La nuova disciplina sui bilanci e i riflessi fiscali
Con il recepimento della direttiva 2013/34/UE sono state apportate modifiche di rilievo alla disciplina del bilancio codicistica. Se da un lato è stato introdotto un approccio normativo basato sui profili dimensionali delle società, per cui al decrescere delle dimensioni aziendali corrisponde la progressiva semplificazione delle regole di redazione del bilancio, dall’altro lato sono stati introdotti nuovi istituti contabili volti ad ammodernare l’attuale assetto normativo. Il contributo dopo aver analizzato le novità introdotte, si sofferma sull’assenza, allo stato attuale, di specifiche norme di coordinamento fiscale, indicando alcune problematiche e le possibili soluzioni che si possono prospettare.
Con i d.lgs. 18.8.2015, nn. 136 e 139 si è data attuazione alla nuova direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci di esercizio e consolidato (e relative relazioni) delle società di capitali europee che non adottano i principi contabili internazionali (nel prosieguo: IAS). Questi decreti modificano significativamente l’impianto normativo contabile nazionale.
Il d.lgs. n. 139/2015 reca una serie di variazioni che si sostanziano: a) nella modificazione e integrazione della disciplina del bilancio di esercizio e consolidato delle società di capitali attraverso un intervento sulle disposizioni del c.c. e del d.lgs. 9.4.1991, n. 127; b) nel coordinamento della disciplina di bilancio del settore assicurativo contenuta nel d.lgs. 26.5.1997, n. 173; c) nell’introduzione di una nuova relazione, denominata relazione sui pagamenti ai governi, attraverso cui le imprese operanti nei settori estrattivi e dello sfruttamento delle aree forestali adempiono a nuovi obblighi di trasparenza sui pagamenti effettuati ai governi; d) in alcune modificazioni alle norme sulla revisione contabile (d.lgs. 27.1.2010, n. 39) e all’ambito di applicazione dei bilanci IAS (d.lgs. 28.2.2005, n. 38).
Il d.lgs. n. 136/2015 interviene sulla disciplina del bilancio degli intermediari finanziari riscrivendo e sostituendo il decreto di riferimento per il settore, il d.lgs. 27.1.1992, n. 87, ora abrogato. Si tratta di un intervento di ampia portata in quanto il provvedimento modifica la previgente normativa non solo per coordinarla con le novità della disciplina generale del bilancio, ma anche per apportare gli aggiornamenti normativi resisi necessari a seguito del recente riordino del settore dell’intermediazione finanziaria (avvenuto con il d.lgs. 13.10.2010, n. 141 e relativi provvedimenti attuativi) e per effettuare alcuni coordinamenti con la disciplina dei bilanci IAS.
Entrambi i decreti si applicano ai bilanci relativi agli esercizi che iniziano a partire dal 1º gennaio 2016.
Nell’ambito di questo nuovo quadro normativo appaiono di particolare interesse le modificazioni che hanno riguardato la disciplina del bilancio di esercizio contenuta negli artt. 2423 ss. c.c., che poi è il tema centrale della direttiva e quindi delle novità legislative.
Il principale cambiamento all’impianto normativo codicistico si sostanzia nell’affermarsi di un approccio normativo basato sui profili dimensionali delle società, per cui al decrescere delle dimensioni aziendali corrisponde la progressiva semplificazione delle regole di redazione del bilancio. Si realizza così una differenziazione del set di regole adottato per classi dimensionali delle società.
Da un lato, vi sono le imprese mediograndi1, le quali beneficiano dell’introduzione di trattamenti contabili ispirati alla migliore prassi internazionale in grado di rappresentare in modo più appropriato e moderno fenomeni complessi oggi non specificamente disciplinati o non adeguatamente rappresentati (come, ad es., i derivati e le operazioni di copertura). Il bilancio viene così avvicinato in alcuni importanti punti al set di regole adottate dai competitor nazionali e internazionali che adottano gli IAS.Dall’altro lato, vi sono le imprese di più piccole dimensioni che beneficiano di consistenti semplificazioni nelle regole da applicare in grado di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi su di esse gravanti. Le semplificazioni riguardano sia il numero e il contenuto dei documenti che compongono il bilancio sia gli specifici criteri di redazione del bilancio. In questa prospettiva, particolarmente importante è l’introduzione di una nuova categoria di imprese di dimensione esigue, le microimprese (nuovo art. 2435 ter c.c.), a cui sono riconosciute ulteriori semplificazioni in aggiunta a quelle già previste per le piccole.
