Legalità penale “europea” e rimedi interni: il “caso Contrada”
Vengono esaminati gli aspetti problematici di una recente pronuncia della Corte di Strasburgo che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 7 CEDU, con riferimento alla nozione di prevedibilità della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa, ponendone in luce i punti di frizione con l’ordinamento interno e individuandone le possibili conseguenze sul piano dei rimedi processuali e dei più ampi effetti sostanziali che l’interpretazione della normativa convenzionale può determinare nel dialogo fra le Corti interne e sovranazionali.
Con sentenza del 14 aprile 2015, relativa alla causa Contrada c. Italia, la C. eur. dir. uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 7 della Convenzione, che sancisce il principio di legalità dei delitti e delle pene, sul duplice rilievo che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa «è stato il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso e consolidatasi nel 1994 con la sentenza Demitry»1 e che, all’epoca in cui sono stati commessi i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), tale reato non era sufficientemente chiaro e prevedibile, con la conseguenza che egli «non poteva dunque conoscere nella fattispecie la pena in cui incorreva per la responsabilità penale derivante dagli atti da lui compiuti».
Richiamata la sua giurisprudenza2, la Corte di Strasburgo ha preliminarmente ribadito: a) che non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali nella valutazione e nella qualificazione giuridica dei fatti, purché queste si basino su un’analisi ragionevole degli elementi del fascicolo; b) che sono in primo luogo le autorità nazionali a dover interpretare la legislazione interna, mentre il suo ruolo si limita a verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione, a meno che il diritto tutelato da una disposizione convenzionale (nel caso di specie l’art. 7), richieda la presenza di una base legale per poter infliggere una condanna ed una pena, poiché in tale evenienza la Corte deve godere di un potere di controllo più ampio.
Nello sviluppo argomentativo della pronuncia emergono, in particolare, cinque proposizioni: 1) deve ritenersi pacifico, poiché “non oggetto di contestazione tra le parti”, il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un “reato di origine giurisprudenziale”; 2) l’esistenza del reato nell’ordinamento giuridico è stata oggetto di divergenti orientamenti giurisprudenziali, risolti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione solo con la citata sentenza Demitry; 3) è irrilevante lo sviluppo giurisprudenziale registratosi riguardo alla nozione di concorso esterno in reati diversi, come la cospirazione politica attraverso la costituzione di un’associazione e gli atti di terrorismo; 4) la condanna del ricorrente, esaminata alla luce delle pertinenti disposizioni normative e della interpretazione seguita dagli organi giurisdizionali interni, non si fondava su una base legale sufficientemente chiara, con il logico corollario che egli, all’epoca dei fatti, non poteva conoscere le conseguenze penali dei suoi atti; 5) i giudici interni si sono limitati a definire positivamente il problema dell’ammissibilità in linea generale del concorso esterno – ma non quello della conoscibilità di tale reato da parte del ricorrente all’epoca dei fatti – e la stessa sentenza di condanna della Corte d’appello di Palermo del 2006 (poi confermata definitivamente dalla Corte di cassazione nel 20073) ha fatto leva sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità del concorso esterno, che è posteriore ai fatti contestati.
Procedendo in tal modo, la Corte ha inteso limitare l’oggetto del suo spazio cognitivo al profilo della prevedibilità di una condanna a titolo di concorso esterno all’epoca dei fatti contestati al ricorrente, senza pronunciarsi in generale sulla questione della compatibilità tra una condanna pronunciata per tale reato (fondata, come tale, sull’interpretazione congiunta degli artt. 110 e 416 bis c.p.) e la norma convenzionale scolpita nell’art. 7: questione che, secondo alcuni4, ben potrebbe essere sollevata, in questi termini, rispetto a fatti commessi dopo il consolidamento della giurisprudenza favorevole al concorso esterno e che sembra rimanere, dunque, impregiudicata dalla pronuncia in questione.
La sentenza è ormai definitiva, essendo stata respinta il 14 settembre 2015 la richiesta di rinvio formulata dal Governo italiano alla Grande Camera della C. eur. dir. uomo per la ritenuta insussistenza delle condizioni necessarie, ossia di un problema importante relativo all’applicazione o all’interpretazione della Convenzione, ovvero di un problema di rilevanza generale.
È nota l’opzione ermeneutica espressa dalla C. eur. dir. uomo per una concezione non strettamente formale, ma “allargata”, di legalità, idonea ad includere un diritto di derivazione sia legislativa che giurisprudenziale, e persino il diritto non scritto: l’espressione “diritto interno”, quale fonte di previsione e di regolazione del fatto incriminato, non si riferisce soltanto al fondamento legislativo in senso stretto della norma, ma in generale ad una qualsiasi delle fonti del diritto riconosciute nel singolo ordinamento, ivi compreso il diritto non scritto di formazione giurisprudenziale e persino quello di origine consuetudinaria5.
Si tratta di una “nozione autonoma” di “legge”, che la Corte ha elaborato prescindendo dal significato che tale nozione può assumere nell’ambito dei diversi sistemi giuridici nazionali: un modello ermeneutico evidentemente delineato al fine di costruire uno standard comune minimo ed evitare che il ricorso alle qualificazioni interne consenta agli Stati membri di sottrarsi agli obblighi convenzionali di legalità, con il mero espediente di denominare “legge” ciò che legge non può essere ai fini della Convenzione, ovvero di non chiamare “penali” una pena o un’infrazione che tali invece devono essere considerate ai fini delle garanzie previste negli artt. 6 e 7 (o negli artt. 2, 3 e 4 Prot. add. n. 7)6.
L’abbandono di una visione strettamente “formale” della legalità e l’opzione espressa per una concezione di natura “sostanziale” del principio vengono sensibilmente controbilanciati dalla giurisprudenza della C. eur dir. uomo, che nella sua opera interpretativa ha precisato la portata della garanzia facendo ricorso ai criteri fondamentali della conoscibilità della norma penale – in modo da consentire al cittadino di sapere in anticipo e con precisione se la sua condotta è penalmente rilevante o meno – e della ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze sanzionatorie7. Ciò significa, pertanto, che non v’è violazione dell’art. 7 nei casi in cui il giudice nazionale sia pervenuto ad una condanna che, pur non riconducibile ad una stretta interpretazione letterale della norma formalmente in vigore, era però ragionevolmente prevedibile nel suo esito decisorio.
Si tratta, evidentemente, di una nozione materiale di legalità penale, attenta alla qualità della legge: l’accessibilità e la prevedibilità, infatti, si riferiscono non alla mera astratta previsione legale, ma alla norma “vivente”, quale risulta dall’applicazione e dall’interpretazione dei tribunali. Sotto tale profilo, pertanto, il contenuto della norma non emerge unicamente dalla mera analisi del diritto positivo, ma da un più complesso insieme, formato sia dalle strutture normative che dall’atteggiarsi delle relative prassi giurisprudenziali.
Se la norma risulta dalla combinazione di due dati, quello legislativo, di per sé incapace di assicurare certezza e precisione assolute, e quello interpretativo fornito dai giudici, è evidente che la giurisprudenza viene ad assumere un ruolo potenzialmente decisivo nella precisazione del contenuto stesso e della latitudine applicativa del precetto penale8.
2.1 La prevedibilità della fattispecie
Pur non espressamente definita nella vicenda in esame, la nozione di prevedibilità si articola nei due sottoprincipii di precisione e di stretta interpretazione della legge penale9.
La prevedibilità dell’astratta formulazione legale significa che il legislatore, pur all’interno di significativi margini di discrezionalità, deve attenersi ad un criterio di ragionevole precisione nel descrivere i comportamenti vietati e nell’individuarne le sanzioni10, tenendo conto anche della diversa tipologia dei soggetti destinatari della norma.
La prevedibilità della prassi giurisprudenziale, invece, sta ad indicare il margine di ragionevolezza dell’interpretazione, fondata a sua volta sia sul divieto di applicare analogicamente la legge penale, sia sulla coerenza del risultato interpretativo rispetto alla sostanza dell’incriminazione11.
Il principio di ragionevolezza deve “calibrarsi” in concreto, sia in relazione all’esame del testo normativo di per sé considerato, sia in relazione alla ponderazione dei precedenti interpretativi cui esso ha dato origine. In questo ambito, dunque, è vietata ogni interpretazione che assegni alla legge penale un significato non prevedibile: è compatibile con l’art. 7 l’interpretazione estensiva di una fattispecie penale, che risulti fondata su una base giurisprudenziale ormai consolidata e costante, ma il giudice non potrebbe ampliare le norme incriminatrici dettate dal legislatore, includendovi fatti analoghi, o simili, non previsti espressamente nel corpo della disposizione normativa, né potrebbe, perché in contrasto con il principio di irretroattività, dilatare la definizione della fattispecie esistente sino a ricondurvi fatti che fino ad allora non costituivano chiaramente un illecito penale.
I parametri di valutazione sono diversi e possono variare caso per caso, ma il dato decisivo è la prevedibilità del risultato interpretativo cui perviene l’elaborazione giurisprudenziale, avuto riguardo al contenuto della struttura normativa, ai suoi destinatari ed al settore in cui la stessa viene ad inserirsi. In tal senso, un’interpretazione di tipo estensivo può ritenersi ricompresa nel perimetro dell’art. 7 anche nel caso in cui la norma penale venga applicata a fatti non previsti dal legislatore all’epoca del suo intervento, purché gli stessi possano farsi rientrare all’interno di tale disposizione, sulla base di una valutazione (sia pure, talora, problematica) di compatibilità con il requisito di prevedibilità dell’ambito applicativo della fattispecie12.
Si ritiene, pertanto, che non sussista violazione dell’art. 7, quando comunque venga fatta salva l’essenza della previsione incriminatrice e la soluzione individuata sia ragionevolmente prevedibile13.
2.2 I punti di frizione con l’ordinamento interno
Se è evidente che la pronuncia in esame ha inteso richiamare tale quadro di principii, e ne ha ribadito con decisione tutte le possibili implicazioni, è altrettanto evidente che la concreta applicazione che ne ha fatto la C. eur. dir. uomo lascia emergere numerosi punti di frizione con i tratti fondamentali del principio di legalità nell’ordinamento italiano, dove la punibilità del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio sancito dagli artt. 1 c.p. e 25, co.2, Cost, dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici di parte speciale che tipizzano i cd. reati monosoggettivi e l’art. 110 c.p., quale principio generale del concorso di persone applicabile a qualsiasi tipo di reato: come per ogni altra ipotesi di reato concorsuale, infatti, anche il cd. “concorso esterno” nei reati associativi (dunque, non solo nel reato di cui all’art. 416 bis c.p.) trova la sua giustificazione normativa nella combinazione tra la norma penale incriminatrice e la disposizione di parte generale di cui all’art 110 c.p.
In tal senso, una prima reazione critica alla solidità degli argomenti fatti propri della Corte di Strasburgo è arrivata, sia pure indirettamente, da una pronuncia della Corte di cassazione, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416 bis c.p. (nella parte in cui, secondo l’interpretazione giurisprudenziale in atto dominante, incriminano il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso), sollevata per l’asserito contrasto con l’art. 25, co. 2, Cost. e con gli artt. 117 Cost. e 7 CEDU, per violazione del principio di legalità14.
Il concorso esterno in associazioni di tipo mafioso, secondo la Corte di legittimità, non è un istituto di (non consentita, perché in violazione del principio di legalità) creazione giurisprudenziale, ma viene incriminato in forza della generale (perché astrattamente riferibile a tutte le norme penali incriminatrici) funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p., che estende l’ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, ricomprendendovi quelle nelle quali un soggetto non abbia posto in essere la condotta tipica, ma abbia fornito un contributo atipico, causalmente rilevante e consapevole, alla condotta tipica posta in essere da uno o più concorrenti, secondo una tecnica normativa ricorrente.
La sua matrice legislativa, soggiunge la Corte, trova una conferma testuale nella contigua disposizione di cui all’art. 418, co.1, c.p., dove si trovano due espressioni differenti, rappresentate dalle locuzioni “concorso nel reato” e “persone che partecipano all’associazione”, che richiamano necessariamente due realtà differenti: secondo la Relazione ministeriale al progetto di codice penale non possono esservi dubbi sulla configurabilità del concorso eventuale, in tutte le sue forme, nei reati associativi (all’epoca, il riferimento riguardava tendenzialmente il reato di cui all’art. 416 c.p.), visto che la stessa si premura di precisare che il concorso di cui si parla nell’art. 418 non è il concorso degli esterni rispetto al reatofine che gli associati si propongono di commettere, bensì il concorso rispetto al reato di associazione, che, per la distinzione che la Relazione fa tra quest’ultimo concorso ed il concorso esterno nel reatofine, non può non essere, anch’esso, il concorso esterno, degli esterni, nel reato di associazione.
Non sembra corretta, dunque, l’affermazione della C. eur. dir. uomo circa l’origine giurisprudenziale della fattispecie incriminatrice15, ove si consideri, del resto, che anche di recente la Corte costituzionale ha ribadito che il concorso esterno scaturisce dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui all’art 416 bis c.p. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all’art. 110 c.p.16.
Con la pronuncia su menzionata, inoltre, la Corte di cassazione ha rammentato che, in realtà, riguardo alla configurabilità o meno del cd. “concorso esterno” nei delitti associativi e, quindi, nell’associazione per delinquere di tipo mafioso, il problema tradizionalmente discusso investiva la mera compatibilità dell’estensione ex art. 110 c.p. sulle singole norme incriminatrici di volta in volta in questione (questo, e non altro, era infatti il contrasto giurisprudenziale devoluto per la prima volta all’esame delle Sezioni Unite, e risolto dalla su citata sentenza Demitry).
Soltanto con riferimento a tale aspetto problematico, dunque – ferma restando la matrice esclusivamente ed inequivocabilmente normativa dell’incriminazione, ove ritenuta, in difetto di ragioni di incompatibilità, ammissibile – è stato attribuito rilievo all’opera di esegesi giurisprudenziale.
2.3 Aspetti critici della pronuncia
Il rilievo attribuito agli effetti dell’oscillazione giurisprudenziale interna, cui ha fatto riferimento la C. eur. dir. uomo quale argomento centrale del suo ragionamento, per poi inferirne la meccanica conclusione dell’assenza di una base legale sufficientemente chiara della fattispecie incriminatrice, non comporta necessariamente che, all’epoca dei fatti, le conseguenze penali di una condotta consistita, secondo i Giudici di merito, nel contribuire sistematicamente, attraverso il passaggio di informazioni, alle attività di un’associazione criminale non fossero in alcun modo prevedibili nel senso richiesto dalla su citata norma convenzionale, poiché l’applicazione congiunta degli artt. 110-416 bis c.p. deriva pur sempre da un’interpretazione di norme vigenti, mentre la condotta contestata avrebbe potuto addirittura essere diversamente punita a titolo di partecipazione all’associazione criminale (oltre che a titolo di favoreggiamento, ma in questo caso con pena più mite)17.
La corretta qualificazione giuridica di una condotta penalmente rilevante – perché pacificamente ritenuta, dalle Corti nazionali, di natura agevolativa di un’associazione mafiosa e, come tale, prevedibilmente produttiva di possibili sanzioni penali – rientra nell’area delle competenze decisionali proprie delle autorità giudiziarie interne, come la stessa C. eur dir. uomo ha riconosciuto nella preliminare esposizione dei suoi postulati argomentativi, e costituisce il frutto di una legittima interpretazione logico-sistematica di clausole generali di incriminazione suppletiva (ex art. 110 c.p.), che all’interno di un ordinamento fondato sul principio costituzionale della riserva di legge si pone in termini generali e prescinde del tutto dal tipo di associazione criminale (terroristica, mafiosa o di altra natura) di volta in volta preso in esame (tanto che i primi orientamenti della Corte di cassazione nel senso della configurabilità del concorso esterno in un reato associativo risalgono addirittura agli anni sessanta18).
Nella stessa prospettiva ermeneutica, inoltre, si è posto in rilievo che l’interpretazione seguita dalla C. eur. dir. uomo presenta ulteriori aspetti critici là dove, come nel caso di specie, la commissione del fatto sia avvenuta nei primi anni di vigenza di una nuova norma incriminatrice, ed in una situazione di inevitabile incertezza giurisprudenziale sulla sua latitudine applicativa e sulle sue potenziali interazioni con altre norme (ad es., l’art. 110 c.p.): in questi casi, infatti, «il rischio paradossale sarebbe quello di dover ritenere contraria all’art. 7 CEDU e al principio della prevedibilità (portato all’estremo) qualunque pronuncia sfavorevole al reo adottata in una situazione di incertezza giurisprudenziale, e quindi qualunque condanna per fatti commessi prima del “consolidamento” della giurisprudenza sfavorevole al reo, il quale però mai potrebbe verificarsi, proprio perché qualunque condanna, fino a quel momento, sarebbe preclusa dall’art. 7»19.
Il formarsi di contrasti o parziali divergenze, infatti, si inserisce nell’alveo di un confronto dialogico connaturale a qualsiasi forma di procedimento interpretativo, ponendosi tale dialettica giurisprudenziale, ancora prima della individuazione delle più efficaci forme di risoluzione degli inevitabili conflitti, quale logica precondizione della “libertà” e delle potenzialità evolutive dell’atto interpretativo, e, dunque, della tendenziale espansione delle garanzie e della stessa effettività dei meccanismi di tutela dei diritti fondamentali all’interno degli Stati parti della Convenzione.
La pronuncia in esame, dunque, pur senza prendere posizione sul nodo problematico dell’eventuale incompatibilità convenzionale per carenza di tassatività della norma incriminatrice del concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso, ed anzi ritenendola implicitamente esclusa quanto meno a partire dalla data della prima pronuncia delle Sezioni Unite, ne ha collegato l’insufficiente chiarezza e prevedibilità della base legale alla risalente esistenza di un contrasto giurisprudenziale la cui risoluzione, tuttavia, era significativamente incentrata, all’epoca dei fatti, su un’alternativa decisoria (partecipazione o concorso esterno) che in ogni caso presupponeva, come si è visto, la rilevanza penale della condotta.
Sul piano generale, le conseguenze di tale pronuncia risulteranno visibili, con ogni probabilità, nella rinnovata sensibilità per la ricostruzione (sia pure problematica) di una nozione di prevedibilità allargata al tendenziale “consolidamento” dei risultati dell’interpretazione giurisprudenziale (sia essa “interna” o “esterna”, ma da conformare all’ordimento interno), oltre che in un contestuale impulso alla ricerca di soluzioni interpretative orientate nel senso di una feconda combinazione di prospettive assiologiche sia costituzionalmente che convenzionalmente conformi in materia di legalità penale.
Al riguardo, tuttavia, come si è osservato20, non sembra possibile separare il piano, pur importante, di una nozione di prevedibilità legata alla stabilizzazione giurisprudenziale da quello, ad esso strettamente connesso, della fondamentale esigenza di un preventivo aggancio all’elemento cardine dell’ordinamento italiano, quello, cioè, che dà forma e struttura al sistema delle garanzie e che, anche in una prospettiva di integrazione europea del modello di legalità, continua ad essere rappresentato dal principio costituzionale della riserva di legge.
Basti solo richiamare, al riguardo, i problemi di coerenza ed omogeneità che lo stesso sviluppo giurisprudenziale della C. eur. dir. uomo può di volta in volta determinare, a seconda del rilievo assegnato alle peculiarità della situazione concreta: nel 1995, ad es., in un caso celeberrimo (S.W. c. Inghilterra), la C. eur. dir. uomo giustificò l’overruling che qualificava come violenza sessuale i rapporti sessuali non consensuali con la moglie, nonostante fino a quel momento fossero stati ritenuti adempimento del debito coniugale. La Corte infatti ritenne che S.W. potesse prevedere la condanna nonostante la giurisprudenza inglese fosse compatta nell’affermare la liceità della sua condotta, mentre nel caso in questione l’Italia è stata condannata sebbene la situazione fosse molto più dubbia in presenza di una giurisprudenza contrastante21.
3.1 I possibili rimedi interni
Infine, con riferimento ai nuovi scenari che sembrano aprirsi sulla vicenda processuale in esame, pur trattandosi di un caso in cui la C. eur. dir. uomo ha dichiarato la violazione di un diritto sostanziale, il rimedio interno più appropriato, nella perdurante assenza di specifici meccanismi normativi, potrebbe essere individuato in quello della revisione (ex artt. 630 ss. c.p.p.), che a seguito della sentenza 7.4.2011, n. 113 della Corte costituzionale può essere oggi attivato anche al fine di conseguire l’eventuale riapertura del processo penale, quando ciò sia necessario per conformarsi, appunto, al dictum di una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo (cd. revisione “europea”).
Non solo, infatti, gli esiti del giudizio di revisione europea possono essere più ampi rispetto a quelli della revisione ordinaria, ma il nuovo istituto introduce un meccanismo che consente di rimediare, post iudicatum, sia ad errores in procedendo che abbiano determinato la non equità della procedura e siano stati ritenuti idonei a condizionare la decisione conclusiva del processo, sia all’eventuale correzione di errori di diritto in cui siano incorsi i giudici nazionali nell’applicare norme interne in violazione dei diritti sostanziali consacrati a livello convenzionale22.
Il ricorso a tale modello processuale, tuttavia, dovrebbe essere consentito solo nelle ipotesi in cui, per la riparazione della violazione, si renda necessaria un’ulteriore attività cognitiva del giudice, ossia quando i margini di discrezionalità del giudizio interno risultino tali da richiedere una complessiva rivalutazione del caso23, laddove, nella vicenda in esame, il procedimento di revisione potrebbe rivelarsi un rimedio non necessario, o comunque eccessivamente complesso, per la mera rimozione di una condanna illegittima, salvo il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario che ne seguirebbe ai sensi dell’art. 643, co.1, c.p.p.
V’è inoltre da osservare che alla rimozione della sentenza di condanna non sembra dover automaticamente conseguire, a fronte di tale evenienza procedimentale, una pronunzia di proscioglimento dell’imputato (fermo restando il divieto di reformatio in pejus derivante dal principio secondo cui la revisione può essere solo a favore del condannato, ex art. 629 c.p.p.24), poiché, da un lato, alla revoca della condanna potrebbe accompagnarsi un’eventuale diversa qualificazione delle condotte già accertate, e dall’altro lato, come osservato dalla Corte costituzionale, a tale modello speciale di revisione non sarebbero comunque applicabili le disposizioni ritenute inconciliabili con l’obiettivo perseguito (porre l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della violazione convenzionale), ed in primo luogo tutte quelle che indicano il proscioglimento come unico esito possibile dell’accoglimento della domanda di revisione (ad es., l’art. 637 c.p.p.).
Sembra invece problematico (arg. ex C. cost. 12.10.2012, n. 230, che ha risolto in senso negativo una questione simile quanto a ratio decidendi) un ricorso al giudice dell’esecuzione finalizzato alla revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p., sia perché lo strumento dell’incidente di esecuzione sarebbe da applicare in via analogica25, facendo riferimento quella disposizione ai soli casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, ma non a quello di declaratoria di non conformità alla Convenzione di un orientamento giurisprudenziale, sia, soprattutto, in ragione del fatto che, quando la pena ritenuta convenzionalmente illegittima è stata integralmente espiata, verrebbe meno, per l’estinzione del rapporto esecutivo, la possibilità stessa di una soddisfacente restitutio in integrum26.
Problemi in parte analoghi si pongono per coloro che si trovino ancora in stato di detenzione per effetto di una condanna relativa a fatti commessi prima del 1994, poiché il rimedio dell’incidente di esecuzione per interrompere l’esecuzione della pena, pur ammissibile nella concorrenza dei presupposti individuati dalle Sezioni Unite con le recenti sentenze “Ercolano” e “Gatto”27, potrebbe imporre l’esigenza di una complessiva rivalutazione delle peculiarità del caso di specie, ivi comprese le questioni di merito attinenti alla esatta qualificazione giuridica delle condotte, ai fini della modifica della commisurazione della pena.
1 Cass., S.U., 5.10.1994, n. 16, Demitry, in CED rv. n. 199386.
2 C. eur. dir. uomo, 21.10.2013, Del Rio Prada c. Spagna, parr.7780; Id., 27.1.2015, Rohlena c. Repubblica ceca, par. 50.
3 Cass., 8.1.2008, n. 542, Contrada.
4 Nicosia, E., Il caso Contrada e il concorso esterno in associazione mafiosa davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, 21.5.2015, in www.sidiisil.org, 3 ss.
5 Sui contenuti della legalità convenzionale v. Manes, V., Sub art. 7, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. BartoleP. De SenaV. Zagrebelsky, Padova, 2012, 278 ss.
6 Zagrebelsky, V., La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in www.ius17@unibo.it, n. 2, 2008, 4 ss.
7 C. eur. dir. uomo, 29.3.2006, Achour c. Francia, par. 42; v., inoltre, C. eur. dir. uomo, 25. 3.1983, Silver c. Regno Unito, par. 87.
8 Esposito, A., Il diritto penale “flessibile”. Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Torino, 2008, 323 ss.
9 De Amicis, G., Il principio di legalità penale nella giurisprudenza delle Corti europee, in I Quaderni europei (Università di Catania), n. 14, 2009, 5 ss.
10 C. eur. dir. uomo, 26.4.1979, Sunday Times c. Regno Unito, par. 49.
11 C. eur. dir. uomo, 25.5.1993, Kokkinakis c. Grecia, par. 52; 15.11.1996, Cantoni c. Francia, par. 29; 22.11.1995, SW c. Regno Unito, par. 36; 8.7.1999, Baskaya e Okcuoglu c. Turchia, par. 36; 22.6.2000, Coeme c. Belgio, par. 145; 10.10.2006, Pessino c. Francia, parr. 2835.
12 Bernardi, A., Sub art. 7, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole-B. Conforti-G. Raimondi, Padova, 2001, 261 ss.
13 C. eur. dir. uomo, 30.3.2004, Radio France c. Francia, par. 20.
14 Cass. pen., 4.8.2015, n. 34147, Perego.
15 Marino, G., La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in www.penalecontemporaneo.it, 3.7.2015, 11 ss.
16 C. cost., 26.3.2015, n. 48.
17 Nicosia, E., Il caso Contrada, cit., 3.
18 Cass. pen., 27.11.1968, n. 1569, Muther, in CED rv. n. 111439, in relazione agli art. 110 e 305 c.p.
19 Così, Nicosia, E., op. cit., 3; v., inoltre, Marino, G., La presunta violazione, cit., 13 ss.
20 Pulitanò, D., Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in www.penalecontemporaneo.it, 13.7.2015, 11; Palazzo, F., La sentneza “Contrada” e i cortocircuiti della legalità, in Dir. pen. e processo, 2015, n. 9, 1061 ss.
21 Di Giovine, O., Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale, in www.penalecontemporaneo.it, 12.6.2015, 9.
22 Troisi, P., Flessibilità del giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali, in www.penalecontemporaneo.it, 2.4.2015,
15.
23 Grasso, G. Giuffrida, F., L’incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale, in www.penalecontemporaneo.it, 25.5.2015, 45.
24 In tema Nicosia, E., op. cit., 4.
25 In tal senso, Nicosia, E., op. loc. ult. cit., 4; v., inoltre, Giordano, E. S., Il concorso esterno al vaglio della Corte Edu: prime riflessioni sulla sentenza Contrada contro Italia, in Arch. pen., 2015, 2, 21.
26 Grasso, G. Giuffrida, F., L’incidenza sul giudicato, cit., 45, che ipotizzano una interpretazione estensiva della normativa interna in tema di riabilitazione.
27 Cass., S. U., 24.10.2013, n. 18821, Ercolano, in CED rv. n. 258651; Cass., S.U., 29.5.2014, n. 42858, Gatto, in CED rv. n. 260696.