi devono essere invece distinti i servizi turistici collegati selezionati dal turista ed in relazione ai quali il perfezionamento dei singoli contratti con ciascun fornitore, anche mediante processi di prenotazione collegati, è semplicemente agevolato dall’organizzatore o dal venditore. Come pure esulano dalla nozione di pacchetto anche quei servizi turistici collegati dal viaggiatore e dal medesimo prenotati in modo indipendente.
La direttiva si preoccupa anche di chiarire che non rappresentano servizi turistici collegati oggetto della disciplina quei servizi che vengono acquistati dal turista in siti web collegati che non hanno la finalità della conclusione di un contratto con il viaggiatore e mediante link che si limitano ad informare in modo generico circa la possibilità di prenotare un servizio turistico (albergo o noleggio di un veicolo).
Mentre è stato ritenuto meritevole di attenzione il caso, alternativo al pacchetto turistico vero e proprio, in cui il professionista, sul presupposto di un legame commerciale tra altri operatori del turismo, assista il viaggiatore, in occasione della visita del medesimo presso la propria sede o dell’accesso al sito on line, nella selezione e conclusione di distinti contrati con singoli fornitori e sempre che, nel caso di professionista on line, il secondo contratto sia perfezionato entro ventiquattro ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Non è oggetto della disciplina della direttiva la conclusione in autonomia da parte del viaggiatore di un contratto di trasporto o del singolo servizio turistico. Come pure non costituiscono servizi turistici autonomi, e quindi in grado di concorrere alla configurazione del pacchetto o dei servizi collegati, quelle prestazioni che possono considerarsi accessorie o complementari ai servizi turistici tipizzanti quali sono l’alloggio, il trasporto o il noleggio di veicoli. Si pensi, a titolo esemplificativo, al trasporto del bagaglio, al transfer tra aeroporto ed albergo, ai pasti, all’accesso a piscine e strutture ricreative riservato ai clienti di un albergo. Mentre per altri servizi complementari, quali ad esempio, la partecipazione ad eventi sportivi, concerti, l’acquisito di skypass, la combinazione di questi servizi con un servizio turistico tipizzante potrà portare alla creazione di un pacchetto o di servizi turistici collegati solo se essi corrispondo per lo meno al venticinque per cento del valore della combinazione.
Sono altresì esclusi i viaggi di breve durata ossia quei viaggi che durano meno di ventiquattro ore e non comprendono l’alloggio; come pure i pacchetti o i servizi collegati che sono offerti o agevolati in via occasionale, senza fini di lucro e per gruppi limitati di viaggiatori.
Il capo III stabilisce la disciplina della cessione del contratto di pacchetto turistico ad un altro viaggiatore (art. 9), la revisione del prezzo (art. 10), la modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto turistico (art. 11), la risoluzione del contratto ed il diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto turistico (art. 12). In sostanza la direttiva riconosce al viaggiatore la possibilità, più ampia che in passato, di disporre del contratto; fino a consentirne la risoluzione, purché il contratto non abbia avuto inizio e sia sopravvenuta rispetto al momento della sua conclusione una causa imprevedibile che abbia una incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto; oppure se le modifiche al contratto, legittimamente apportate unilateralmente dall’organizzatore, trasformino in maniera sostanziale la fisionomia dei servizi turistici oggetto del contratto o siano causa per il viaggiatore di disagi o spese aggiuntive notevoli, o in caso di revisione del prezzo del pacchetto in misura superiore all’8 per cento del totale nell’ipotesi di aumento del prezzo del carburante, delle imposte o dei tassi di cambio.
In tutti i casi di cessione del contratto o risoluzione del viaggiatore, l’organizzatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la modifica o la cancellazione a meno che la risoluzione non sia stata causata da circostanze straordinarie quali terremoti, alluvioni, conflitti armati, terrorismo, rischi gravi per la salute, o dalla riduzione del prezzo operata dall’organizzatore secondo le previsioni contrattuali.
L’organizzatore è quindi individuato come il soggetto che risponde dell’esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto a meno che il diritto nazionale non preveda che sia responsabile con l’organizzatore anche il venditore.