La scelta del legislatore nazionale è stata dunque quella di calibrare le previsioni di legge in materia di bilancio all’operatività di queste imprese e alle effettive esigenze dei loro stakeholder. Vi è dunque una semplificazione nelle regole applicate e quindi una riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese man mano che le dimensioni aziendali decrescono, fermo rimanendo la facoltà dei soggetti più piccoli di adottare regole più complesse.
Sono ora presenti nella disciplina del codice civile tre categorie di imprese: le microimprese, le imprese piccole e le imprese medio-grandi. Le microimprese sono le imprese che, per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. Le piccole imprese, sono le imprese (diverse dalla micro) che per due esercizi consecutivi, non hanno superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. Le medio grandi imprese sono quelle che superano tali soglie.
Si riepilogano nei tre paragrafi successivi le principali novità che hanno interessato le categorie di imprese previste dal legislatore nazionale in termini di differenziazione delle regole applicabili.
2.1 Le innovazioni per le medio-grandi imprese
Le innovazioni introdotte per le imprese più grandi hanno riguardato sia il numero di documenti che compongono il bilancio sia le specifiche regole in tema di redazione del bilancio.
Anzitutto, si aggiunge un nuovo prospetto: il rendiconto finanziario, ai documenti che compongono il bilancio (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa). Il rendiconto finanziario rappresenta un importante completamento dell’informativa finanziaria prodotta dalle imprese in quanto permette di fornire indicazioni importanti per gli stakeholder sulla solidità e sull’andamento della gestione finanziaria; fornisce infatti indicazioni sull’entità e sulle modalità con cui l’impresa genera/assorbe flussi finanziari nello svolgimento della sua attività. Proprio per la sua importanza già oggi molte imprese, soprattutto quelle più grandi, redigono tale prospetto e i principi contabili nazionali raccomandano la sua redazione. La legge non ha fatto altro che raccogliere un’istanza degli operatori allineando sul punto la disciplina di bilancio delle medio-grandi imprese alle legislazioni dei principali Paesi europei (ad es.: GB, Francia e Spagna) e alla prassi internazionale (IAS).
Novità di rilievo interessano poi le rilevazioni e valutazioni di bilancio. Il d.lgs. n. 139/2015 introduce gli istituti del costo ammortizzato, dell’attualizzazione e del fair value.
La disciplina del costo ammortizzato viene inserita emendando i nn. 1) e 8) dell’art. 2426 c.c. Trova applicazione nella valutazione dei titoli, crediti e debiti.
Il costo ammortizzato è una metodologia che prevede il progressivo allineamento del valore iniziale dell’attività/passività (prezzo pattuito rettificato dai costi o ricavi di transazione2) al suo valore di rimborso a scadenza per mezzo dell’“ammortamento” della differenza di questi due valori. Il criterio del costo ammortizzato prevede che si utilizzi il tasso di interesse effettivo per riallineare, con il trascorrere del tempo, il valore contabile iniziale a quello a scadenza. La componente del costo/ricavo di transazione ripartita lungo la vita utile dello strumento (secondo una metodologia finanziaria) viene trattata come un elemento rettificativo della remunerazione dello strumento3. Di conseguenza, l’interesse iscritto nel conto economico è quello effettivo in modo che si evidenzi in bilancio, esercizio dopo esercizio, la redditività realmente realizzata attraverso quell’operazione, e non quella meramente nominale indicata nel contratto.
