QUINZIA, LEGGE
. Lex Quinctia de aquaeductibus, riportata da Frontino, De aquaeductu urbis Romae, 129. E l'unica legge romana giunta a noi integra con la praescriptio, cioè con il complesso delle indicazioni formali sulla sua presentazione e approvazione. Fu proposta dal console T. Quinzio Crispino e approvata nel Foro dal comizio tributo del popolo (questo dato della praescriptio è molto importante per la distinzione fra assemblee tribute della plebe e assemblee tribute del popolo) il 30 giugno del 9 a. C. La legge dà le norme per la tutela degli acquedotti della città di Roma, che è affidata al curator aquarum e, in mancanza di questo, al pretore peregrino, e commina forti pene pecuniarie ai contravventori.
Bibl.: G. Bruns e O. Gradenwitz, Fontes iuris romani antiqui, 7ª ed., Tubinga 1909, p. 113; S. Riccobono, G. Baviera e C. Ferrini, Fontes iuris romani, Firenze 1909, p. 119; G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Milano 1912, p. 453; P. F. Girard, Textes de droit romain, 5ª ed., Parigi 1923, p. 105, e il testo dell'ediz. di Frontino di F. Krohn, Lipsia 1922; E. Weiss, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., XII, col. 2405, e Der Rechtsschutz der röm. Wasserleitungen, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, XLV (1925), p. 87.