• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

LEASING

di Stefano Gargiullo - Enciclopedia Italiana - IV Appendice (1979)
  • Condividi

LEASING

Stefano Gargiullo

. Il l. (dal verbo inglese to lease, "locare"), è un contratto tramite il quale il proprietario di beni mobili o immobili di ogni specie (locatore) ne concede la detenzione e l'uso a un altro soggetto (locatario), contro versamento di un corrispettivo periodico, per un periodo di tempo al cui termine il locatario ha la facoltà di optare per il rinnovo della locazione a un canone molto ridotto, la restituzione del bene, l'acquisto dello stesso a un prezzo prefissato e generalmente esiguo.

Varie sono le forme di l., di cui le principali il l. operativo e il l. finanziario. Nel l. operativo è l'industria produttrice dei beni che hanno caratteristiche standardizzate (calcolatori elettronici, macchine utensili, ecc.), o un'impresa specializzata nella locazione di particolari categorie di tali beni, a dare gli stessi in locazione per un determinato periodo.

In questa forma di l. è a carico del concedente il rischio dell'obsolescenza economica del bene. Infatti il locatore nel periodo del primo contratto di l. operativo recupera, attraverso i canoni periodici, solamente una parte del capitale investito per la produzione o l'acquisto del bene oggetto della locazione, mentre con i successivi contratti potrà realizzare degli utili, ove il bene non sia divenuto obsoleto.

Questo contratto non presenta caratteristiche particolari rispetto agli schemi contrattuali tipici della legge italiana, rientrando nella fattispecie del noleggio o dell'affitto di beni produttivi (art. 1615 e segg. cod. civ.), pur presentando alcuni aspetti operativi originali.

Il l. finanziario, che per le sue caratteristiche di mezzo di finanziamento ha assunto una prevalente importanza economica rispetto al l. operativo, viene effettuato da società finanziarie che, su richiesta e previa valutazione economico-finanziaria del locatario e della convenienza tecnica dell'impiego dell'attrezzatura, acquistano il bene mobile o immobile (prevalentemente attrezzature industriali), per locarlo al richiedente dietro versamento di un canone periodico che consente alla società di l. di ammortizzare il bene nel periodo della locazione, al termine del quale il locatario ha la facoltà di scegliere tra le tre soluzioni osservate nella definizione.

La società di l. è un intermediario finanziario specializzato e il l. può essere considerato uno strumento di finanziamento industriale a medio termine in alternativa per l'impresa tra i vari mezzi di finanziamento esterno (finanziamenti a medio termine, prestiti bancari ordinari, prestiti obbligazionari, pagamenti rateali, ecc.) assolvendo a una precisa funzione economica nel quadro del sistema dei finanziamenti d'impresa.

L'impresa locatrice o società di l. rimane evidentemente proprietaria del bene oggetto del contratto sino al momento in cui l'impresa locataria esercita il diritto di opzione per l'acquisto del bene, al prezzo prefissato. In tale prospettiva può dirsi che il rischio imprenditoriale della società di l. riguarda la solvibilità dell'altro contraente anziché l'obsolescenza del bene, a differenza di quanto avviene nel l. operativo, e il bene oggetto del contratto può essere considerato come garanzia del credito nascente dal finanziamento.

Le imprese utilizzatrici possono, con un contratto di l. finanziario, ottenere la disponibilità dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività produttiva attraverso il possesso e l'utilizzazione di beni non di loro proprietà, evitando inoltre gli oneri connessi all'immobilizzazione dei capitali necessari a effettuare l'investimento alternativo.

In relazione a quanto detto circa la proprietà del bene oggetto del contratto, ne consegue che gl'impegni derivanti dall'operazione di l. non figurano nella situazione patrimoniale dell'impresa locatrice non essendo possibile una rilevazione contabile degli oneri contrattuali, che quindi possono solo essere rilevati extracontabilmente attraverso annotazioni in calce al bilancio o in conti di ordine.