A titolo esemplificativo, si pensi al caso dell’erogazione di un finanziamento di 10.000 con durata decennale, tasso contrattuale del 10%, a cui sono associati costi di transazione di 200. In tale caso, il tasso di interesse effettivo dell’operazione (in quanto si tiene conto del costo addizionale di 200 è pari al 9,68% e quindi inferiore a quello nominale previsto dal contratto. Sotto il profilo contabile, il valore di iscrizione iniziale del credito è di 10.200. I 200 sono ripartiti lungo i dieci anni del contratto nel conto economico a rettifica dell’interesse nominale così da dare evidenza dell’interesse effettivo dell’operazione. Ne consegue che il costo iscritto inizialmente (pari a 10.200) si riduce gradualmente fino ad arrivare alla scadenza ad un importo pari a 10.000, cioè al valore oggetto di rimborso.
Il legislatore ha poi disciplinato l’attualizzazione. L’art. 2426, n. 8) prevede che in sede di rilevazione dei crediti e dei debiti si tenga conto «del fattore temporale». Attualizzare, infatti, significa riconoscere un valore al trascorrere del tempo e quindi equiparare valori riferibili a tempi diversi. Ciò perché nell’ambito di un discorso economico non può mai considerarsi equivalente, in termini di valore, un capitale disponibile oggi con uno disponibile ad una data futura, considerato che il capitale può nel frattempo (se convenientemente investito) produrre frutti, aumentando di valore. L’attualizzazione non è altro che uno strumento volto a rendere economicamente omogenei i diversi valori espressi in bilancio. Sotto il profilo pratico, ciò significa che ad es. occorrerà iscrivere i crediti e i debiti al loro “valore attuale” allorché non siano produttivi di interessi o producano interessi in misura significativamente inferiore rispetto a quelli praticati in condizioni analoghe nel mercato. Si accresce così l’intellegibilità dei valori iscritti in bilancio e quindi, in definitiva, la significatività dell’informazione che viene fornita agli stakeholder dell’impresa, specie quelli più evoluti.
Il d.lgs. n. 139/2015 inserisce un nuovo art. 2426, n. 11-bis), c.c., ove viene disciplinata la valutazione dei derivati e delle operazioni di copertura. Nello specifico la valutazione dei derivati avviene con il criterio del fair value, in quanto questo criterio permette di misurare le oscillazioni di valore dello strumento nel tempo, comunicando in modo trasparente la posizione che in ogni momento assume l’impresa rispetto a quello strumento. Si dà così una rappresentazione adeguata del fenomeno al lettore del bilancio, coerente con la sostanza economica dell’operazione. Va infatti ricordato che all’inizio i derivati hanno un costo pari a zero o comunque poco rilevante rispetto al rischio ad essi associati. Dunque il costo non sarebbe in grado di dare una rappresentazione appropriata (e quindi trasparente) della posizione assunta dal derivato nel tempo. La valutazione al fair value può portare all’iscrizione di plusvalori o minusvalori, a seconda dell’andamento dello strumento. Nel caso in cui il derivato sia plusvalente, l’art. 2426, n. 11-bis), c.c. prevede (in una logica prudenziale) che l’utile registrato sia accantonato in una riserva indistribuibile.
Viene inoltre aggiunta una specifica disciplina per le operazioni di copertura, cioè le operazioni con cui l’impresa si “protegge” da determinati rischi finanziari o creditizi, sottoscrivendo opportuni strumenti di copertura. Si colma così una lacuna dell’attuale assetto normativo fornendo regole certe agli operatori sulla contabilizzazione di queste operazioni a fronte delle diverse fattispecie che in concreto si possono presentare.
Altre novità di minor rilievo relative ai bilanci delle mediograndi imprese riguardano: a) il contenuto degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico), dove sono state apportate alcune modificazioni in conseguenza dell’introduzione dei nuovi istituti contabili (costo ammortizzato, derivati e coperture); b) l’eliminazione di alcune voci di dettaglio contenute negli schemi (costi di ricerca e pubblicità nello stato patrimoniale in quanto non più capitalizzabili); c) l’aggiunta di ulteriori specificazioni negli schemi (ad es., i rapporti economicopatrimoniali intercorsi con le imprese sottoposte al controllo delle medesime controllanti, cioè le cd. “società sorelle”); d) la richiesta di nuove informazioni nella nota integrativa.
