lavori pubblici
Lavori realizzati da soggetti privati sui terreni p., o espropriati ai privati, necessari alla realizzazione di opere p., destinate a essere utilizzate da tutti i cittadini. Si distinguono dai l. privati in quanto sono diretti all’esecuzione di infrastrutture che soddisfano un interesse collettivo. L’attuazione dei l. p. è disciplinata dal codice dei contratti pubblici (d. legisl. 163/2006) che, recependo in Italia due direttive europee (2004/17/CE e 18/2004/CE), contempera gli opposti interessi della massima concorrenzialità fra gli operatori del settore, del risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, della sicurezza dei lavoratori e della tutela della qualità delle infrastrutture da realizzare.