Il venditore, tuttavia, è sempre responsabile della completezza e della correttezza delle informazioni relative al pacchetto turistico fornite al viaggiatore nella fase precontrattuale. Si tratta di informazioni molto dettagliate e di carattere vincolante circa le caratteristiche principali dei servizi turistici, il prezzo totale del pacchetto (diviso per voci ed indicazione degli eventuali costi aggiuntivi), le modalità di pagamento, i termini contrattuali con l’indicazione delle facoltà esercitabili dal viaggiatore circa il recesso o la risoluzione contrattuale. Le informazioni precontrattuali devono poi riguardare anche i dati relativi all’organizzatore e al venditore, le modalità di ingresso e soggiorno nel paese di destinazione con particolare riferimento ai visti, le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di una assicurazione7.
Gli obblighi di informazioni sono inoltre ribaditi a proposito del contenuto del contratto che deve richiamare specificatamente tutte le informazioni precontrattuali e le ulteriori previste dall’art. 7, co. 2, lett. da a) a h).
La responsabilità dell’organizzatore e del venditore presenta alcuni aspetti di novità che non alterano strutturalmente il sistema attualmente in essere del codice del turismo.
La responsabilità viene espressamente contemplata con riguardo alla esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall’organizzatore o da altri fornitori specifici. È lasciata facoltà al diritto nazionale di stabilire norme che estendano tali responsabilità anche al venditore.
Il sistema della responsabilità è sostanzialmente inteso in funzione dell’obbligazione principale dell’organizzatore (e del venditore) di garantire la conformità dei servizi turistici oggetto della prestazione convenuta. Si tratta di una obbligazione che l’organizzatore assume come prestazione qualificante di risultato dal momento che gli unici eventi in grado di escludere gli effetti, sia ripristinatori che risarcitori, sono rappresentati dall’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile8. In sostanza viene ribadito un carattere dei contratti del turismo che la giurisprudenza ha progressivamente valorizzato; la finalità turistica, ovvero il soddisfacimento del bisogno di svago, di riposo e di divertimento del viaggiatore, non costituisce un motivo irrilevante nell’acquisto del pacchetto turistico, ma anzi rappresenta proprio l’interesse che il contratto è volto a soddisfare.
La finalità turistica – come sostiene la Corte di cassazione – «non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e di tutti i servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio (cd. tour operator) e accettata dall’utente»9. Se così è, nell’ambito dei servizi che l’organizzatore si obbliga a procurare al viaggiatore rientra anche necessariamente tutto ciò che costituisce il presupposto dell’utilità che il viaggio è destinato a garantire al turista. In altre parole ed in termini più concreti, anche la qualità del mare e della spiaggia – elementi che sono normalmente valorizzati nella proposta contrattuale formulata dall’organizzatore – non sono affatto indifferenti alla realizzazione dello scopo economico-sociale che il contratto è destinato a perseguire. Si tratta, infatti, di elementi che contribuiscono in maniera esplicita e decisiva al conseguimento dello scopo del contratto, dal momento che in essi si sostanzia il «piacere del viaggio o del soggiorno che il consumatore ha percepito come il valore specifico e determinante dell’offerta commerciale dell’organizzatore»10. Ne consegue che, al di là del tipo di attività organizzativa che il tour operator è chiamato a garantire (per lo più la combinazione di due o più servizi quali alloggio, trasporto e gli altri servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio), ogni volta che il programma della vacanza – da intendersi comprensivo di tutti quei presupposti espressi e non espressi che compongono il concetto stesso di vacanza – non possa realizzarsi, risultando conseguentemente irrealizzabile la finalità che il contratto è destinato a perseguire, si tratterà in primo luogo di verificare se la causa della mancata o incompleta fruizione del bene vacanza sia addebitabile ad un fatto imputabile all’organizzatore o se invece sia dipeso da un evento non imputabile. Indagine non sempre agevole anche in funzione della importanza che in questo ambito rivestono i problemi connessi alla individuazione della nozione di «causa non imputabile» e del rilievo attribuibile alle attività poste in essere dai numerosi soggetti coinvolti nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del pacchetto.
La disciplina è quindi chiamata a favorire strumenti di tutela coerentemente con questa impostazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 3, l’organizzatore è tenuto a porre rimedio al difetto di conformità del servizio a meno che ciò non risulti impossibile oppure implichi costi sproporzionati tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto (interviene in tal caso una valutazione economica dell’equilibrio sinallagmatico alla stessa stregua della valutazione della eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.). Nel caso in cui l’organizzatore non sia in grado di ripristinare il livello di conformità dei servizi turistici, il viaggiatore avrà diritto alla riduzione del prezzo corrisposto per l’acquisito dei servizi turistici ed al risarcimento dei danni. Tuttavia, la riduzione del prezzo non è dovuta nel solo caso in cui il difetto di conformità sia imputabile direttamente al viaggiatore.
