La riforma dei contratti del turismo
Con il d.lgs. 21.5.2018, n. 62 è stata recepita la dir. UE n. 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati. Tale disciplina muove dall’esigenza di adeguare il livello di tutela del viaggiatore rispetto alla ormai datata dir. 90/314/CEE. L’evoluzione delle modalità di accesso ai servizi del turismo, sempre più variegati e rispondenti alle molteplici esigenze del viaggiatore, ha quindi imposto di considerare anche quei servizi turistici, semplicemente agevolati dagli operatori, che il consumatore, nella veste di viaggiatore, è in grado di configurare e comporre secondo le proprie esigenze. Al tempo stesso, è stata avvertita la necessità di rafforzare i diritti dei viaggiatori, aumentando il livello di tutela, nella fase precontrattuale, in quella esecutiva ed in quella dell’eventuale insolvenza del professionista del turismo.
La dimensione quanto mai ampia della dir. UE n. 2015/2302, avente ad oggetto ogni aspetto dei contratti del turismo organizzato, ha imposto, in sede di recepimento, un’ampia rivisitazione della disciplina del d.lgs. 23.5.2011 n. 79 (codice del turismo). Il legislatore nazionale ha infatti accolto la direttiva nell’ordinamento riversandone il contenuto, senza modifiche di rilievo, all’interno del codice del turismo. Del resto, la complessità del testo, composto di ben trentuno articoli (rispetto ai dieci della direttiva del 1990), ed il divieto sancito per gli Stati di apportare deroghe ai contenuti nella fase del recepimento hanno reso pressoché inevitabile che si procedesse in tal senso. È stato quindi integralmente sostituito il capo I del titolo VI dell’Allegato I del d.lgs. n. 79/2011. Il d.lgs. 21.5.2018, n. 62, che si compone di 4 articoli e due allegati, provvede anche ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nel d.lgs. 6.9.2005, n. 206 (codice del consumo).
Le novità introdotte riguardano tutti gli aspetti sensibili del contratto di viaggio; dalla fase precontrattuale a quella della tutela in caso di insolvenza. Si tratta di norme alle quali il nuovo art. 51 sexies cod. turismo riconosce carattere imperativo; sia mediante la previsione di inderogabilità a favore del professionista, sia mediante l’affermazione della irrinunciabilità per il viaggiatore, sia mediante la previsione della non vincolatività per il viaggiatore delle clausole contrattuali o delle sue dichiarazioni che escludano, limitino, direttamente o indirettamente, i diritti al medesimo riconosciuti. Permangono tuttavia aspetti particolarmente problematici, tra i quali quelli rappresentati dai temi della responsabilità. Proprio in ordine ad essi, pertanto, pare opportuno un supplemento di riflessione. Per quel che riguarda invece la descrizione estesa dei contenuti della nuova disciplina ci sia consentito rinviare al precedente commento alla dir. UE n. 2015/23021.
Per quel che riguarda il debitore della prestazione turistica, il decreto indica nell’organizzatore il professionista responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici. Il venditore, invece, risulta espressamente responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio. La netta distinzione, mediante la definizione delle rispettive attività, tra organizzatore e venditore, già rimarcata nella direttiva, trova nel decreto un momento chiarificatore. Sembra infatti sfumare la rilevanza attribuita alla figura del venditore anche nella fisionomia della organizzazione del pacchetto turistico. Il decreto, infatti, definisce le rispettive sfere di responsabilità superando le incertezze che la direttiva alimentava nel riservare agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni in base alle quali il venditore avrebbe potuto essere considerato responsabile dell’esecuzione del pacchetto o dei servizi turistici2. Quest’ultima precisazione, sembrava in effetti confliggere con le seguenti considerazioni:
a) il rinvio al diritto nazionale contraddiceva la finalità esplicitamente dichiarata di volere scongiurare rischi di disomogeneità già alimentati dalla direttiva del 1990 (nell’ammettere la responsabilità concorrente o alternativa del venditore accanto a quella dell’organizzatore);
b) la definizione di «venditore» e la declinazione delle sue prerogative (professionista, diverso dall’organizzatore, la cui attività si limita alla vendita o alla offerta in vendita di pacchetti combinati dall’organizzatore) sembravano non ammettere forme di condivisione di responsabilità, alternative o solidali, ma solo una responsabilità differenziata (definizione da preferire a quella della responsabilità parziaria che postula una coimputabilità a più soggetti del medesimo fatto dannoso)3;
c) il postulato enunciato nel considerando n. 22 della direttiva, secondo il quale il venditore dovrebbe essere chiamato a rispondere dell’adempimento dei servizi turistici solo in via sussidiaria – e cioè quando non sia individuabile un organizzatore che abbia avuto un ruolo oggettivamente rilevante nella creazione del pacchetto – sembrava escludere che potessero sorgere rischi di sovrapposizione delle situazioni potenziali d’obbligo delle due figure professionali.