Dal punto di vista fiscale, nell'attuale normativa, l'impresa locatrice può portare i canoni di l. interamente in detrazione dal reddito imponibile dell'esercizio, quali componenti negativi di reddito. In tal modo è possibile effettuare degli ammortamenti anticipati con una posticipazione del pagamento dei connessi oneri fiscali, qualora la durata del contratto di l. sia inferiore a quella della vita economica del bene oggetto del contratto.

Sotto il profilo economico, rilevante appare la funzione del l. finanziario quale strumento complementare e integrativo di finanziamento degl'investimenti, sia nel settore industriale, che in quello commerciale e agricolo.

In un'economia nella quale il mutato rapporto tra indebitamento totale e fondi propri crea situazioni di squilibrio finanziario, gli strumenti d'intermediazione creditizia devono poter soddisfare, attraverso canali diversificati, le esigenze quali-quantitative dell'impresa. In tale contesto il l. finanziario può essere visto quale strumento efficace per l'ottenimento di una più equilibrata gestione finanziaria, consentendo all'impresa l'attuazione di processi produttivi caratterizzati da una crescente intensità di capitale e quindi adeguate possibilità di sviluppo.

Il l. finanziario, anche nella sua particolare forma di l. immobiliare (locazione di immobili a medio e lungo termine), può inoltre essere visto quale strumento d'incentivazione e di promozione industriale di particolare importanza per una politica di sviluppo delle aree economicamente meno progredite, attraverso la costruzione e l'equilibrata localizzazione di infrastrutture disponibili per potenziali imprenditori (v. art. 17 l. 2 maggio 1976, n. 183 sulla industrializzazione e sviluppo economico del Mezzogiorno).

Mentre sotto il profilo economico-tecnico l'operazione di l. finanziario può considerarsi come un finanziamento a medio termine, sotto il profilo giuridico la natura del contratto appare di non semplice individuazione a causa della molteplicità delle fattispecie che in esso confluiscono.

Dall'esame delle principali caratteristiche contrattuali può dirsi che il l. finanziario è un contratto atipico, bilaterale, consensuale, a titolo oneroso, con una causa, un oggetto e caratteristiche peculiari, nel quale vengono a confluire elementi propri di diverse fattispecie quali il mutuo, la compravendita, la locazione.

Il contratto di l., infatti, non sembra potersi assimilare al contratto di compravendita con riserva della proprietà, prevalentemente con riferimento all'art. 1526 cod. civ. che stabilisce che in questo contratto la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore "per effetto" del pagamento dei canoni pattuiti, mentre nel l. il passaggio della proprietà del bene non avviene automaticamente, ma solo attraverso l'eventuale esercizio del diritto di opzione.

Per quanto attiene al contratto di affitto o locazione di beni produttivi (art. 1615 segg. cod. civ.), al quale è stato a volte ricondotto, si osserva che, tra le altre numerose differenze di forma e contenuto, il contratto di l. esclude espressamente e tassativamente l'obbligazione di consegnare la cosa in grado di servire all'uso pattuito e l'obbligazione di garantire il conduttore contro i vizi della stessa, che sono statuite da norme imperative (art. 1575, 1579, 1617 cod. civ.) e debbono quindi considerarsi elementi essenziali del contratto di locazione al fine dell'equilibrio delle prestazioni, equilibrio che nel caso del l. finanziario non viene compromesso da tale esclusione in quanto l'utilizzatore sceglie personalmente e preliminarmente i beni e ne verifica l'idoneità all'uso.

Il contratto di l. finanziario non può quindi ricondursi alla fattispecie della locazione e le norme dispositive proprie della locazione potranno essere applicate al contratto di l. solo in via di analogia, mentre le norme imperative relative alla locazione o alla vendita con riservato dominio, e le norme dispositive non richiamate dal contratto, non potranno essere invocate dalle parti né applicate automaticamente dal giudice.