Diversamente il risarcimento dei danni, presupponendo evidentemente un giudizio di responsabilità, non è dovuto qualora l’organizzatore dimostri che l’impossibilità della prestazione di garanzia della conformità dei servizi sia dipesa da causa a lui non imputabile; l’organizzatore infatti è chiamato a dare la prova che il difetto di conformità
(a) è imputabile al viaggiatore, (b) è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure (c) è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
L’organizzatore inoltre beneficerà delle limitazioni del debito stabilite (in favore dei singoli prestatori dei servizi inclusi nel pacchetto) dalle norme dell’Unione e dalle convenzioni internazionali che vincolano l’Unione. Nel caso di limitazioni del debito previste da convenzioni internazionali non in vigore nell’Unione, gli Stati membri hanno facoltà di adeguare in maniera corrispondente le proprie norme interne. In tutti gli altri casi è lasciata all’autonomia contrattuale la possibilità di stabilire limitazioni del debito sempre che non si tratti di danno alla persona, non venga stabilito che la limitazione operi in caso di danni causati intenzionalmente o per colpa e che le limitazioni non siano inferiori al triplo del prezzo totale del pacchetto.
Il viaggiatore ha inoltre la possibilità di agire direttamente ai sensi del reg. 261/2004/CE, del reg. 2007/1317/CE, del reg. 2009/392/CE, del reg. 2010/1177/UE e del reg. 2011/181/UE nonché dalle convenzioni internazionali. Si tratta del complesso delle disposizioni che stabiliscono i diritti minimi del passeggero nei confronti del vettore per ciascuna modalità di trasporto, il diritto all’assistenza nonché le norme in tema di responsabilità del vettore per danni alla persona del passeggero, al bagaglio e danni da ritardo. Il viaggiatore pertanto sarà legittimato ad agire anche contro il vettore o il prestatore del singolo servizio; in tal caso, il risarcimento o la riduzione del prezzo accordati ai sensi della direttiva saranno detratti dal risarcimento o dalla riduzione del prezzo accordati ai sensi di ogni altra normativa dell’Unione o convenzione internazionale in vigore; identica detrazione dovrà essere operata nell’ipotesi opposta.
Il sistema della direttiva è completato dalla previsione esplicita di rinvio al diritto nazionale degli Stati membri affinché l’organizzatore (o il venditore) risponda direttamente anche dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, e ciò a prescindere dal fatto che tali servizi debbano essere prestati personalmente o da altri fornitori.
In tal caso, tuttavia, ove l’organizzatore (o il venditore) sia chiamato a rispondere sotto forma di risarcimento del danno o riduzione del prezzo, avrà diritto al regresso (e non alla surroga) nei confronti dei terzi che abbiano dato luogo al disservizio (art. 22).
Pertanto, accanto alla responsabilità per il mancato adempimento della obbligazione personale dell’organizzatore circa la conformità dei servizi, è ribadita, mediante rinvio al diritto nazionale, la responsabilità per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico (alloggio, trasporto, servizi turistici non accessori) fornite da altri operatori specifici. In questo caso viene lasciata al viaggiatore la possibilità di agire alternativamente nei confronti di uno o degli altri in ragione delle specifiche discipline di settore fermo restando l’applicazione anche all’organizzatore (e al venditore) delle limitazioni del debito stabilite dalle convenzioni internazionali (e quindi anche in casi diversi rispetto al danno alla persona del viaggiatore) ed il divieto di moltiplicazione delle poste risarcitorie. L’estensione generalizzata all’organizzatore dei limiti di responsabilità stabiliti dalla convenzioni internazionali sembra escludere il rischio che l’organizzatore possa ottenere in regresso dall’effettivo responsabile una somma inferiore a quella versata al danneggiato in ragione della applicazione al solo prestatore del servizio di limiti di responsabilità inferiori rispetto a quelli di cui possa giovarsi l’organizzatore (o il venditore). Come pure la mancata previsione della surroga dell’organizzatore nei diritti del viaggiatore contro il prestatore del singolo servizio responsabile dell’inadempimento sembrerebbe escludere che l’organizzatore (o il venditore) possa vedersi opporre dal prestatore del servizio l’esclusione della propria responsabilità in ragione della disciplina di settore applicabile al servizio stesso11.