2.2 Le innovazioni per le piccole imprese
Se per le imprese più grandi sono state introdotte regole più sofisticate per alcune fattispecie di particolare rilevanza, così da fornire informazioni più adeguate e complete a beneficio dei relativi stakeholder, per le imprese più piccole (cioè quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c.c.) sono state previste consistenti semplificazioni alla luce delle minori necessità informative dei relativi stakeholder e della loro diversa operatività e più semplice struttura amministrativa.
Alcune di queste semplificazioni derivano direttamente dalla direttiva, la quale – nella logica di realizzare una sorta di “mini regime” contabile per le piccole imprese ispirato al principio della “massima armonizzazione” – ha previsto il divieto da parte degli Stati membri di introdurre richieste aggiuntive rispetto a quelle da essa stabilite. Ciò al fine di evitare che gli Stati membri possano vanificare i benefici delle semplificazioni previste per le piccole imprese attraverso obblighi aggiuntivi. In particolare, la direttiva prevede che: a) gli Stati membri non possano richiedere alle piccole imprese ulteriori prospetti nel bilancio in aggiunta a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Di conseguenza, l’art. 2435 bis, co. 2, c.c. prevede l’esonero delle piccole imprese dalla redazione del rendiconto finanziario; b) non possa essere superato un certo livello massimo di informazioni da fornire nella nota integrativa. Per cui è stato riformulato l’art. 2435 bis c.c. con snellimento degli obblighi informativi precedentemente previsti. L’entità della semplificazione ha portato il legislatore a modificare l’approccio normativo seguito. Il previgente art. 2435 bis c.c. operava in negativo nel senso che si limitava ad enunciare le disposizioni (in tutto o in parte) da omettere nell’assunto che tutte le altre continuassero a trovare piena applicazione. Il nuovo testo opera in positivo nel senso che si limita ad enunciare solo le disposizioni che sono (in tutto o in parte) applicabili alle piccole imprese nell’assunto che le altre non siano più richieste.
Il legislatore nazionale ha confermato le previgenti semplificazioni relative al contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico mentre ha introdotto ex novo alcune semplificazioni in tema di rilevazione e valutazione di bilancio. Particolarmente rilevante è la scelta di rendere facoltativo l’utilizzo del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Il che significa che i titoli continueranno ad essere rilevati in bilancio al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Si utilizzano quindi regole meno sofisticate in grado di produrre risultati meno puntuali ma comunque pur sempre soddisfacenti alla luce dell’operatività di queste imprese e delle esigenze informative dei relativi stakeholder.
Non si ammettono invece sconti sul tema dei derivati e delle operazioni di copertura nell’assunto che sia la complessità del fenomeno da regolare a richiedere l’utilizzo di tecniche valutative più sofisticate. Allo stato, non vi sono infatti tecniche alternative in grado di produrre risultati valutativi accettabili. Utilizzare il costo per valutare un derivato significa non iscrivere alcun valore in bilancio dal momento che normalmente i derivati ab origine hanno un valore pari a zero o comunque esiguo. Il che significherebbe perdere tale informazione nei prospetti contabili.
2.3 La disciplina delle microimprese
Le microimprese godono delle stesse semplificazioni previste per le piccole imprese con l’aggiunta di alcuni “sconti” specifici per la categoria.
Particolarmente rilevante è il fatto che le microimprese siano esonerate dalla redazione della nota integrativa se forniscono in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dall’art. 2427, nn. 9) e 16), c.c., cioè informazioni su impegni garanzie e passività potenziali, oltre che sui rapporti patrimoniali esistenti con gli organi della società.
A queste semplificazioni si aggiungono altre rese obbligatorie dalla direttiva. Si tratta delle previsioni secondo cui: a) non si applicano alle microimprese le norme sulla valutazione al fair value. Il che significa che nei bilanci di tali imprese i valori dei derivati non appariranno in bilancio finché il contratto non sia chiuso, e quindi i relativi utili/perdite diventano realizzati, salvo che non si verifichino le condizioni per iscrivere un accantonamento ad un fondo per rischi ed oneri ai sensi dell’art. 2424, co. 3, c.c.; b) non si applica a tali imprese la norma che impone di derogare a qualunque disposizione di bilancio qualora ciò sia necessario per ottenere la rappresentazione veritiera e corretta della situazione societaria. Il bilancio delle microimprese si considera ex lege in grado di fornire siffatta rappresentazione.
