Nella legislazione longobarda, l’oggetto della controprestazione, sia pure simbolica, necessaria per perfezionare i negozi giuridici con carattere di liberalità, non essendo formalmente ammessi se non i negozi onerosi.
launegildo
(ant. launechildo) s. m. [dal lat. mediev. launegild, voce di origine germanica, propr. «denaro a titolo di compenso»; cfr. ted. Lohn «compenso» e Geld «denaro»]. – Nel diritto longobardo, oggetto che, in caso di una donazione,...