LAVORO
(XX, p. 650; App. I, p. 780; II, II, p. 166; III, I, p. 968; IV, II, p. 312)
Legislazione italiana del lavoro. - Dalla legislazione degli anni Settanta e Ottanta emerge lo sforzo da parte del legislatore di recuperare situazioni non inquadrate in un disegno organico di tutela o deteriorate a seguito di un complesso di circostanze − come, per es., il tipo di crescita sociale ed economica − fra cui, non ultima, la frammentarietà della stessa precedente legislazione che ha sopportato il peso di provvedere ad annose esigenze di regolamentazione del rapporto di l. subordinato − la durata, la stabilità, la retribuzione, la parità di trattamento − troppo lungamente disattese. Nel frattempo, in carenza dell'applicazione dell'art. 39 della Costituzione, hanno finito per frantumarsi quei cosiddetti ''interessi di categoria'' che costituivano, in ogni caso, il principio unificante dell'apparato e dell'azione sindacale. Per questa via, la rappresentanza ha finito per essere soppiantata dalla rappresentatività che, pur avendo la stessa radice, manca di un preciso riferimento di legittimazione e può portare, con gravi conseguenze sociali e contrattuali, a ispirare l'azione di movimenti, comitati, gruppi parasindacali, con interessi micro-settoriali o corporativistici, che inaspriscono la tripolarità − interessi dei lavoratori, interessi dei datori di l., interessi dei cittadini − in qualche modo già scontata nel settore produttivo di beni e servizi.
Lo scollamento fra la causa dell'agitazione sindacale e l'effetto di danno al datore di l., che l'agitazione stessa tende a provocare, può verificarsi, allora, in misura di gran lunga superiore alla normale tollerabilità. Il disagio, infatti, si riversa massimamente su quegli utenti cui sono destinati beni e servizi: in special modo i fruitori dei mezzi di trasporto e del servizio sanitario; gli studenti e le loro famiglie; i consumatori di beni essenziali; i produttori estranei alla vertenza e così via.
Un tentativo di ovviare a queste difficoltà si è avuto con la legge quadro sul pubblico impiego 29 maggio 1983 n. 93, specialmente laddove, istituiti in un numero limitato i comparti di contrattazione collettiva (la cui composizione è determinata dal d.P.R. 5 marzo 1986 n. 68), si prevede che, in linea di massima, le delegazioni governative e sindacali provvedano alla stipulazione di un solo accordo, al fine di rendere omogenee le posizioni giuridiche dei dipendenti.
Nella stessa prospettiva la legge estende ai pubblici dipendenti alcune norme dello Statuto dei lavoratori e precisamente gli artt. 1, 3, 8, 9, 10, 14, 15, 16 primo comma, e 17, cui se ne aggiungeranno altri, con apposite norme, sulla base di accordi sindacali.
Si tratta, per ora, della libertà di opinione e del divieto di indagini sulle opinioni; della specificità delle mansioni del personale addetto alla vigilanza sull'attività lavorativa; della tutela della salute e dell'integrità fisica; delle attività culturali, associative e assistenziali; del divieto fatto al datore di l. di trattamenti economici collettivi discriminatori e della costituzione di sindacati di comodo. L'art. 10, riguardante i lavoratori che frequentano corsi regolari di studio in scuole d'istruzione secondaria e di qualificazione professionale − statali, pareggiate o legalmente riconosciute −, prevede il diritto a turni di l. che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; diritto che dev'essere esercitato fruendo di permessi giornalieri retribuiti, ma nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di appartenenza.
La legge 11 luglio 1980 n. 312 ha iniziato a occuparsi del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello stato. Organi di rappresentanza sindacale, con le competenze indicate nell'art. 9, sono istituiti dalla l. 11 luglio 1978 n. 382, che ribadisce tuttavia il divieto, per i militari, di esercitare il diritto di sciopero. Un nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (l. 1° aprile 181 n. 121) consente, del pari, alla polizia di stato il diritto di associarsi in sindacati, escludendo l'esercizio del diritto di sciopero e di azioni sostitutive che risultino pregiudizievoli per il servizio.
Istituti di patronato e assistenza sociale, costituiti con d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 1017 quali persone giuridiche di diritto privato, svolgono come servizio di pubblica utilità le funzioni di patrocinio e tutela dei lavoratori e loro aventi causa.
Nella panoramica delle disposizioni generali tendenti alla sistemazione organica della materia si colloca poi la ristrutturazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, disposta con l. 30 dicembre 1986 n. 936, che eleva la partecipazione dei lavoratori dipendenti (quarantaquattro su novantaquattro), articolando la rappresentanza in modo da garantire la presenza dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei servizi − con particolare riguardo al settore del trasporto, del credito e delle assicurazioni − nonché della pubblica amministrazione.