2.4 Le altre modifiche introdotte nella disciplina contabile
Accanto alle novità riconducibili all’approccio modulare, ve ne sono altre di natura trasversale che interessano tutte le categorie di imprese. Si tratta in alcuni casi di chiarimenti rispetto all’attuale disciplina del bilancio, in altri casi di innovazioni ispirate alla prassi contabile internazionale.
Rientrano tra i chiarimenti l’enunciazione del principio della rilevanza, la sostituzione del principio della funzione economica con il principio della sostanza economica e la riformulazione della previsione sulle valutazione delle operazioni in valuta estera.
Si tratta di chiarimenti nel senso che vengono enunciati principi già ritenuti impliciti nell’attuale disciplina (come nel caso della rilevanza) o comunque modifiche a formule non chiare che comunque venivano già interpretate nel senso indicato ora dalla legge (come nel caso della sostanza economica o delle operazioni in valuta).
Il chiarimento permette comunque di superare le incertezze da taluni manifestate su senso e portata delle norme già esistenti. Emblematico è il caso del principio della funzione economica dove la dottrina si era divisa sul senso da ascrivere al principio sebbene già la maggior parte dei commentatori e gli stessi principi contabili assimilavano il principio della funzione economica a quello della sostanza economica nei limiti e alle condizioni previsti dal legislatore.
La stessa norma sulle operazioni in valuta si prestava ad equivoci. Il nuovo art. 2426, n. 8-bis), c.c. non fa altro che rendere chiaro che le poste monetarie in valuta sono convertite al cambio a pronti alla chiusura dell’esercizio mentre quelle non monetarie al cambio storico in linea con l’interpretazione in proposito già fornita dai principi contabili nazionali.
Nel caso della rilevanza, l’introduzione del principio deriva dalla direttiva. Il principio viene ora richiamato nell’art. 2424, co. 4, c.c. Per effetto di questo richiamo sono state eliminate alcune regole di dettaglio presenti nella disciplina codicistica che evocavano il principio vuoi a livello di valutazioni di bilancio (art. 2426, n. 12, c.c.), vuoi a livello di informativa. L’enunciazione del principio della rilevanza non fa altro che confermare la correttezza del bilancio, e quindi la sua validità, quando l’allontanamento da una certa regola contabile non pregiudica la capacità del bilancio stesso di fornire nel complesso una rappresentazione veritiera e corretta. In tal senso già si era espressa la giurisprudenza4, in linea con quelle che erano, del resto, le indicazioni dei principi contabili.
Sono state poi apportate varie modificazioni che permettono di ammodernare l’ordinamento contabile nazionale avvicinandolo su vari punti agli IAS. Emblematiche di tali modifiche sono il divieto di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità, la nuova disciplina delle azioni proprie (dove viene sancito che le azioni proprie acquistate sono portate a riduzione del patrimonio netto e quindi non più iscritte nell’attivo), l’eliminazione dei conti d’ordine (in quanto sostituiti da una specifica informativa in nota integrativa), l’eliminazione delle voci relative alla gestione straordinaria dal conto economico e alcune modifiche alla disciplina del metodo del patrimonio netto contenuta nell’art. 2426, co. 1, n. 4), c.c.
Altra innovazione di rilievo riguarda la disciplina dell’avviamento e delle spese di sviluppo, in quanto viene ora stabilito che tali attività sono ammortizzate lungo la loro vita utile; solo nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinare tale vita utile, l’avviamento è ammortizzato entro un periodo di dieci anni mentre le spese di sviluppo entro un periodo di cinque anni.
È stata modificata anche la struttura della nota integrativa, prevedendo che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico debbano essere presentate secondo l’ordine in cui tali voci sono indicate nei prospetti. Si passa quindi da una struttura libera di presentazione delle informazioni ad una più rigida.
