OVINIA, LEGGE
Legge comiziale romana. Poiché la si dice presentata ai concilî della plebe da un tribuno Ovinio, si potrebbe chiamare plebiscito. Attribuì ai censori la nomina dei senatori, lasciata per l'innanzi ai consoli, e ordinò che la scelta avesse luogo egualmente fra patrizî e plebei, a seconda delle cariche rivestite. Per effetto di leggi successive, allarganti la cerchia delle magistrature che davano accesso al senato, questo fu praticamente precluso ai cittadini che non avessero iniziato il cursus honorum. La data della legge è controversa; ma è da ritenere ch'essa non abbia potuto esser votata se non negli ultimi anni del sec. IV a. C., dopo l'ammissione dei plebei al consolato (367) e alla censura (319).
Bibl.: J. C. G. Boot, Lex Ovinia, in Versl. en Midd. Akad. d. Wetensch. Amsterdam, XI (1868), p. 28 segg.; L. Lange, De plebiscitis Ovinio et Atinio disputatio, Lipsia 1879; O. Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Lipsia 1885, p. 357 seg.; P. Willems, Le Sénat de la République romaine, 2ª ed., I, Lovanio 1885, p. 157 segg. (con la recensione di J. Merkel alla iª ed., in Zeitschr. Savigny-Stift., III [1882], p. 171 segg., e alla 2ª, ibid., VII [1886], p. 148 segg.); G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912, p. 233 seg.