Quadri intermedi. - Ai sensi dell'art. 1 della l. 13 maggio 1985 n. 190, che sostituisce il 1° comma dell'art. 2095 c.c., i prestatori di l. si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. La categoria dei quadri è costituita da quei prestatori di l. subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. A tali lavoratori si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati. In deroga alla disposizione del 1° comma dell'art. 2103 c.c. (modificato dall'art. 13 della l. 20 maggio 1970 n. 300, nota come Statuto dei lavoratori) l'assegnazione dei lavoratori ai quadri o a mansioni dirigenziali, che non avvenga in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello fissato dai contratti collettivi che stabiliscono anche i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri, definendo le modalità tecniche e valutative, nonché l'entità del corrispettivo economico dell'utilizzazione, da parte dell'impresa, delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o processi di fabbricazione e nell'organizzazione del lavoro. Le norme si applicano anche per le invenzioni fatte dai quadri, quando tali invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione contrattuale.
Lavoro delle donne. - Gli stati sottoscrittori della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna hanno constatato con preoccupazione che, nonostante l'esistenza di strumenti normativi (costituzionali, legali, convenzionali) che in teoria garantiscono l'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna nell'esercizio di tutti i diritti e di tutte le libertà in campo economico, sociale, culturale, civile e politico, la situazione reale non è ancora soddisfacente. Con la convenzione stipulata a New York ed entrata in vigore il 3 dicembre 1981 (resa esecutiva in Italia con l. 14 marzo 1985 n. 89), gli stati partecipanti s'impegnano, fra l'altro, a prendere misure adeguate a modificare schemi e modelli di comportamento socio-culturale per arrivare all'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, basate sulla presunzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o, comunque, sull'idea di rispettivi ruoli stereotipati di uomo e donna.
In Italia, il ministro del Lavoro, di concerto con il ministro del Tesoro, ha emanato in proposito un decreto istitutivo del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici, con l'obiettivo di rimuovere, in materia di l., ogni discriminazione e ogni ostacolo di fatto limitativo dell'effettiva uguaglianza, e di consentire la progressione della donna. La l. 10 aprile 1991 n. 125, formulando azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel l., prevede il rimborso totale o parziale di oneri finanziari a favore delle imprese, anche cooperative o consortili o altro, che adottano progetti, promossi dai Comitati e da consiglieri di parità, al fine di rimuovere gli ostacoli alla pari opportunità con l'eliminazione delle disparità di fatto; la diversificazione opportuna delle scelte professionali; l'inserimento delle donne anche in settori tecnologicamente avanzati e a livelli di responsabilità. Tenendo conto della situazione generale delle lavoratrici madri, la l. 29 dicembre 1987 n. 541 prevede che, dal 1° gennaio 1988, sia corrisposta un'indennità giornaliera di maternità anche alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, per i periodi di gravidanza e puerperio. L'indennità è corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza. Un'analoga indennità viene versata per l'adozione o l'affidamento preadottivo, nei tre mesi successivi all'ingresso, nella famiglia, del bambino che non abbia superato i sei anni.
Salute e integrità fisica. - Istituito con l. 23 dicembre 1978 n. 833, il servizio sanitario nazionale si propone anche come obiettivo di garantire, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, la sicurezza del l., per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per introdurre nelle fabbriche e negli altri luoghi di l. gli strumenti e i servizi necessari. L'obiettivo viene raggiunto con la formazione professionale permanente e con l'aggiornamento scientifico-culturale del personale assegnato ai vari servizi: vengono fissati i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, per l'ammissione alle relative scuole e per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie. Il governo ha peraltro ricevuto delega per emanare un testo unico in materia di sicurezza del lavoro.
L'INPS istituisce presso le proprie sedi, ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori (D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, nella l. 11 novembre 1983 n. 638), le liste di medici, sia a rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni, sia liberi professionisti, cui, all'occorrenza, possono fare ricorso gli istituti previdenziali e i datori di lavoro. Il lavoratore pubblico o privato che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico, per l'intero periodo sino a dieci giorni, e nella misura della metà per l'ulteriore periodo. Con D.L. 30 maggio 1988 n. 173 la competenza delle USL di visitare gli invalidi civili è passata alle commissioni mediche per le pensioni di guerra. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 436 del 1988, ha precisato che non sono stati fissati limiti di età per ottenere la pensione d'invalidità INPS.
