La Tobin Tax
La cd. “Tobin Tax” italiana è stata istituita con l’intento di far contribuire alla spesa pubblica la “speculazione finanziaria”, tassando le transazioni su strumenti finanziari partecipativi. In concreto ciò ha portato alla introduzione di un prelievo proporzionale, apparentemente mite, da applicarsi (tuttavia) sul valore delle operazioni di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di azioni e di titoli assimilati emesse da società residenti (cd. equity domestico) e, secondo un criterio di complementarietà, degli strumenti finanziari derivati aventi come sottostante “prevalente” gli stessi titoli partecipativi. Sono parimenti imponibili le operazioni cd. “ad alta frequenza”, aventi ad oggetto azioni e derivati azionari.
La “Tobin Tax” italiana, entrata in vigore nel 2013, è, al pari di quella introdotta in Francia nel 2012, un’imposta indiretta sostanzialmente proporzionale che si discosta per diversi aspetti dalla “semplice” imposta di bollo del disegno di legge presentato dal Governo nonché, se per questo, dall’impianto teorizzato sin dagli anni settanta dall’economista dal quale prende il nome, per il quale tutte le operazioni finanziarie dovrebbero essere assoggettate al tributo. In effetti, l’imposta grava solo sul trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, individuate in ragione della loro sede legale, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza dell’emittente, e sulle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più strumenti finanziari partecipativi o rappresentatavi, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti, nonché sulle operazioni su valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere per la maggior parte uno o più dei suddetti strumenti, o che comportino un regolamento in contanti determinato in maggioranza con riferimento a uno o più degli strumenti citati. Completano il novero delle fattispecie rilevanti le relative operazioni cd. “ad alta frequenza” effettuate sul mercato finanziario italiano, intendendosi come tali quelle generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, invio, modifica o cancellazione effettuati con un intervallo minimo non superiore a mezzo secondo.
L’imposta italiana è quindi più ampia e complessa dell’omologa francese, perché include anche le transazioni su azioni non quotate e contratti derivati con sottostante azionario prevalente. Il confronto con l’analoga proposta di direttiva (ri)presentata a febbraio 2013 dalla Commissione europea ed il cui campo di applicazione riguarda, secondo le teorie di Tobin, ogni transazione finanziaria, fa invece emergere come il tributo italiano abbia un ambito applicativo più ristretto, cosicché, qualora la direttiva sia approvata – sia pure dai soli 11 Stati che l'hanno richiesta secondo l'istituto della “cooperazione rafforzata” – sono ipotizzabili ulteriori future modifiche.
La normativa primaria è contenuta nella Legge di Stabilità 2013 (l. 24.12.2012, n. 228, art. 1, co. da 491 a 500). La normativa secondaria è recata dal d.m. del 21.2.2013 (cd. decreto attuativo), ma è in corso di emanazione un ulteriore decreto “correttivo”, la cui bozza per consultazione è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18.7.2013 sono stati disciplinati, infine, le modalità soggettive e oggettive di applicazione dell’imposta nonché le evidenze documentali e gli adempimenti di versamento e dichiarativi. Mancano, al momento, organici interventi interpretativi ufficiali, salvo voler considerare la relazione al decreto attuativo; tuttavia nel mese di agosto 2013 il Dipartimento delle finanze ha fornito, sul proprio sito web, numerosi chiarimenti applicativi attraverso due documenti in forma di “domanda – risposta” (cd. FAQ), a completamento degli orientamenti interpretativi risultanti dalla citata relazione.
L’imposta sulle operazioni su strumenti finanziari partecipativi e rappresentativi si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1.3.2013 nella misura dello 0,22% per il 2013 e dello 0,2% a regime; l’aliquota è ridotta rispettivamente allo 0,12% ed allo 0,10% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, se istituiti in Stati che garantiscano un adeguato scambio di informazioni. Qualora l’acquisto sia effetto del regolamento di strumenti derivati rimane comunque applicabile l’aliquota dello 0,2%, mentre l’esecuzione “per cassa” non da mai luogo ad una fattispecie fiscalmente rilevante.
La base imponibile è costituita dal “valore della transazione” (corrispettivo pagato) individuato come valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata da un medesimo soggetto. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
Il momento impositivo è quello di trasferimento della proprietà che, per le operazioni relative ad azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ammessi ad un sistema di gestione accentrata, coincide con la data di regolamento delle operazioni. In alternativa il responsabile del versamento, previo assenso anche tacito del contribuente, può assumere per data dell’operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.
L’imposta sulle operazioni su derivati si applica, differentemente dal precedente caso, a carico di ciascuna delle controparti per le transazioni concluse a partire dal 1.9.2013, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.
