Biagi, legge
Riforma del mercato del lavoro che si è concretizzata con la l. 30/2003. Il nome comunemente attribuito a tale riforma fa riferimento al giuslavorista M. Biagi, ispiratore della legge e assassinato dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002.
La necessità di una riforma del mercato del lavoro traeva origine dalle trasformazioni economiche degli ultimi decenni del 20° sec., che hanno determinato l’esigenza di una maggiore flessibilità. Le finalità della legge B., che ha proseguito il processo di modernizzazione iniziato con la l. 196/1997 (il cosiddetto pacchetto Treu), sono quelle di fornire alle imprese migliori strumenti di gestione del personale, promuovere il lavoro regolare anche attraverso l’introduzione di nuove figure professionali, riorganizzare i servizi all’impiego per promuovere l’incontro fra domanda e offerta e offrire al lavoratore sufficienti tutele e diritti nelle situazioni di maggiore flessibilità e nei contratti atipici. In particolare, la legge B. ha sostituito il contratto di fornitura di lavoro temporaneo con la somministrazione di lavoro, dettando una disciplina generale sulla fornitura professionale di manodopera; ha sostituito il contratto di formazione e lavoro con il contratto di inserimento, finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti più deboli, e ha ridisegnato la disciplina del lavoro a tempo parziale. Ha inoltre introdotto il contratto di lavoro intermittente (job on call), con il quale l’impiegato/operaio mette a disposizione del datore di lavoro la propria opera per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, e quello di lavoro ripartito (job sharing), con il quale un’unica e identica obbligazione viene ripartita fra due lavoratori legati da un vincolo di solidarietà; infine, ha sostituito il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoro a progetto, allo scopo di limitarne la scorrettezza dell’utilizzo (➔ atipico), e ha introdotto la regolamentazione del lavoro occasionale accessorio, che offre la possibilità a taluni soggetti di svolgere occasionalmente alcune prestazioni lavorative.