Le regole dell’aria comuni per il traffico aereo
Nell’ambito della politica cosiddetta cielo unico europeo (Single European Sky – SES) il 26.9.2012 la Commissione europea in applicazione del reg. CE n. 551/2004 ha approvato il reg. di esecuzione UE n. 923/2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale. Il regolamento si inserisce nell’ambito dell’azione intrapresa a partire dal 2004 dall’Unione europea per la creazione di un sistema di trasporto aereo sicuro, efficace e sostenibile attraverso l’elaborazione di un quadro normativo armonizzato.
Il 10.3.2004 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato un pacchetto di quattro regolamenti per l’istituzione del cosiddetto cielo unico europeo1, stabilendo un quadro normativo armonizzato rivolto a perseguire l'obiettivo di «rafforzare l’attuale livello di sicurezza e l’efficienza globale del traffico generale in Europa, di ottimizzare una capacità adeguata alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e di minimizzare i ritardi»2. In particolare, il suddetto pacchetto è costituito dai seguenti regolamenti: il reg. CE n. 549/2004, denominato Regolamento quadro, sui principi generali del cielo unico europeo e sulle procedure per il loro perseguimento, il reg. CE n. 550/2004 sulla fornitura dei servizi, il reg. CE n. 551/2004 sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo e il reg. CE n. 552/2004 sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo. Detti regolamenti, entrati in vigore il 20.4.2004, sono stati poi modificati dal reg. CE 21.10.2009, n. 1070 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema del trasporto europeo in termini di sicurezza, ambiente, capacità ed efficienza dei costi.
A seguito dell’emanazione del pacchetto di regolamenti cosiddetto cielo unico europeo, la Commissione europea, investita del compito di renderli operativi, ha adottato diversi regolamenti attuativi, tra i quali di recente il regolamento di esecuzione UE, 26.9.2012, n. 923, denominato SERA (Single European Rules of the Air), che stabilisce regole di circolazione per l’aviazione generale3. In particolare, il regolamento, emanato in applicazione del reg. CE n. 551/2004, recepisce a livello europeo l’annesso 2 (Regole dell’aria), parte dell’annesso 11 (Servizi del traffico aereo) e alcuni elementi dell’annesso 3 (Servizi meteorologici) alla Convenzione di Chicago del 7.12.1944 sull’aviazione civile internazionale.
Gli annessi alla Convenzione sono adottati dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) e contengono standards internazionali e pratiche raccomandate su profili tecnici della navigazione aerea allo scopo di garantirne l’esercizio in condizioni uniformi di sicurezza ed efficienza.
L’annesso 2 non contiene raccomandazioni, ma solo standards internazionali in materia di: protezione delle persone e beni, prevenzione delle collisioni, piani di volo, segnali, orario, servizio del controllo traffico aereo, interferenza illecita e intercettazione dell’aeromobile, volo a vista e strumentale.
Le previsioni del regolamento in esame sono destinate agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili che operano in entrata, all’interno e in uscita dall’Unione europea recanti le marche di nazionalità e immatricolazione di uno Stato membro.
Agli Stati membri è consentito concedere deroghe all’applicazione del reg. UE n. 923/2012 e assumere misure di salvaguardia qualora sia necessario garantire la loro sicurezza e difesa.
D’altra parte, le autorità nazionali competenti possono accordare deroghe in relazione ad attività di pubblico interesse ed esercitazioni indispensabili per svolgere in sicurezza tali attività. Deroghe sono ammesse per l’esercizio di compiti di polizia e doganali, sorveglianza del traffico aereo e inseguimento, controllo ambientale, ricerca e salvataggio, voli ospedalieri, evacuazioni e lotta contro gli incendi. Inoltre, deroghe possono essere autorizzate per garantire la sicurezza dei voli di capi di Stato, componenti del governo e funzionari statali di livello equivalente. L’autorità nazionale competente comunica le deroghe concesse all’Agenzia europea per la sicurezza europea entro due mesi dalla loro approvazione.
Inoltre, ciascuno Stato membro, al fine di mantenere o elevare i livelli di sicurezza, è obbligato prima di modificare le procedure in corso a svolgere una valutazione di sicurezza del piano di attuazione del regolamento in esame anche per l’individuazione di pericoli, la valutazione e mitigazione del rischio.
Il regolamento è modificabile per renderlo coerente all’ampliamento del suo ambito applicativo resosi necessario per comprendere previsioni di altri annessi e documenti ICAO, aggiornamenti ed emendamenti alla normativa europea e internazionale. L’adozione di eventuali disposizioni integrative della normativa ICAO da parte degli Stati membri deve essere conforme al regolamento e resa nota mediante una specifica forma di pubblicità nonché comunicata alla Commissione europea e all’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Infine, il regolamento è applicabile dagli Stati membri dal 4.12.2012. La Commissione europea ha tuttavia concesso la possibilità di differirne l’applicazione fino al 4.12.2014 affinché essi possano intraprendere tutte le azioni dirette ad assicurare la previsione di un idoneo regime transitorio. Qualora uno Stato intenda avvalersi di tale proroga, lo stesso deve darne comunicazione alla Commissione europea e all’Agenzia europea per la sicurezza aerea, indicando la motivazione, la durata e il termine entro il quale è prevista l’attuazione del regolamento. Riguardo all’Italia, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha reso noto che comunicherà l’intenzione di avvalersi del periodo massimo di deroga e perciò il regolamento sarà applicabile in Italia dal 4.12.20144.
Gli Stati aderenti alla Convenzione di Chicago del 1944 non sono obbligati a recepire nei rispettivi ordinamenti giuridici gli annessi ICAO, avendo un mero obbligo di diligenza e più precisamente un obbligo di assumere una determinata condotta valutabile allo stesso modo del parametro di buona fede. Un obbligo di adeguamento è invece previsto ex art. 12 della Convenzione in relazione all’osservanza delle regole per l’aria applicabili sull’alto mare contenute nell’annesso 2, mentre un onere di adeguamento è ravvisabile per le regole di navigabilità degli aeromobili e delle licenze del personale5.In caso di mancato adeguamento, gli annessi assumono la natura di massime di esperienza.
Una volta divenuto applicabile il regolamento, ciascuno Stato membro dell’Unione europea deve quindi procedere al ritiro delle differenze rispetto ai suddetti annessi ICAO, sostituendole con quelle accettate e riportate nello stesso regolamento. In Italia, le differenze devono essere richiamate nella pubblicazione AIP (Pubblicazione informazioni aeronautiche) edita a cura dell’Enav.
L’Enac ha provveduto in passato a recepire ex art 690 c. nav. gli annessi 2, 3 e 11 mediante tre appositi regolamenti tecnici. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento e non oltre il termine ultimo previsto per la sua applicazione, le previsioni del regolamento Enac denominato Regole dell’aria nazionali saranno superate, mentre gli altri due regolamenti rispettivamente denominati Meteorologia per la navigazione aerea e Servizi di traffico aereo dovranno essere oggetto di revisione per le rispettive disposizioni ancora vigenti.
1 Vincenzi, L., L’Unione europea rafforza il cielo unico europeo, in Dir. maritt. 2010, 316.
2 Cfr. art. 1 reg. CE n. 549/2004.
3 De Marzi, C., Regole dell’aria comuni per traffico nello spazio aereo nel cielo unico europeo, in Newsletters (del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma), n. 7, dicembre 2012.
4 Cfr. Nota informativa dell’Enac 4.12.2012, n. NI-2012-016.
5 Tullio, L., La normativa regolamentare dell’aviazione civile, in Studi per Pau, Napoli, 1993, 649.