Gli strumenti finanziari derivati sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50% dal valore di mercato di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi imponibili ai sensi dell’imposta sulle transazioni azionarie, non rilevando eventuali parametrizzazioni a dividendi. Tale valore è determinato, per i titoli e strumenti negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, alla data di emissione e negli altri casi alla data di conclusione dell’operazione.
Tra le fattispecie imponibili rientrano, oltre alla negoziazione per i derivati quotati o la conclusione del contratto negli altri casi, anche le modifiche, compresa la sostituzione delle parti; in tale ultima ipotesi l’imposta è dovuta dalla parte che subentra nel contratto (oltre che dalla controparte invariata) e non da quella sostituita. Sono invece escluse le operazioni di annullamento e cancellazione dei contratti.
La misura dell’imposta è determinata in misura fissa per scaglioni, con un massimo di 200 euro, con riferimento alla tipologia di strumento derivato ed al suo valore “nozionale”, sulla base della tabella 3 allegata alla legge istitutiva, con la precisazione che per gli strumenti con componente opzionale il valore nozionale coincide con il premio, cioè con il prezzo di sottoscrizione dell’opzione.
L’imposta è ridotta ad un quinto per le operazioni che sono poste in essere in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e va determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) secondo quanto stabilito con il decreto attuativo.
L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento o, per i derivati, da quelli che concludono il contratto indipendentemente dalla posizione lunga o corta assunta; mentre non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni ponendosi come controparte di entrambe le parti finali, qualora nelle due transazioni vengano a coincidere prezzo, quantità complessiva e data di regolamento, a prescindere dal fatto che agiscano con o senza rappresentanza. Tuttavia gli intermediari residenti in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti tributari, sono comunque sempre considerati acquirenti o controparti finali, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione e di versare l’imposta, salvo quando tale presunzione sia superata assumendo determinati oneri e adempimenti individuati dal decreto attuativo.
I soggetti “responsabili del versamento” dell’imposta, con diritto di rivalsa, sono individuati nelle banche, nelle imprese di investimento di cui all’art. 18 del TUF (d.lgs. 24.2.1998, n. 58), e negli omologhi soggetti esteri, che assumono la veste di intermediari nelle operazioni (ed ovviamente quando agiscano in conto proprio), nei soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio, qualora non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, nelle società fiduciarie sempreché operino anch’esse direttamente ovvero il fiduciante non attesti che l’imposta sia stata già applicata, nei notai ed altri soggetti che intervengono nella formazione o autentica degli atti relativi alle operazioni rilevanti ai fini del tributo. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione possono nominare un rappresentante fiscale domestico.
Qualora nell’operazione intervengano più soggetti l’imposta è versata dal soggetto che riceve l’ordine di esecuzione direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale.
Solo in casi residuali il versamento dell’imposta grava sul contribuente, con l’effetto che le sanzioni previste per ritardato, insufficiente o omesso versamento sono di regola applicabili nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento mentre l’imposta ed i relativi interessi possono essere recuperati, invece, anche nei confronti del soggetto passivo.
L’imposta sulle operazioni ad alta frequenza si applica a partire dal 1.3.2013, per quelle relative ad azioni e agli strumenti finanziari “fisici” rilevanti, e dal 1.9.2013 per le analoghe operazioni su strumenti “sintetici”, cioè derivati. L’aliquota è pari allo 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia del 60 per cento degli ordini trasmessi, avendo riguardo, se del caso, al numero di azioni, strumenti partecipativi, titoli rappresentativi e altri valori mobiliari inclusi nei singoli ordini. L’imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale sono immessi gli ordini di acquisto, vendita, modifiche e cancellazioni (cioè dal soggetto che, se gli ordini fossero conclusi, acquisterebbe o cederebbe la proprietà degli strumenti finanziari o diverrebbe controparte di un contratto derivato) ed il versamento viene effettuato con le modalità sopradescritte, in quanto compatibili.
Sono esenti le operazioni che hanno come controparte la UE e le istituzioni europee, la BCE e la BEI, le banche centrali degli Stati membri UE, gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché le operazioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e gestioni di portafogli qualificati come etici o socialmente responsabili di cui all’art. 117 ter del TUF, o quelle eseguite in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale e di fusioni e scissioni di OICR. In tali ipotesi l’esenzione opera con riferimento a tutte le parti dell’operazione.