Assunzioni obbligatorie. - Nel quadro delle provvidenze a favore degli invalidi e di altre categorie meritevoli di particolare tutela, viene opportunamente a colmare una lacuna la l. 13 agosto 1980 n. 466, prevedendo che al coniuge superstite e ai figli dei dipendenti pubblici e dei cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche spetti il diritto di essere assunti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private (secondo le disposizioni della l. 2 aprile 1968 n. 482 e 1° giugno 1977 n. 285 e successive modificazioni) con precedenza su ogni altra categoria ivi indicata. I cittadini italiani, cui è stata riconosciuta la qualifica di profugo ai sensi della l. 26 dicembre 1981 n. 763, disoccupati e non oltre il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 2 della l. 2 aprile 1968 n. 482, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie. Per agevolare i relativi servizi, la l. 29 marzo 1985 n. 113 è intervenuta ad articolare regionalmente l'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista. L'albo è curato dagli uffici regionali del l., cui dev'essere presentata l'apposita documentazione. L'abilitazione che consente l'iscrizione all'albo si consegue frequentando corsi professionali che terminano con una prova teorico-pratica. La legge prevede anche l'aggiornamento mediante periodici corsi disposti per regione. Inoltre, sempre presso le regioni, è istituita la commissione per l'esame di abilitazione dei centralinisti. I datori di l. pubblici sono tenuti, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, ad assumere, relativamente a ogni centralino telefonico, un centralinista non vedente iscritto all'albo professionale. Lo stesso obbligo incombe sui datori di l. privati che abbiano un centralino con almeno cinque linee urbane.
Nel quadro della l. 13 agosto 1980 n. 466 rientrano anche le elargizioni speciali previste a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini, vittime del dovere e di azioni terroristiche, per il tipo di servizio prestato alla comunità: magistrati, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle forze armate dello stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso che, in attività di servizio, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% o che comporti comunque la cessazione del rapporto d'impiego. L'elargizione è concessa nella misura di 100 milioni e viene estesa ai vigili urbani e a chi, legalmente richiesto, presti assistenza a ufficiali o agenti nonché ai cittadini italiani e stranieri o apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano la medesima invalidità. La somma spetta, in caso di morte, alle famiglie delle vittime.
Trattamenti economici di fine rapporto. - La disciplina di fine rapporto è stata modificata dalla l. 29 maggio 1982 n. 297, il cui art. 1 sostituisce l'art. 2120 c.c., disponendo, al posto dell'indennità di anzianità (proporzionata agli anni di servizio secondo parametri ricavabili da norme corporative, dagli usi o equitativamente), un trattamento di fine rapporto cui il lavoratore ha diritto in ogni caso. Il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota corrispondente all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5, comprensiva di tutte le somme e gli equivalenti in natura corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro. Il prestatore di l. con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di l. può chiedere, in costanza di rapporto, un'anticipazione, non superiore al 70%, sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione, alla data richiesta, del rapporto. Un ''Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto'' è istituito presso l'INPS con lo scopo di provvedere in caso d'insolvenza del datore di lavoro.
Bibl.: A. Salerno, La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Padova 1982; M. Persiani, Saggi sull'autonomia privata collettiva, ivi 1982; F. Pocar, Enciclopedia giuridica del lavoro, vol. 13°, Diritto comunitario del lavoro, a cura di G. Mazzoni, ivi 1983; G. Nicolini, Diritto sindacale, Parma 1984; G. Santoro Passarelli, Dall'indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto, Milano 1984; A. Vallebona, Il trattamento di fine rapporto di lavoro, ivi 1984; A. Menicucci, Tutela retributiva e mutamento di mansioni, in Diritto del lavoro, i (1985), p. 89; F. Mazziotti, L'estinzione del rapporto di lavoro, e M. Dell'Olio, Categorie di prestatori di lavoro, in Trattato di diritto privato, a cura di P. Rescigno, Torino 1986; S. Piccininno, Le assenze per malattia, Roma 1986; G. Amoroso, Contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali, commerciali, agricole, del credito e delle casse di risparmio, a cura di B. Balletti, Napoli 1987; M.N. Bettini, Nozione e rappresentanza sindacale dei quadri, in Diritto del lavoro, 2 (1987), p. 120; R. Foglia, G. Nicolini, Del lavoro, commentario, Milano 1987; A. Giuliani, I ''quadri'' nel panorama sindacale italiano dopo l'intervento della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza Italiana, 11 (1989), pp. 1665-70; M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, Milano 1991; F. Borgogelli, Autonomia collettiva e parità uomo-donna: una lettura della legge n. 125/991, in Lavoro e diritto, 1992, pp. 139 ss.; L. Battistoni-G. Gilardi, La parità tra consenso e conflitto. Il lavoro delle donne dalla tutela alle pari opportunità, alle azioni positive, Roma 1992, pp. 301 ss.