La soluzione accolta in sede di recepimento ribadisce il principio della responsabilità differenziata, già presente nel codice del turismo che, all’art. 43, lo stabiliva seppure con riferimento alla sola ipotesi del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico; norma, quest’ultima, nei confronti della quale la giurisprudenza nazionale non sempre ha dimostrato uniformità di vedute4. Il venditore quindi deve ritenersi obbligato soltanto a stipulare il contratto pattuito con il cliente usando la diligenza professionale nella scelta del fornitore della prestazione e nell’esecuzione delle eventuali prenotazioni, avendo cura di riferire al cliente tutte le informazioni necessarie relative al viaggio ed alla scelta compiuta5. Tuttavia il venditore è considerato come organizzatore, assumendone conseguente le responsabilità, nel caso in cui ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni stabilite dal codice stesso relative all’identificazione dell’organizzatore o non comunichi al viaggiatore la propria qualità di venditore (art. 51 bis). Peraltro, nel caso in cui l’organizzatore sia stabilito al di fuori dello spazio economico europeo, il venditore con sede in uno Stato membro è soggetto alle responsabilità stabilite per l’organizzatore nonché agli obblighi di protezione per lo stato di insolvenza o fallimento a meno che non dia prova che il medesimo organizzatore si conformi a tali previsioni (art. 51 ter). Il termine di prescrizione dei diritti nei confronti del venditore è di due anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (art. 51 quater). Il venditore è responsabile del danno da vacanza rovinata, da determinare in relazione al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, qualora tale danno dipenda dalla violazione degli obblighi del venditore non di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. (art. 46). Viceversa, l’organizzatore di viaggio, ai sensi dell’art. 42, è considerato direttamente e personalmente obbligato a fornire le prestazioni rientranti nel pacchetto turistico e risponde, pertanto, sia dell’inadempimento della propria obbligazione di fornire il viaggio organizzato, sia dell’inadempimento delle prestazioni di tipo turistico, anche se siano state rese non personalmente ma da terzi fornitori6. Rimane fermo che, qualora la responsabilità in relazione ad un unico fatto fosse imputabile ad entrambi i professionisti (organizzatore e venditore), evidentemente secondo fonti di responsabilità diverse, tali soggetti sarebbero chiamati a rispondere in virtù della regola generale della solidarietà e, eventualmente, ad esercitare il recesso ai sensi dell’art. 51 quinquies (art. 22 della direttiva) che ammette tale azione del professionista nei confronti dei terzi che abbiano contribuito all’evento da cui è scaturito il danno. In questo caso, trattandosi di fonti di responsabilità diverse, ciascun professionista (organizzatore e venditore) si troverebbe in una condizione di reciproca terzietà nei confronti dell’altro (ad esempio, l’avere omesso la copertura assicurativa da parte dell’organizzatore ed il difetto di informazione relativo a tale mancanza imputabile al venditore)7.
