LAUDEMIO (lat. laudemium o relevium; fr. relief; sp. laudemio, luismo; ted. Gewinngeld; ingl. relief)
L'estendersi della successione ereditaria ai feudi, che in origine erano rapporti strettamente personali e vitalizî, fece sì che sorgessero diritti dei seniores concedenti in confronto dei loro vassalli, con evidente analogia nei confronti di quelli che i proprietarî terrieri avevano sulla successione dei loro coloni o fittabili (mortagium, mortuarium). In origine, il nuovo vassallo doveva inviare al signore le armi e il cavallo del padre defunto; nel sec. XI questo obbligo era ancora pertinente soltanto ai vassalli maggiori; ma la legge de beneficiis di Corrado II il Salico del 1037 riconosce la sua estensione consuetudinaria anche ai minori; nello stesso tempo, la vediamo applicata anche in Inghilterra, dopo la conquista normanna, e così in altri paesi. Tale diritto si chiama oltralpe relevium (dal relevare il feudo che fa il vassallo dalle mani del signore, nell'atto della trasmissione ereditaria) e in Italia laudemium (da laudare "approvare"). Si trasforma in una vera tassa, che ammonta, secondo le consuetudini locali, da un ventesimo a una metà e a un'intera annata di rendita del benefizio feudale.
Questo diritto subì varie vicende nelle varie regioni. Mentre in Francia decadde rapidamente, così che nel sec. XIII lo pagavano soltanto i collaterali, e altrettanto accadde nei regni aragonesi di Sicilia e di Sardegna, esso si mantenne invece in altri paesi, come ad esempio nell'Italia settentrionale. Dove esso si mantenne, ebbe un'estensione notevole; si doveva pagare, cioè, non solo alla morte del vassallo, ma anche a quella del signore e il versamento della tassa doveva aver luogo dentro un anno e un giorno dalla morte, insieme con la domanda di rinnovazione dell'investitura.
Il termine laudemio, per l'analogia che i giuristi medievali stabilirono tra il feudo e l'enfiteusi, passò poi a indicare anche la tassa di rinnovazione di tutte le concessioni di fondi a lunga durata, che nell'origine si diceva invece con termine proprio calciarium o libellaticum. Perciò laudemium è, in questo caso, il pagamento di una tassa che ammonta di solito a un cinquantesimo del valore del fondo e si paga allo spirare del termine apposto al contratto enfiteutico per ottenerne la continuazione. In Francia tale laudemio o relevaison consiste in due anni di censo. Colà il laudemium si applicava anche all'approvazione delle cessioni fra vivi dei fondi enfiteutici o in tenure roturière, e il diritto che si pagava in tale occasione si diceva: lods et ventes.
Bibl.: A. Pertile, Storia del diritto ital., 2ª ed., IV, Torino 1903, p. 148 segg.; C. Nani, Storia del diritto privato ital., Torino 1902, p. 372; E. Perrot, Précis élém. d'histoire du droit français, Parigi 1932, pp. 217-228.