La direttiva interviene nel settore del turismo anche per introdurre misure di tutela del viaggiatore turista nel caso di insolvenza in relazione ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati.
Il provvedimento si inserisce nel solco già tracciato con la comunicazione della Commissione del 18.3.2013 sulla «Protezione dei passeggeri in caso di insolvenza di una compagnia aerea» che aveva disposto misure per il potenziamento degli strumenti di tutela del passeggero aereo di cui al reg. 2004/261/CE e del reg. 2008/1008/CE. La direttiva quindi stabilisce che ciascuno Stato membro debba introdurre forme di garanzia affinché, in caso di insolvenza dell’organizzatore, venga assicurato al turista il rimborso di tutte e somme pagate in relazione all’acquisito ed all’esecuzione del pacchetto turistico e dei servizi turistici collegati e, nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto, il ritorno al luogo di partenza ed il rimpatrio. Ciascun Stato membro può stabilire che la garanzia sia estesa anche a quanto necessario per la continuazione del pacchetto.
Il livello di efficacia ed effettività che ciascuno Stato membro sarà in grado di approntare in relazione a tali esigenze, la cui importanza è espressamente ribadita dalla direttiva, rappresenta evidentemente un aspetto problematico di grande rilievo.
La protezione dovrebbe riguardare i viaggiatori acquirenti di un pacchetto turistico della cui esecuzione è responsabile l’organizzatore. In caso di servizi turistici collegati, oltre l’obbligo di informazione che grava sui professionisti (che agevolino tali servizi) circa la responsabilità della relativa esecuzione in capo ai singoli fornitori, i professionisti stessi saranno tenuti a garantire protezione in caso di insolvenza per il rimborso dei pagamenti che hanno ricevuto e per il rimpatrio del viaggiatore qualora abbiano assunto la responsabilità del trasporto dei passeggeri. Tali obblighi dovranno essere previsti anche nei confronti degli organizzatori non stabiliti nello Stato membro qualora i servizi siano offerti o venduti in uno Stato membro.
Tuttavia, il problema di maggiore delicatezza riguarda l’idoneità degli strumenti di tutela nell’assicurare protezione immediata al viaggiatore, consentendogli pertanto, ove possibile, di proseguire la vacanza sebbene la crisi di liquidità dell’organizzatore sia di ostacolo alla corretta esecuzione dei servizi turistici.
Sotto il profilo più squisitamente economico, la protezione, che andrebbe pretesa anche nei confronti dei venditori secondo i singoli diritti nazionali, dovrebbe poi essere realizzata sotto forma di garanzia in denaro per coprire le spese ed i costi di tutti i prevedibili pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori; tale somma andrebbe individuata in ragione del fatturato dell’organizzatore rispetto ai pacchetti e dovrebbe tuttavia essere suscettibile di incremento nel caso in cui aumentino gli importi in considerazione e, corrispondentemente, i rischi dell’insolvenza.
La concreta attuazione da parte dei singoli Stati di tali precetti, che potrebbe rivelarsi non uniforme, può essere anche causa di ostacoli alla libera circolazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento. La direttiva, pertanto, stabilisce che gli Stati membri individuino forme di cooperazione amministrativa e di controllo degli organizzatori operanti in Stati diversi mediante strutture centralizzate (punti di contatto centrali) per lo scambio di informazioni ed intese sulle relative modalità di accesso circa le misure di protezione adottate in caso di insolvenza. È previsto inoltre che vi sia un reciproco riconoscimento tra gli Stati membri delle disposizioni di protezione in caso di insolvenza dettate da ciascuno Stato di stabilimento.
Note
1 Sulla dir. 90/314/CEE del 13.6.1990, cfr. Zunarelli, S., La direttiva CEE n. 90/314 del 13 giugno 1990 concernente i viaggi! le vacanze e i circuiti «tutto compreso», in Dir. trasp. 1994, 69.
