FUFIA CANINIA, LEGGE
. Rogata dai consoli L. Caninio Gallo e C. Fufio Gemino nel 2 d. C., limitava la libertà delle manomissioni testamentarie, ripristinata poi da Giustiniano nel 528 (Inst., I, 7, de lege F. C. sublata; VII, 3, de lege F. C. tollenda, 1).
Escludendo quelli che avessero uno o due schiavi, la legge stabiliva che cento fosse il numero massimo degli schiavi da potersi manomettere e prescriveva che chi ne possedesse da 3 a 10 ne potesse manomettere la metà, da 10 a 30 un terzo, da 30 a 100 un quarto, oltre 100 un quinto; ma in guisa che su 3, due, su 12, sei, su 32, undici schiavi (e così via) potessero conseguire la manomissione. Per l'osservanza di tal limite (certus modus) diretto a frenare la nimia licentia, cagionata dalla vanità di aver solenne seguito ai funerali, la lex obbligava i manomittenti a designare nominatim gli schiavi da manomettere e determinava l'ordine di preferenza (certus ordo) nella preeedenza della designazione. A speciali senatoconsulti accenna Gaio (Inst., 1, 46), il cui testo (1, 42-46, 139; 11, 228 e 239) è con lievi modificazioni riprodotto nell'Epitome tratta ex corpore Ulpiani (1, 24) e nelle cosiddette Sententiae (1v, 14) di Paolo il quale (Dig. XXXV, 1, de cond. et demonstr., 37; L, 16. de verb. significatione, 215) dedicò a tale legge apposito libro.
Bibl.: G. Gatti, La vera data della "lex Fufia Caninia", in Bull. ist. d. r., XVIII (1906), pp. 115-17.