Il nuovo art. 42 disciplina diffusamente i profili di responsabilità dell’organizzatore. La posizione d’obbligo di quest’ultimo viene espressamente contemplata con riguardo alla esecuzione del pacchetto turistico e di tutti i servizi turistici che lo compongono, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall’organizzatore o da altri fornitori specifici. Il sistema della responsabilità è quindi sostanzialmente inteso in funzione dell’obbligazione principale dell’organizzatore di garantire la conformità dei servizi turistici oggetto della prestazione convenuta. La tutela del viaggiatore viene realizzata secondo una progressione che dall’attribuzione del rischio in capo all’organizzatore in termini marcati evolve verso una disciplina della responsabilità propria delle obbligazioni di risultato. Infatti, ai sensi dell’art. 42, co. 3 e ss., l’organizzatore è tenuto a porre rimedio al difetto di conformità del servizio a meno che ciò non risulti impossibile oppure implichi costi sproporzionati, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Si tratta di una obbligazione che l’organizzatore assume come prestazione qualificante di risultato dal momento che egli deve porre rimedio al difetto di conformità del servizio e, qualora non vi provveda, il viaggiatore può risolvere il contratto o chiedere la riduzione del prezzo. Gli unici eventi in grado di escludere gli effetti, sia ripristinatori che risarcitori, che ne derivano sono rappresentati dall’imputabilità del difetto di conformità al turista, in caso di riduzione del prezzo (art. 43.1), e dall’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile, nel caso del risarcimento del danno (art. 43.2)8. L’organizzatore risponde direttamente anche dell’esecuzione dei singoli servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico. Tale responsabilità era già stabilita dal codice del turismo (artt. 4446, vecchio testo) come fattispecie distinta da quella relativa all’inadempimento delle prestazioni di carattere personale. In tal caso, qualora venga chiamato a rispondere della inesatta o mancata esecuzione dei singoli servizi che compongono il pacchetto, l’organizzatore può beneficiare delle limitazioni della «misura del risarcimento» e delle «condizioni» a cui il risarcimento è dovuto stabilite (in favore dei singoli prestatori dei servizi inclusi nel pacchetto) dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l’Italia o l’Unione europea (il vecchio art. 44 del codice del turismo limitava il beneficio ai soli danni alla persona)9. È inoltre consentita la possibilità di stabilire contrattualmente limitazioni del debito, sempre che non si tratti di danno alla persona, non venga estesa la limitazione anche in caso di danni causati intenzionalmente o per colpa e che le limitazioni non siano inferiori al triplo del prezzo totale del pacchetto. In sostanza le limitazioni convenzionali della responsabilità per l’inadempimento dei singoli servizi:
i) non potranno mai riguardare il danno alla persona del viaggiatore;
ii) non potranno essere inferiore al triplo del prezzo del pacchetto (per tutte le altre tipologie di danno);
iii) decadranno anche in caso di colpa lieve (non essendo individuato il grado della colpevolezza preteso, in tutti i casi di responsabilità basati su un criterio di imputazione fondato sulla colpa dovrebbe risultare precluso all’organizzatore il richiamo al limite convenzionale).
