La nuova normativa sull’autotrasporto
Il 12 agosto 2010 è entrata in vigore la l. 4.8.2010, n. 127 che ha modificato in modo significativo la disciplina sull’autotrasporto di cose per conto di terzi. Il nuovo intervento legislativo è diretto alla perequazione dei rapporti tra i committenti e le imprese di autotrasporto, consentendo il corretto svolgimento delle attività di autotrasporto e il raggiungimento di una maggiore sicurezza della circolazione stradale.
La l. 4.8.2010, n. 127 di conversione del d.l. 6.7.2010, n. 103, recante Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e il sostegno della produttività dei trasporti, ha modificato e integrato il d.lgs. 21.11.2005, n. 286 sul riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore e l’art. 83 bis della l. 6.8.2008, n. 133 sulla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi1. La citata l. n. 127/2010, seppure entrata in vigore il 12.8.2010, contiene norme applicabili dal 2011. Diversi sono gli aspetti qualificanti della legge in parola che dovrebbe rappresentare il completamento del disegno del legislatore per l’introduzione di una normativa che garantisca un idoneo esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi e il conseguimento di più elevati standard di sicurezza della circolazione stradale.
Gli aspetti più significativi della l. n. 127/2010 attengono agli accordi volontari di settore, ai costi minimi di esercizio e ai regimi di responsabilità solidale e condivisa. Al fine di perseguire l’obiettivo del legislatore di riequilibrare i rapporti tra i committenti e le imprese di autotrasporto, gli accordi di diritto privato, stipulati tra le rispettive organizzazioni associative, assumono un ruolo determinante, consentendo un equo contemperamento dei contrapposti interessi. Nell’ambito di tali accordi sono definiti i costi minimi di esercizio, che ai sensi dell’art. 83 bis, come modificato dalla l. n. 127/2010 e dall’art. 7 bis della l. 14.9.2011, n. 148 di conversione del d.l. 13.8.2011, n. 138, sulle ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, costituiscono i parametri di calcolo del corrispettivo che, a seconda della categoria merceologica, il mittente deve corrispondere al vettore per l’esecuzione delle prestazioni di trasporto. Qualora non siano stati stipulati tali accordi, la determinazione dei costi minimi spetta all’Osservatorio sulle attività di trasporto istituito presso la Consulta generale per l’autotrasporto. Nel caso in cui nemmeno tale organismo provveda, si adottano i criteri previsti dallo stesso art. 83 bis per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta ai soli fini della determinazione del corrispettivo e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi volontari di settore. Infine, in mancanza di determinazione di detti costi minimi in base ai menzionati meccanismi, si applicano a tutti i contratti, a prescindere dalla loro forma, e ai settori merceologici non regolati da accordi, le tabelle redatte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella prospettiva di raggiungere più elevati livelli di sicurezza della circolazione stradale e sicurezza sociale, il regime di responsabilità condivisa tra i soggetti della filiera dei trasporto (committente, caricatore e proprietario della merce) in caso di violazione da parte del conducente delle norme sulla circolazione stradale, è stato maggiormente rafforzato dall’inserimento del comma 7 bis nel testo dell’art. 7 del d.lgs. n. 286/2005 da parte dell’art. 51 l. 29.7.2010, n. 120 sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale. La nuova previsione dispone che «quando dalla violazione di disposizioni del d.lgs. 30.4.992, n. 285 [nuovo codice della strada], derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C + E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale». Infine, sul regime di responsabilità solidale, l’art. 7 ter del d.lgs. n. 286/2005, così come modificato dalla l. n. 127/2010, prevede che il «il vettore [impresa di autotrasporto], il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione che non sia basata su accordi volontari di settore». Pertanto, nei contratti di trasporto con sub-trasporto, il sub-vettore può avanzare pretese economiche nei confronti del mittente originario per il pagamento di prestazioni di trasporto adempiute per il primo vettore e sua parte contrattuale qualora non sia stato da questo pagato.
L’Autorità antitrust ha osservato che gli accordi volontari di settore hanno un carattere potenzialmente restrittivo della concorrenza2. Detta Autorità ritiene che «la previsione di accordi volontari di settore conclusi tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica, volti all’individuazione di ‘costi minimi di esercizio’, finendo per tradursi nella fissazione di tariffe minime, non costituisca uno strumento idoneo per garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio ma piuttosto per assicurare condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità». D’altra parte, secondo la stessa Autorità, «l’esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori che la legge attribuisce alle amministrazioni pubbliche competenti, eventualmente rafforzato, consente di rispettare gli standard qualitativi minimi e l’osservanza della normativa in materia di lavoro e di previdenza, senza la necessità di introdurre restrizioni concorrenziali finalizzate unicamente alla protezione dei livelli di reddito dei vettori». A seguito dell’intervento dell’Autorità antitrust, il legislatore ha modificato l’art. 83 bis della l. n. 133/2008. In particolare, l’art. 7 bis della l. n. 148/2011 ha integrato il co. 4 del citato art. 83 bis, prevedendo che gli «accordi volontari di settore … sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore». Infine, la previsione contenuta nell’art. 5 del d.lgs. n. 286/2005, tesa ad indicare in tali accordi le categorie merceologiche ad essi applicabili, rende impossibile, a causa della molteplicità ed eterogeneità dei prodotti trasportati, adottare per tutte le prestazioni di trasporto il meccanismo di determinazione dei costi minimi previsto dalla l. n. 127/2010.
3.2 Il decreto sviluppo di ottobre 2011
Al fine di mettere in moto azioni che aumentino la capacità di attrazione del traffico merci dirette verso il nostro Paese o verso Svizzera, Austria, e sud della Germania, e per rendere più competitivi i nostri porti, punto di partenza fondamentale per ogni politica logistica e trasportistica, è previsto l’inserimento, nell’ambito del decreto crescita e sviluppo dell’ottobre 2011, di una norma volta a consentire di destinare le aree, anche demaniali, ricadenti nelle circoscrizioni delle Autorità portuali, alla realizzazione di opere infrastrutturali che consentano di migliorare e sviluppare i processi logistici di cui al Piano nazionale della logistica. In tal modo il miglioramento del sistema logistico potrà avvenire senza oneri a carico della finanza pubblica e con il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali.
1 Riguzzi, Prime considerazioni sulle nuove norme relative alla tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, in Dir. trasp., 2009, 35.
2 Segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 15.7.2010, n. AS723, Disposizioni in materia di autotrasporto, in Bollettino n. 27/2010.