Il dlgs. n. 139/2015 prevede che dall’attuazione del decreto non derivino oneri per la finanza pubblica, usando la tipica clausola di invarianza finanziaria prevista per le disposizioni di carattere ordinamentale. Previsione che tuttavia solleva dubbi considerato che il decreto impatta significativamente sulla normativa del bilancio, cioè su quei risultati che rappresentano il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile IRES e IRAP. Non solo, il mancato coordinamento della disciplina tributaria determina una serie di criticità per entrambe le imposte. Si segnalano alcune possibili questioni.
Quanto all’IRES, va ricordato che l’art. 83 TUIR prevede che la base imponibile si determina a partire dal conto economico, apportandovi le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni tributarie (cd. principio di derivazione). Ciò significa, come precisato da Cass., 17.10.2014, n. 22016, che «in difetto di disposizioni specifiche di segno diverso sono pur sempre le disposizioni civilistiche di redazione del bilancio a valere anche ai fini fiscali».
In questa cornice normativa si collocano le novità apportate alla normativa sul bilancio. Ora, in alcuni casi vi sono norme specifiche in grado di disciplinare in modo appropriato ai fini IRES le modifiche apportate, in altri casi tali norme o mancano o non appaiono adeguate.
Non paiono sollevare problemi le novità civilistiche in tema di avviamento, costi di ricerca e pubblicità. Quanto all’avviamento vi è già una norma che disciplina la misura dell’ammortamento riconosciuto ai fini IRES prescindendo dalla quota riconosciuta annualmente in bilancio (art. 103, co. 3, TUIR). Quanto alle spese di ricerca e pubblicità, le disposizioni fiscali già ammettono la deducibilità dell’intero importo della spesa nell’esercizio in cui sono state sostenute (art. 108, co. 2 e 3, TUIR).
Più incerte appaiono altre fattispecie.
Emblematico è il caso dei derivati e delle operazioni di copertura. Qui trova applicazione il disposto dell’art. 112 TUIR, che è stato pensato e strutturato avendo riguardo ad una disciplina contabile diversa. Le nuove norme civilistiche determinano un significativo disallineamento rispetto alle norme fiscali che, oltre a determinare complessità, è difficile da giustificare nel momento in cui le nuove norme sono state modellate sulla falsariga degli IAS, se si considera che per i soggetti IAS vi è un pieno allineamento tra contabile e fiscale (art. 112, co. 3-bis e 6, TUIR).
Delicato è anche il tema del costo ammortizzato e dell’attualizzazione.
Infatti, il costo ammortizzato può determinare l’assunzione di una natura finanziaria anche di componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria con modificazione del loro trattamento fiscale attuale (e applicazione dei limiti di deducibilità previsti dall’art. 96 TUIR). È il caso, ad es., di certe spese professionali o di consulenza prestate da terzi collegate all’erogazione di finanziamenti che sono da includere nei costi di transazione.
L’attualizzazione comporta invece l’iscrizione iniziale di un minor valore di un credito o di un debito, con conseguente problema di riconoscimento fiscale della componente reddituale che da tale differenza si genera. Nel caso dei soggetti IAS, il legislatore è dovuto intervenire normativamente per consentire il riconoscimento fiscale di tali componenti.
Vi possono poi essere questioni riconducibili al principio della sostanza economica, ove per la declinazione applicativa la relazione al d.lgs. n. 139/2015 rinvia ai principi contabili nazionali. Ora, si può porre un problema nel momento in cui – stante la nuova cornice legislativa – i principi contabili dovessero fornire, su determinate fattispecie, dei criteri di rappresentazione in bilancio non allineati all’inquadramento giuridico-formale dell’operazione, a cui invece fa riferimento la disciplina del reddito imponibile. Va ricordato che per superare i problemi che si sono posti con gli IAS, dove però il principio ha una valenza ben più ampia e pervasiva, si è reso necessario attribuire diretta valenza fiscale ai «criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili», cioè dagli IAS (art. 83 TUIR). Il tema comunque dipende dalla declinazione applicativa che di tale principio sarà fatto nei principi contabili nazionali.
Vi sono poi altre questioni di minor momento come ad es. il tema delle azioni proprie, dove la norma fiscale riconosce una valenza reddituale alla cessione di tali azioni (art. 82 TUIR), in linea con il trattamento contabile previgente. Con la nuova disciplina contabile non vi è più un aspetto reddituale dell’operazione in quanto l’operazione è rappresentata contabilmente come un apporto di patrimonio netto, cioè con una logica totalmente diversa.