In termini generali può senz’altro affermarsi che buona parte dei diffusi punti di criticità della nuova disciplina derivano dalle modalità impiegate dal nostro legislatore nel recepire la direttiva europea. Infatti, la trasposizione pressoché integrale nell’ordinamento nazionale di tali norme, la cui formulazione non sempre appare coerente con i criteri di redazione degli atti stabiliti dalle istituzioni europee (secondo i quali, tra l’altro, il testo originale delle norme dovrebbero essere particolarmente semplice, chiaro e diretto, in quanto qualsiasi complessità eccessiva, l’impiego di taluni termini giuridici, qualsiasi ambiguità anche lieve possono causare imprecisioni, approssimazioni o veri e propri errori di traduzione in una o più d’una delle altre lingue dell’Unione10), avrebbe preteso l’impiego di un indispensabile filtro che fosse in grado di ricondurre ciascun termine al contesto generale dell’ordinamento nazionale ricevente. Probabilmente avrebbe giovato, senza intaccare il principio della armonizzazione di cui all’art. 4 della dir. UE n. 2015/2302, un ridimensionamento della complessità tecnica delle norme, invero molto lunghe ed articolate, l’eliminazione delle ambiguità redazionali ed uno sforzo volto a ridurre al minimo le incoerenze, anche terminologiche, rispetto al sistema giuridico italiano. Questa considerazione di carattere generale può replicarsi anche riguardo al tema della razionalizzazione del sistema di responsabilità dell’organizzatore rispetto alla responsabilità individuale dei singoli prestatori dei servizi che compongono il pacchetto turistico (vettori, albergatori, ecc.). L’art. 43.4, nell’estendere all’organizzatore la disciplina delle convenzioni internazionali che vincolano l’Unione circa la misura del risarcimento e le condizioni del medesimo, sembra comporre un contrasto interpretativo sorto in sede di attuazione della precedente dir. 90/314/CEE riassumibile in un quesito generale; cioè se il rinvio alle convenzioni internazionali debba essere inteso con riferimento alle sole limitazioni monetarie della responsabilità od anche ai presupposti della responsabilità stessa11. La nuova previsione, letteralmente intesa, sembrerebbe legittimare la seconda ipotesi; ma l’espressione utilizzata, fedele al testo della dir. n. 2015/2032, non appare certo felice, tanto più che contraddice il considerando n. 35 della direttiva stessa che promuove l’opportunità che l’organizzatore possa beneficiare delle limitazioni di responsabilità stabilite settorialmente dalle convenzioni internazionali omettendo di fare cenno alle condizioni dell’azione. Senza contare che la nuova norma, nel riferirsi esplicitamente anche alle limitazioni della condizioni della responsabilità, imporrebbe all’interprete un disagevole giudizio di valore sulla favorevolezza o meno del regime di responsabilità nel suo complesso stabilito nelle norme internazionali per il prestatore di ciascun servizio (se effettivamente pongano dei limiti alla portata delle condizioni a cui è dovuto dal prestatore del servizio il risarcimento). Si pone quindi il problema di stabilire cosa si intenda per norme che limitano le condizioni a cui è dovuto il risarcimento da parte del fornitore che presta il servizio. E l’adesione alla qui esposta interpretazione estesa della disposizione finirebbe per costringere l’interprete a verificare e valutare, di volta in volta, se rappresentino «limitazioni» i presupposti dell’azione risarcitoria, il criterio di imputazione, la disciplina dell’onere probatorio, le disposizioni in tema di prescrizione e decadenza. Tali dubbi interpretativi rivelano come sia stata probabilmente mancata una nuova occasione per risolvere definitivamente un problema rilevante; da tempo, infatti, la migliore dottrina12 suggerisce l’adozione di un unico accorgimento, risolutivo, volto a precisare che la responsabilità dell’organizzatore per l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico debba essere «regolata dalle norme applicabili al tipo di prestazione rimasta in tutto o in parte inadempiuta». In tal caso risulterebbe definitivamente scongiurato il rischio palesato13 circa la configurabilità di una responsabilità a due regimi tra organizzatore e prestatore del servizio. In altri termini, l’esplicita omogeneizzazione delle azioni, a prescindere dal fatto che l’interlocutore passivo sia l’organizzatore o il vettore (o altro diverso prestatore del singolo servizio), neutralizzerebbe e scongiurerebbe il caso secondo il quale l’organizzatore possa vedere respinta la propria domanda (surrogandosi nei diritti del viaggiatore ex art. 51 quinquies, co. 2,) nei confronti del prestatore del servizio, effettivo responsabile, o ottenere da questi una somma inferiore a quella già versata al danneggiato, in ragione della applicazione al solo prestatore del servizio delle condizioni e dei limiti di responsabilità di maggior favore contenuti nelle norme internazionali di settore.
1 Zampone, A., La nuova direttiva sui servizi turistici, in Libro dell’anno del diritto 2017, Roma, 2017, 487 ss. Per un commento più esteso, Zampone, A., Riflessioni sulla direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici ed ai servizi turistici collegati, in Dir. trasp., 2018, 1 ss.
