LEGATI
. Diritto pubblico romano. - Nel diritto pubblico romano sono legati gl'inviati dal senato, poi dall'imperatore, alle comunità indipendenti (o da queste a Roma): e così pure gl'inviati ai magistrati romani occupati lontano da Roma (o da costoro inviati a Roma), nonché coloro che accompagnano gli alti magistrati per coadiuvarli o rappresentarli. Così ancora nell'epoca repubblicana si trova una commissione di legati, rappresentanti del senato, che coadiuva il magistrato nel comando e nell'organizzazione della provincia; e gli stessi ritroviamo accanto al governatore della provincia, del quale sono luogotenenti. Dapprima essi non hanno imperium proprio: ma nel 67 a. C. la lex Gabinia attribuì a Pompeo il potere di conferire ai comandanti in sottordine da lui nominati per la guerra contro i pirati un proprio imperium (legati pro praetore). I legati pro praetore continuano nell'età imperiale; nelle provincie senatorie sono aiutanti del governatore; in quelle imperiali, poiché l'imperatore non dirige personalmente la provincia, il legato (legatus Augusti pro praetore) ne è il governatore. Come tale, ha in generale la competenza dei governatori delle provincie senatorie, è sempre di grado senatorio e dura in carica finché piace all'imperatore; ha il comando delle milizie e ha in sottordine uno o più legati legionis. Nella monarchia dioclezianeo-costantiniana, con la distinzione tra provincie imperiali e senatorie, scompaiono i legati Augusti pro praetore e restano soltanto i legati ausiliarî dei governatori, che hanno il titolo di proconsole. Legati erano anche detti i plenipotenziarî incaricati di conchiudere trattati fra il popolo romano e i popoli stranieri, come anche i 10 (o talvolta 5) senatori che, conchiusa la pace con uno stato nemico, costituivano la commissione inviata dal senato per presiedere all'esecuzione delle condizioni convenute. Nelle provincie troviamo i legati ad census accipiendos, i legati iuridici e altri di minore importanza. Infine sono legati, nell'età imperiale, gl'inviati dalle città della provincia all'assemblea provinciale, e gl'inviati da questa all'imperatore.
Bibl.: Th. Mommsen, Röm. Staatsrecht, II, 3ª ed., Lipsia 1887, pp. 244 segg., 675 segg.; J. Marquardt, Röm. Staatsverwaltung, I, Lipsia 1881, 2ª ed., p. 550 segg.; O. Karlowa, Röm. Rechtsgesch., I, Lipsia 1885, p. 569; R. Cagnat, in Daremberg e Saglio, Dict. d'antiq., III, ii, col. 1046; Premerstein, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., XII, col. 1133 segg.; L. Siciliani-Villanueva, in Digesto ital.; S. Solazzi, in Arch. giur., C (1928), p. 3 segg.
I legati pontificl. - Legato pontificio è il rappresentante del papa con poteri ecclesiastici presso i vescovi; con poteri civili ed ecclesiastici insieme presso i sovrani. Fino dal sec. IV era legato pontificio l'apocrisiarius o responsalis (l'arcicappellano dei Carolini). Le lettere di S. Gregorio Magno, a suo tempo apocrisiario egli stesso, e di S. Leone I ci fanno conoscere i poteri di questi legati nei concilî generali e nei sinodi diocesani. La lotta degl'iconoclasti e le vicende politiche fecero scomparire questa carica. Quasi contemporaneamente si hanno notizie dei cosiddetti legati nati o stabili, derivati dai vicarii apostolici, costituiti da S. Damaso e da Siricio (il più antico esempio è costituito dall'arcivescovo di Tessalonica). Questi legati dovevano sorvegliare il mantenimento della fede e della disciplina ecclesiastica in certe sedi vescovili; l'istituzione passò in Francia (Arles, Sens, Lione), in Spagna (Tarragona, Siviglia, Toledo), in Germania (Treviri, Salisburgo), in Italia (Pisa), in Inghilterra (Canterbury). In queste sedi i vescovi erano di diritto legati nati, e avevano facoltà speciali di visitare diocesi e provincie poste sotto la loro giurisdizione, esamînare candidati ai vescovati, ecc. Straordinaria fu la legazione accordata da Alessandro II a Enrico III d'Inghilterra. In seguito i privilegi dei legati nati rimasero soltanto formali, come il privilegio d'indossare la porpora cardinalizia per l'arcivescovo di Salisburgo. Nel sec. X, a similitudine dei missi dominici, si hanno i legati missi, cioè personaggi ecclesiastici di cui il papa si serviva per arginare la corruzione accentuatasi in questo secolo e nel successivo; verso la fine del sec. XII i poteri dei legati missi crescono con la potenza del papato. Furono legati missi prelati che in nome del papa presiedevano funzioni religiose, come battesimi reali; oppure erano incaricati di atti speciali, l'apertura delle porte sante delle basiliche, a eccezione di quella di San Pietro, e anche del governo di provincie e circoscrizioni territoriali soggette alla S. Sede (Bologna, Urbino, ecc.); prima, nel sec. XI, c'erano i generales in provincia legati, per lo più cardinali che esercitavano il loro incarico solo dentro i confini d'Italia. Nel sec. XI compaiono i legati missi cum potestate a latere o semplicemente legati a latere (pontificis), che dovevano essere cardinali unicamente, e si chiamavano a latere perché membri del senato o del consiglio pontificio (altri credono che il termine derivasse dal fatto che ricevevano le insegne stando alla presenza, al lato, del papa). Questi legati a latere sono tuttora mandati per missioni di straordînaria importanza, o a presiedere in nome del papa adunanze religiose, congressi eucaristici, ecc. Hanno una piccola corte con un datario, per lo più un uditore di Rota, che per l'esercizio della sua giurisdizione dispone di ufficiali subalterni: i legati a latere hanno il diritto di farsi precedere dalla croce, e nessun patriarca o vescovo può impartire la benedizione alla loro presenza senza speciale loro permesso. Altri poteri liturgici e giuridici sono determinati dalle Decretali e dal Concilio di Trento. Sono note le relazioni ufficiali delle fastose legazioni dei cardinali Carlo Barberini a Filippo V di Spagna e Flavio Chigi a Luigi XIV. L'istituto dei legati pontifici fu in gran parte sostituito dai nunzî e dalle nunziature apostoliche stabili dal sec. XV in poi.
Bibl.: G. F. De la Torre, De auctoritate... legati a latere, Roma 1656; F. X. Wernz, Jus Decr., Roma 1905; G. Moroni, Dizion. di erudizione storico-eccles., s. v. Legato; Schulte, in Buchberger, Kirchliches Handlexikon, ed., 1912, p. 597; B. Cerretti, in The catholic Encycl., s. v. Legato; A. Pieper, Zur Entstehungsgesch. der Ständigen Nuntiaturen, Frinurgo 1894; I. Friedländer, Die päpstlichen Legaten in Deutschland u. Italien am Ende des XII. Jahr. (1189-1198), nella coll. Historische Studien dell'Ebering, CLXXVII, Berlino 1928.