La sponsorizzazione di beni culturali
Importanti novità normative si registrano nel 2012, in tema di sponsorizzazioni di beni culturali. Anteriormente ai recenti interventi legislativi, la disciplina della materia era contenuta, oltre che all’art. 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22.1.2004, n. 42) – che reca la definizione dell’istituto e demanda ai competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali il controllo di compatibilità delle associazioni tra il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dello sponsor e le esigenze di tutela dei beni culturali – anche agli artt. 26 e 27 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12.4.2006, n. 163). Peraltro, l’art. 26, si riferisce solo alle sponsorizzazioni cd. tecniche, ovvero quelle in cui lo sponsor assume l’obbligazione di acquisire o realizzare i lavori, i servizi o le forniture oggetto del contratto, prescrivendo al riguardo esclusivamente il rispetto dei principi del Trattato per la scelta dello sponsor, esplicitati al successivo art. 27, nonché delle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Il punto di crisi di tale disciplina si individuava nella difficoltà di stabilire in che cosa si dovesse concretizzare il rispetto dei principi indicati all’art. 27 del Codice. Al fine precipuo di colmare questa lacuna sono diretti gli ultimi interventi normativi. Il d.l. 9.2.2012, n. 5 ha dettato disposizioni, di portata generale, in materia di sponsorizzazioni di beni culturali. A tal fine, il decreto-legge ha introdotto il nuovo art. 199 bis del Codice dei contratti pubblici1, recante un’apposita disciplina di selezione dei contraenti per le sponsorizzazioni di beni culturali, sia tecniche che pure; ha, inoltre, modificato l’art. 26 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo – da un lato – una soglia di 40.000 euro per l’applicazione delle disposizioni del comma 1 e – dall’altro – l’introduzione del co. 2-bis che stabilisce il necessario raccordo con la novella di cui all’art. 199 bis, prescrivendo che ai contratti di sponsorizzazione di beni culturali si applichi anche quest’ultima disciplina. Inoltre, il co. 2 dell’art. 20 del d.l. n. 5/2012 fa salve le specifiche disposizioni dettate per Pompei dal d.l. 31.3.2011, n. 34. Infine, l’art. 61, co. 1, del d.l. demanda al Ministro per i beni e le attività culturali l’approvazione di norme tecniche e linee guida applicative tanto delle previsioni del nuovo art. 199 bis del Codice dei contratti pubblici, quanto dell’art. 120 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L’idea di fondo che ispira le nuove previsioni risiede nella riconduzione del fenomeno delle sponsorizzazioni di beni culturali entro un alveo di razionale programmazione. Ciò dovrebbe consentire di conseguire il duplice scopo di superare, da un lato, l’episodicità, la frammentarietà e la casualità degli interventi, recuperando anche le sponsorizzazioni entro un quadro conoscitivo e programmatorio razionale di gestione degli interventi, anche al fine di poter coniugare l’apporto privato con le eventuali disponibilità pubbliche, a vantaggio della stessa pianificazione di bilancio dell’ente; di consentire, dall’altro, la opportuna diversificazione e graduazione delle tipologie di finanziamento in relazione all’urgenza e alla tipologia degli interventi. In questa logica è stata prevista la redazione di uno speciale allegato o sezione del programma triennale, dedicato in modo specifico agli interventi per i quali l’amministrazione sollecita l’iniziativa di sponsor privati. Particolarmente utile appare la previsione della possibilità di avviare la procedura anche sulla base di meri studi fattibilità semplificati. Sul piano sistematico, il rinvio all’art. 199 bis operato dal nuovo co. 2-bis dell’art. 26 vale a chiarire che i contratti di sponsorizzazione restano, anche dopo la novella del 2012, parzialmente esclusi dal codice dei contratti pubblici, salvi i principi richiamati dall’art. 27. Ciò, però, con la particolarità per cui ai contratti relativi ai beni culturali, oltre ai principi del Trattato per la scelta dello sponsor e alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, si applica la speciale disciplina – che in realtà assorbe e specifica quella generalmente indicata nello stesso art. 26 – ora contenuta nel nuovo art. 199 bis. Questo implica sul piano applicativo che di tali nuove norme procedurali deve operarsi in linea generale un’interpretazione e un’applicazione restrittiva ai contratti da essi riguardati, con esclusione di estensioni analogiche ad altre tipologie di contratti o finalizzate all’applicazione ai contratti relativi ai beni culturali di ulteriori disposizioni del codice dei contratti pubblici non espressamente richiamate. In ordine all’ambito oggettivo di applicazione deve poi considerasi che l’introduzione all’art. 26 della soglia di 40.000 euro comporta logicamente che se la novella ha inteso escludere, per queste ipotesi minimali, addirittura il rispetto dei soli principi del Trattato per la scelta dello sponsor, a fortiori dovrà ritenersi che in questi casi non trovi applicazione neppure il nuovo art. 199 bis. Quanto alle modalità di selezione del contraente, si segnala come nel caso di sponsorizzazione pura debba aversi una richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. Nel caso di sponsorizzazione tecnica (o mista, per la parte tecnica), si avrà invece (non solo una richiesta di offerte in aumento sull’entità del finanziamento minimo, ma anche) una richiesta del progetto o di un’offerta complessiva di realizzazione dell’intervento a cura dello sponsor. L’amministrazione procedente, ricevute le offerte, provvede a stilare una graduatoria in ordine decrescente degli importi complessivi offerti. Nei casi di sponsorizzazione tecnica, occorrerà, invece, ricorrere alla nomina di un’apposita commissione giudicatrice (secondo le regole generali dettate dal codice dei contratti), sempre che si tratti di interventi di valore superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità. L’amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, secondo i parametri di valutazione e i criteri di giudizio enunciati nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica.
1 Per un approfondimento sui contenuti e la portata della novella sia lecito rinviare a Carpentieri, P., sub art. 199 bis. Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor, in Codice degli appalti pubblici, a cura di R. Garofoli e G. Ferrari, Roma, 2012, 2070 ss.