2 Morandi, F., The new European Regulation of Package Travel and Linked Travel Arrangements, in Dir. trasp. 2017, 99 ss.
3 Cfr. in tal senso Botti, A., Il contratto di intermediazione di viaggio alla luce del recente decreto legislativo di attuazione della Direttiva 90/314/CEE, in Silingardi, G.Antonini, A.Morandi F., a cura di, Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione, dei trasporti e del turismo Milano, 1996, 634 ss.; Gnani, A., La responsabilità solidale, Milano, 2005, 120 ss. Concordano circa il regime differenziato della responsabilità di organizzatore ed intermediario/venditore, Demarchi, M., La direttiva n. 314/90 del 13 giugno 1990, sui viaggi e le vacanze tutto compreso e la recezione nel nostro ordinamento mediante il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, in Vaccà, C., a cura di, Contratti di viaggio e turismo. La disciplina, la giurisprudenza, le strategie, Milano, 1995; Grigoli, M., Il contratto di viaggio nella evoluzione normativa, in Trasp., 1997, 54: in termini di responsabilità pro quota si esprime Vaccà, C., Commento agli artt. 1419, in Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, in Nuove leggi civ. comm. 1997, 48.
4 Cass., 10.2.2005, n. 2713, in Dir. trasp. 2007, 129, con nt. di Tamburro, A., Responsabilità solidale o alternativa dell’organizzazione e del venditore di pacchetti turistici? In verità la dottrina (Silingardi, G.Morandi, F., La «vendita di pacchetti turistici», Torino, 1998, 138) e la giurisprudenza prevalente, applicando le norme del codice del consumo e, quindi, del codice del turismo, escludono la responsabilità del venditore per il danno subito dal viaggiatore nell’esecuzione del pacchetto turistico.
5 Il venditore, tuttavia, è sempre responsabile della completezza e della correttezza delle informazioni relative al pacchetto turistico fornite al viaggiatore nella fase precontrattuale.
6 In questi termini, da ultimo Trib. Trieste, 8.3.2016 n. 165, in Dir. trasp. 2017, 563 ss., con nt. di Cardinali, A., La responsabilità dell’intermediario e dell’organizzatore in caso difformità degli standard qualitativi della crociera venduta.
7 In tal senso, Gnani, A., La responsabilità solidale, cit., 122 s., e, in particolare, la nt. n. 379.
8 Cfr. Cass., 9.11.2004, n. 21343, in Dir. mar., 2006, 1187; Cass., 28.2.2008, n. 5531, in Foro it. 2009, I, 220 s. Tuttavia, secondo Cass., 24.4.2008, n. 10651, in Dir. trasp. 2009, 825, con nt. di Zampone, A., Sull’obbligo del tour operator di garantire la riuscita della vacanza, l’organizzatore è tenuto a garantire l’esecuzione dei servizi turistici nonché i presupposti estrinseci della vacanza, come la fruizione delle attrattive ambientali, artistiche o storiche, anche oltre la non imputabilità dell’evento che ne ha impedito la fruizione.
9 Cfr. Tullio, L, Difetto del sistema di responsabilità nel contratto di viaggio. Un suggerimento al legislatore (nt. a Trib. Roma, 21.6.2013 n. 13664), in Dir. trasp., 2014, 913 ss.
10 Accordo interistituzionale concluso nel 1998 sulla qualità redazionale dei testi legislativi, contenente 22 orientamenti, che vanno dalla struttura tipo degli atti, alla funzione degli allegati, dall’uso delle definizioni alla maniera di citare altri atti. Questi orientamenti sono stati ulteriormente dettagliati in una Guida pratica aggiornata nel 2013.
11 Lopez De Gonzalo, M., La nuova direttiva sui pacchetti turistici e la normativa internazionale e comunitaria in tema di trasporto di persone, in Dir. mar., 2016, 411 ss.
12 Tullio, L., Difetto del sistema di responsabilità nel contratto di viaggio. Un suggerimento al legislatore, cit., 915.
13 Tullio, L., op. ult. cit., 914 s.