legge di assestamento
Legge presentata dal governo a metà dell’esercizio finanziario (entro il 30 giugno), per variare gli stanziamenti di entrata e di spesa iscritti nel bilancio dello Stato, recependo altresì le variazioni già apportate agli stanziamenti stessi mediante atti amministrativi nella prima parte dell’anno. Con tale l. si definisce poi l’effettiva consistenza dei residui attivi e passivi, accertata in sede di rendiconto relativo all’esercizio finanziario precedente, che viene presentato contestualmente.
Coerentemente con l’impostazione adottata per il bilancio dello Stato, anche la l. di a. è ritenuta ‘meramente formale’, tale cioè da non poter introdurre variazioni alla legislazione sostanziale di entrata e di spesa sottostante ai vari assestamenti. La riforma della l. di contabilità approvata nel 2009 (l. 196) ha peraltro ampliato la portata dell’a., attribuendo al governo la possibilità di apportare variazioni compensative alle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili con gli stessi limiti previsti per la legge di bilancio (➔).
La riforma del 2009 ha confermato l’obbligatorietà della presentazione dell’a. di bilancio ciascun anno, escludendo di trasformare tale strumento in una semplice facoltà del governo, non vincolata alla presentazione entro una certa data.