2 Secondo Deiana, M., Il contratto del turismo organizzato, in Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo, a cura di G. Silingardi-A. Antonini-F. Morandi, Milano, 1996, 567, i contratti del turismo organizzato si possono inquadrare in quattro distinte figure che si caratterizzano in funzione del ruolo attribuito dalle parti alla prestazione del trasporto: contratto di crociera turistica (nel quale la finalità turistica è conseguita mediante una articolata combinazione di una pluralità di prestazioni, tra le quali il trasporto, tutte complementari tra loro), contratto di organizzazione di viaggio turistico (nel quale sono presenti le prestazioni di trasporto e soggiorno), contratto di organizzazione turistica (nel quale sono presenti il soggiorno ed altri servizi turistici diversi dal trasporto) e contratto di trasferimento turistico (nel quale sono presenti il trasporto ed altri servizi turistici diversi dal soggiorno).
3 De Cristofaro, G., La disciplina dei contratti aventi ad oggetto «pacchetti turistici» nel «codice del turismo» (d. legisl. 23 maggio 2011 n. 79): profili di novità e questioni problematiche, in Studium iuris, 2011, 1143 e 1282.
4 La CCV è stata resa esecutiva in Italia con l. 27.12.1977 n. 1084 ed è in vigore in Italia dal 4.10.1979; essa tuttavia, ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 79/2011 (codice del turismo) è destinata ad essere denunciata dall’Italia.
5 La finalità turistica rappresenta l’interesse qualificante presupposto nel contratto di viaggio turistico contemplato dalla direttiva comunitaria; essa rappresenta la causa concreta del contratto; cfr. Cass., 24.7.2009, n. 16315, in Dir mar., 2009, 725, con nt. di Rossello, C., Nel contratto di viaggio «tutto compreso» la mancata realizzazione della finalità turistica comporta l’estinzione del contratto; Galati, A., Contratto di viaggio all inclusive e «causa concreta», in Contratti, 2009, 309.
6 C. giust., 30.4.2002, C400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA c. Lobo Gonçalves Garrido, in Dir. mar. 2004, con nt. di Galatini, C.F., Estensione della nozione comunitaria di pacchetti turistici a servizi singoli assemblati dall’intermediario di viaggi su indicazione della clientela: l’intermedia rio diviene quindi sempre organizzatore.
7 Sule informazioni e sulla rilevanza dei cataloghi e degli opuscoli informativi, cfr. Cass., 20.3.2012, n. 4372, in Riv. it. dir. tur. 2013, 344, con nt. di Citarella, V., L’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio turistico … una disciplina itinerante.
8 Cfr. Cass., 9.11.2004, n. 21343, in Dir. mar., 2006, 1187, con nt. di Marziali, C., La responsabilità dell’organizzatore di viaggi in materia di «overbooking» alberghiero; Cass., 28.2.2008, n. 5531, in Foro it. 2009, I, 220 s. Tuttavia, secondo Cass., 24.4.2008, n. 10651, in Dir. trasp. 2009 , 825, con nt. di Zampone, A., Sull’obbligo del tour operator di garantire la riuscita della vacanza, l’organizzatore è tenuto a garantire l’esecuzione dei servizi turistici nonché i presupposti estrinseci della vacanza, come la fruizione delle attrattive ambientali, artistiche o storiche, anche oltre la non imputabilità dell’evento che ne ha impedito la fruizione. Infatti, posto che il godimento di tali attrattive promesse con il pacchetto turistico acquistato dal viaggiatore costituisce parte essenziale della prestazione contrattuale a carico dell’organizzatore del viaggio, rientra nei suoi obblighi predisporre soluzioni alternative ovvero rimborsare la differenza tra il valore delle prestazioni previste e quelle erogate, anche quando l’impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatti ascrivibili al comportamento di un terzo, imprevedibili ed inevitabili per il tour operator.
9 Cass., 25.5.2007, n. 12235, in Rep. Foro it., 2007, voce Contratto in genere, nn. 437, 583; Cass., 8.5.2006, n. 10490, id 2006, voce cit., n. 438.
10 Cass., 24.4.2008, n. 10651, in Dir. trasp., 2009, 825, cit. Esprime forti perplessità circa il fondamento di tale impostazione Corona, V., La tipizzazione della «finalità turistica tra presupposizione e criteri di ripartizione del rischio, in Dir. turismo, 2008, 4, 353 ss.
11 Cfr. a proposito di tale inconveniente rispetto alla surroga di cui all’art. 48 cod. turismo, Tullio, L., Difetto del sistema di responsabilità nel contratto di viaggio. Un suggerimento al legislatore, in Dir. trasp. 2014, 913.