Ulteriori casi di esenzione soggettiva interessano gli operatori che effettuano le transazioni nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi, come definita dalla normativa comunitaria, ed i soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le suddette operazioni al fine di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente (con esclusione delle operazioni ad alta frequenza salvo casi particolari), gli enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari, inclusi i fondi pensioni europei.
Sono invece escluse dall'imposta le operazioni derivanti da successione o donazione, le operazioni su obbligazioni o titoli di debito, le operazioni di emissione e annullamento di strumenti finanziari e valori mobiliari, le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente finalizzate all’annullamento, l'acquisto delle proprietà di azioni di nuova emissione, le operazioni di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione anche se rappresentano il regolamento di un derivato, le operazioni di acquisizione temporanea di titoli, le operazioni di finanziamento tramite titoli, i trasferimenti infragruppo tra società fra le quali sussistano rapporti di controllo di cui all'art. 2359, co. 1, n. 1 e 2, e co. 2 c.c. e quelli di quote di OICR, compresi ETF e SICAV.
Infine, sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.
I provvedimenti attuativi hanno stabilito le informazioni che gli intermediari devono rilevare, registrare e conservare con riferimento a ciascuna operazione effettuata, nel termine di versamento dell’imposta, in un apposito registro informatico tenuto in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005.
La dichiarazione deve essere presentata in via telematica entro il 31 marzo di ogni anno e le relative istruzioni sono demandate ad un apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Solo i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e di un rappresentante fiscale, in alternativa, hanno la possibilità spedire la dichiarazione dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente; è anche consentito delegare una Società di gestione accentrata (art. 80 del TUF) per il versamento dell'imposta e l’assolvimento degli obblighi dichiarativi. I soggetti deleganti rimangono responsabili del versamento dell’imposta e della corretta esecuzione degli obblighi strumentali.
Le richieste di rimborso devono essere effettuate con la dichiarazione annuale o mediante istanza di rimborso all’ufficio competente in base al domicilio fiscale, se non vi è l’obbligo di presentarla. I soggetti non residenti devono inviare l’istanza tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia d’IVA. Le imposte in esame non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di imposte sostitutive di quest’ultime. Pertanto non concorrono alla determinazione del costo di acquisto ai fini dell’imposizione sostitutiva dei cd. capital gain.
Come visto il razionale dell’imposta è quello di tassare il valore, in termini di capitale scambiato, delle transazioni su azioni e titoli similari domestici e su strumenti finanziari “sintetici” con base prevalentemente azionaria. Questo perimetro, disegnato mediante il rinvio alle norme civilistiche (in particolare quelle del TUF) di corrente utilizzo sui mercati, sarebbe impropriamente esteso per effetto del citato intervento correttivo. Ed infatti, a prescindere da quello che appare essere una svista, e cioè l’inclusione del diritto di opzione per aumenti di capitale e dell’usufrutto azionario tra le fattispecie rilevanti (come è noto, in un caso si hanno azioni di nuova emissione ed il valore dell’usufrutto è legato solo alla componente “reddituale”, cioè ai dividendi, esclusa dal campo di applicazione del tributo), la prospettata ricomprensione tra i valori mobiliari considerati strumenti derivati ai fini della tassa anche dei titoli di debito che non rispettino i requisiti stabiliti per la “similarità” alle obbligazioni individuati dalla normativa fiscale (di cui all’art. 44, co. 2, lett. c, TUIR) appare errata sotto più profili.
Ed infatti, se già appare palese e sufficiente la violazione del principio della riserva di legge (l’intervento correttivo “secondario” “correggerebbe” la norma primaria), ancor più chiaro appare il vulnus potenzialmente apportabile sotto il profilo sistematico. Non vi è nessuna connessione tra l'assenza di anche uno solo dei requisiti «fiscali» per essere considerati obbligazioni (obbligo incondizionato di restituzione del capitale e assenza di diritti amministrativi) e il valore “capitale” di una partecipazione, su cui è invece fondata la tassazione dei veri e propri derivati. Non è quindi chiaro se e in che modo debba e, soprattutto, possa verificarsi tale collegamento e calcolarsi la «prevalenza», ad esempio, con riferimento ai titoli innovativi (cd. “ibridi”) emessi dai soggetti vigilati (Tier One, Tier Two), il cui valore riflette principalmente la capacità dell’emittente di procedere al pagamento delle cedole o a quelli emessi nell’ambito di cartolarizzazioni. Che si tratti di titoli di debito, seppur intrinsecamente rischiosi, trova peraltro conferma nelle norme ad hoc con le quali il legislatore riconosce comunque loro il trattamento delle obbligazioni dei cd. grandi emittenti di cui al d.lgs. 1.4.1996, n. 239.