LAUDA o Laudamenta Curiae
Massime di diritto stabilite per sentenza. Questo modo di render certa la norma giuridica affidandola caso per caso alla scrittura per il tramite dell'autorità pubblica fu tutta propria di quei secoli dell'età medievale, particolarmente dal X al XII, in cui la società, e per la fusione progressiva degli elementi eterogenei che la componevano, e per il nuovo ritmo più accelerato che la vita stessa andava assumendo, spostava le basi antiche del suo assetto. I vecchi diritti, venuti in contatto e in contrasto sullo stesso territorio, tendevano a fondersi, mentre il principio della personalità della legge perdeva terreno; e intanto dalle forme nuove di vita nuovi rapporti venivano creandosi, e aspettavano di essere regolati. La coscienza popolare era vigile a coglierli, ma non altrettanto pronta l'autorità pubblica a emanare la norma: ed essi perciò, col ripresentarsi frequente e costante nella pratica della vita, si andavano col tempo affermando per consuetudine. E furono così numerosi, e interessarono punti così delicati e varî della vita, che le norme consuetudinarie dalle quali essi traevano il loro regolamento a un certo punto prevalsero sui diritti scritti: anzi, questi stessi apparvero alla coscienza giuridica quasi come vigenti per forza di consuetudine. Questa, per altro, era manchevole sotto l'aspetto della certezza. Uno dei mezzi per renderla sicura e stabile fu appunto quello dei laudamenta curiae (laudare si diceva propriamente dei giudici che decidevano), cioè delle sentenze che avevano per oggetto non la decisione di un singolo caso controverso, bensì l'affermazione di un principio di diritto. Le rendeva il giudice, alla presenza del popolo, dopo aver ascoltato il parere degli scabini, su richiesta delle parti interessate o anche di propria iniziativa, senza che una contestazione vi fosse, per toglier dubbî ed elidere future contese: servivano di regola per l'avvenire.
I laudamenta curiae, detti in Francia recordationes scabinorum o records des échevins e in Germania scita o Weisthümer, costituirono così, accumulandosi col tempo, uno dei nuclei più antichi del diritto consuetudinario locale; e in età più progredita furono elaborati e raccolti. Alcune branche del diritto si vennero in gran parte creando e svolgendo per questa via: così il diritto feudale. E non di rado l'imperatore stesso affermò per questo mezzo massime d'importanza generale: presentibus multis magnatibus et sapientibus coram nobis per sententiam diffinitum est, quod... ecc., o con formule analoghe.
Bibl.: Tutte le trattazioni generali di storia del diritto. In particolare sull'opera degli scabini nella creazione del diritto, A. Schultze, Privatrecht und Process in ihrer Wechselbeziehung, Friburgo 1883.