Quanto all’IRAP, assume particolare importanza il tema dell’eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico. Va ricordato che la determinazione della base imponibile si basa, con alcune eccezioni, sulle risultanze del bilancio. In particolare, si prende a riferimento il valore e i costi della produzione avendo riguardo alle voci del conto economico. Tra le voci di conto economico richiamate non vi è quella della sezione straordinaria. Sicché si pone il problema del trattamento da riservare a tali componenti. La loro inclusione nell’ambito della base imponibile potrebbe infatti portare ad uno snaturamento della normativa IRAP se è vero che essa mira a tassare il valore riferibile all’attività caratteristica dell’impresa.
Manca poi una disciplina fiscale della transizione e quindi indicazioni sul trattamento da riservare ai fini IRES e IRAP alle modificazioni dei valori precedentemente iscritti in bilancio (come, ad es., la cancellazione dei costi di ricerca capitalizzati nell’attivo). Un problema si potrebbe poi porre qualora i principi nazionali dovessero prevedere l’iscrizione degli effetti di tali modificazioni direttamente a patrimonio netto, senza transitare dal conto economico, sulla falsariga degli IAS. Manca una norma che consenta di considerare imputati a conto economico i componenti rilevati a patrimonio netto sulla falsariga di quanto invece previsto per i soggetti IAS (cfr. art. 109, co.4, TUIR).
Buona parte delle fattispecie indicate, in assenza di un intervento legislativo, possono generare disallineamenti tra valori civili e fiscali tipici di un vero e proprio doppio binario fiscale. Il che determinerebbe una maggiore complessità del sistema fiscale con conseguenti maggiori costi di compliance per le imprese e maggiori rischi di errore e contenzioso alla luce delle numerose e pervasive variazioni da gestire.
Il tema non è nuovo e si è già posto all’atto dell’introduzione degli IAS. In tale occasione l’approccio di neutralità fiscale (rispetto alle nuove regole contabili introdotte) inizialmente seguito fu abbandonato a distanza di pochi anni proprio per i costi e le complessità ad esso associati. Si rese infatti necessario un intervento legislativo di modificazione della disciplina di riferimento dei soggetti IAS con rafforzamento del principio di derivazione.
3.1 Possibili scenari futuri
Assodato che non si può postulare l’invarianza finanziaria delle innovazioni introdotte e considerati i problemi che si pongono, è auspicabile un intervento di coordinamento della normativa tributaria con le novità civilistiche introdotte. Sotto questo profilo, si possono ipotizzare almeno tre scenari: 1) un intervento normativo che rafforzi (soprattutto ai fini IRES) il principio di derivazione sulla falsariga dei soggetti IAS. L’adozione di una siffatta soluzione farebbe prevalere una logica di semplificazione del sistema tributario sulla falsariga di quanto fatto con i soggetti IAS; 2) un intervento mirato solo su alcuni istituti particolarmente critici. Permarrebbero probabilmente alcune aree di disallineamento tra valori civilistici e fiscali, su cui poter intervenire – se necessario – anche successivamente; 3) un intervento che innovi il sistema fiscale introducendo nuove soluzioni che prescindano, per certe situazioni economiche, dal trattamento contabile seguito (cd. doppio binario). Tuttavia, quest’ultimo scenario appare improbabile stante gli stretti tempi legislativi e la differenziazione che si verrebbe a creare rispetto ai soggetti IAS che già adottano un principio di derivazione rafforzato.
Si tratta di temi di particolare importanza su cui è auspicabile che vi sia a breve un intervento legislativo che delinei la strada che il legislatore fiscale intende percorrere.
1 Per comodità espositiva si usa “impresa” come sinonimo di “società”.
2 I costi di transazione sono quei costi riconducibili all’operazione che non sarebbero stati sostenuti in sua assenza.
3 Il tasso di interesse effettivo è definito come quel tasso che rende il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento pari al suo valore contabile netto.
4 Ex pluribus: Cass., 9.7.2005, n.14467; 7.3.2006 n. 4874.