Bibl.: F.K. Griesinger, Pros and Cons of leasing Equipment, in Harward Business Review, 1955; D. Gant, Illusion in lease financing, ibid., marzo-apr. 1959; B. R. Kecnan, Financing a leasing corporation, Boston 1961; G. Castellino, Problematica della locazione di attrezzature industriali, in L'industrialista, 1963; R. Vancil, Leasing of Industrial Equipment, New York 1963; J. P. Gaullier, Le leasing, in Banque, nov. 1964; H. Van Holsbeek, Le leasing ou la location de matériel, in Revue de la Banque, 1964; A. Portale, Il leasing, Milano 1967; R. Ruozi, Il leasing, ivi 1967; G. Vailati, Aspetti giuridici del leasing finanziario, in Diritto dell'Economia, 5-6, 1969; E. Viganò, L'iscrizione del leasing nei conti e nei bilanci d'impresa, Napoli 1969; R. Lizzul, Il contratto di leasing e la sua problematica fiscale, in Rivista dei dottori commercialisti, 1, 1970; S. Gargiullo, Aspetti giuridici del contratto di leasing, in Il Foro Italiano, XCIX (1971), 2; G. Pivato, Le strutture patrimoniali nell'industria italiana, Milano 1971; G. Mirabelli, Il leasing e il diritto italiano, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 4-9, 1974, pp. 228 segg.; Autori vari, Il leasing, profili privatistici e tributari, Milano 1975.

Vedi anche
Mediobanca Denominazione corrente della Banca di credito finanziario, la più importante banca d’investimento e d’affari italiana. Opera nell’attività di prestito di denaro a medio e lungo termine in favore soprattutto di gruppi imprenditoriali italiani e di aziende di medie dimensioni. Fu fondata il 10 aprile 1946 ... contratto Regolamento di interessi che trae la sua forza vincolante dall’accordo di coloro che lo stipulano. 1. Diritto civile Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, ... banca Impresa che compie operazioni di raccolta di fondi ed eroga crediti non trasferibili sul mercato. 1. Funzione creditizia e monetaria La banca contemporanea è il risultato di due processi evolutivi. Il primo è la trasformazione dell’attività di custodia di fondi, o più semplicemente di monete, in attività ... ICI Sigla dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con d. legisl. 504/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, in sostituzione dell’INVIM, precedente imposta locale sulla proprietà immobiliare. È un’imposta diretta, reale, a carattere prevalentemente patrimoniale. La disciplina sostanziale dell’ICI ...
Tag
  • INTERMEDIARIO FINANZIARIO
  • OBBLIGAZIONE
  • AMMORTAMENTI
  • NEW YORK
  • BOSTON
Altri risultati per LEASING
  • leasing
    Dizionario di Economia e Finanza (2012)
    Contratto di locazione (dall’ingl. to lease «affittare, dare a noleggio») di beni mobili o immobili attraverso cui un soggetto, dietro pagamento di un canone, può utilizzare i beni e diventarne proprietario a scadenza, pagando un prezzo prefissato, detto di riscatto. Nel contratto di l. intervengono ...
  • LEASING
    Enciclopedia Italiana - V Appendice (1993)
    Mario Nuzzo È affermazione tradizionalmente ripetuta che il contratto di l. sia forma giuridica di un'operazione dell'economia industriale caratterizzata dall'acquisto da parte di una società che opera nel settore dell'intermediazione finanziaria (società di l.) della proprietà di determinati beni ...
Vocabolario
leasing
leasing ‹lìisiṅ› s. ingl. [der. di (to) lease «affittare»], usato in ital. al masch. – Nel linguaggio dell’economia industriale, forma di finanziamento a medio termine in base al quale una società che opera nel settore della intermediazione...
parabancàrio
parabancario parabancàrio agg. [comp. di para-2 e bancario]. – Detto del settore di attività (per es., il factoring, il leasing) collaterali alle attività bancarie, gestito dalle banche direttamente o attraverso società controllate. Anche...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali