LEGALIZZAZIONE
. È una formalità con la quale un pubblico ufficiale, nei limiti della propria competenza, attesta la veridicità della firma di un altro pubblico ufficiale, nonché la qualità di questo, in un atto destinato ad avere effetti giuridici, ovvero attesta che l'atto stesso, al quale egli appone la propria sottoscrizione, è autentico. Sotto tale aspetto, la legalizzazione è la prova dell'autenticità di un atto. La legalizzazione attiene alla forma estrinseca dell'atto, ma non ne infirma né sana la nullità intrinseca; di guisa che il valore sostanziale dell'atto è concetto completamente indipendente da questo sigillo esteriore che la legalizzazione, fatta a norma di legge, vale a imprimergli.
Non è possibile chiedere la legalizzazione se non di atti autentici ovvero di scritture private in cui le firme, che le parti private vi apposero, abbiano ricevuto l'autenticazione a opera di altro pubblico ufficiale. La legalizzazione si può richiedere per atti destinati a produrre i loro effetti nell'interno dello stato e per atti destinati all'estero. Nel primo caso, la legalizzazione data ha valore per tutto il regno. Le firme dei notai e dei conservatori delle ipoteche, quando gli atti devono essere prodotti fuori distretto, sono autenticate dai funzionarî dell'ordine giudiziario; gli atti da prodursi fuori del regno d'Italia sono legalizzati prima dall'ordine giudiziario e quindi dal Ministero degli esteri; i consoli legalizzano gli atti che, dal paese dove le parti e il console risiedono, debbono valere e prodursi innanzi alle autorità nazionali e legalizzano altresì gli atti provenienti dallo stato italiano che si devono produrre innanzi alle autorità straniere. Ai podestà compete la legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati dai medici e chirurghi esercenti nel territorio del comune.