lavoro a progetto
lavóro a progètto locuz. sost. m. – Lavoro prestato in esecuzione di un contratto di lavoro a progetto, che ha per oggetto una prestazione d’opera coordinata e continuativa che il collaboratore si impegna a eseguire per il raggiungimento di un risultato (cosiddetto progetto) individuato e specificato in forma scritta nel contratto dalle parti. La prestazione è eseguita in autonomia, e cioè senza vincolo di subordinazione, nel senso che il collaboratore è tenuto esclusivamente a eseguire le attività necessarie al conseguimento dell’unico risultato pattuito, con contenuti e modalità da lui stesso determinate seppur nel rispetto del vincolo di coordinamento con le esigenze organizzative e produttive del committente. Il contratto di lavoro a progetto è stato introdotto dal d. lgs. 276/2003 per sostituire il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) – oggi utilizzabile solo nel pubblico impiego e in altri casi del tutto residuali stabiliti dalla legge – proprio al fine di contenere l’uso abusivo. La principale differenza del contratto di lavoro a progetto rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative sta nel fatto che solo per il primo è previsto l’obbligo di specificare in forma scritta il risultato in vista del quale l’obbligazione è sorta derivando da ciò una più efficace possibilità di controllo giudiziale della legittimità del contratto e del corretto svolgimento del conseguente rapporto. Con la riforma del lavoro introdotta dal governo Monti nel 2012 è stata ristretta la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro a progetto in quanto, tra l’altro, è richiesto che il progetto consista in un unico risultato finale (non essendo più consentito qualificarlo come un programma di lavoro) e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, oltre alla descrizione del progetto, l’indicazione della durata del contratto, del corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, delle modalità di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente nell’esecuzione. Il lavoratore può stipulare contemporaneamente più contratti di lavoro a progetto, a meno che non sia stabilito diversamente in contratto, ma in ogni caso non può svolgere attività in concorrenza con i committenti, né diffondere notizie o compiere atti che potrebbero creare pregiudizio per l’attività del committente. Il lavoratore ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. L’ammontare del corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tener conto del compenso che normalmente viene corrisposto per un’analoga prestazione di lavoro autonomo nello stesso luogo di esecuzione del rapporto. La riforma del lavoro del governo Monti ha introdotto per la prima volta il principio secondo il quale il compenso del collaboratore a progetto non può comunque essere inferiore a quello dovuto, ai sensi della contrattazione collettiva, ai lavoratori subordinati con profilo di esperienza e competenza analogo. Il committente ha l’obbligo di assicurare il collaboratore all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di iscriverlo alla Gestione separata presso l’INPS a fini previdenziali, con aliquota contributiva destinata a una progressiva equiparazione rispetto al lavoro subordinato. Nei casi di infortunio e malattia, il rapporto di lavoro e l’erogazione del corrispettivo sono sospesi. Fatta eccezione per il caso di gravidanza, non è in questi casi prevista una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza originariamente prevista. Ai collaboratori è garantita da parte dell’INPS l’indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero. Il committente può recedere dal contratto prima della sua scadenza naturale in presenza di una giusta causa o qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore. I rapporti di collaborazione instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ove invece il progetto sia correttamente individuato, ma la prestazione sia eseguita con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti del medesimo committente, opera una presunzione relativa di subordinazione. Se la prestazione è eseguita con vincolo di subordinazione il rapporto si qualifica come un rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in cui per qualsiasi ragione dovesse essere giudizialmente accertata la natura subordinata di un rapporto formalmente costituito come rapporto di collaborazione a progetto troverà applicazione la disciplina inderogabile del lavoro subordinato per tutto il periodo di vigenza del contratto.