LEGGE (XX, p. 754)
Procedura dei disegni di legge. - Le deliberazioni legislative del Senato e della Camera dei deputati vengono concretate in disegni di legge o in proposte d'iniziativa parlamentare. Analoga è la procedura degli uni e delle altre; per queste però si aggiunge, a evitare proposte non serie o inopportune, che tre uffici della Camera, quattro del Senato, ne autorizzino preventivamente la lettura, e che la proposta, svolta poi nel giorno stabilito in seduta pubblica, sia presa in considerazione dall'assemblea. Una volta adottata tale deliberazione, seguono in tutto la procedura dei disegni di legge d'iniziativa del governo.
La tradizione subalpina conosceva soltanto un metodo per questa procedura, quello degli uffici, nei quali entrambe le assemblee si suddividevano appena aperta la sessione, e che erano rinnovabili a tempo fisso: e tale rimase nel regolamento della Camera italiana del 1868. Gli uffici, la cui costituzione era affidata alla sorte, indipendentemente dalle singole competenze, presentavano parecchi inconvenienti, ma rimasero per lungo tempo metodo esclusivo, in contrasto con l'esempio francese delle commissioni permanenti, costituite per ragione di materia.
D'altronde il sistema inglese attraeva molti degli ammiratori di quella costituzione. Onde R. Bonghi ottenne nella 2ª sessione della XVI legislatura il consenso della Camera per aggiungere alla procedura degli uffici, secondo deliberazione da prendersi dall'assemblea di volta in volta, quella delle tre letture. Dalla Camera questo nuovo sistema passò anche al Senato. Per esso, all'atto della presentazione, un ministro o un deputato poteva chiedere che di un disegno o di una proposta di legge si facessero tre letture, determinando il giorno della prima, a distanza non minore di otto giorni dalla distribuzione del testo. La prima lettura era costituita dalla discussione generale: deliberato il passaggio alla seconda lettura, il progetto era trasmesso a una commissione da eleggersi ordinariamente dagli uffici, la quale doveva presentare il nuovo testo da discutersi in seconda lettura, limitata agli articoli. La terza lettura, a intervallo sempre non minore di otto giorni, consisteva nella revisione del progetto e nella votazione a scrutinio segreto. La dichiarazione di urgenza poteva abbreviare tali termini. Ma questo sistema si risolveva in una procedura praticamente moltiplicatrice della discussione: e quindi essa andò in graduale desuetudine finché il 3 giugno 1925 fu abolita. Il Senato se ne servi sempre pochissimo e anch'esso la soppresse nella riforma regolamentare del 1929. Rimane perciò soltanto il sistema degli uffici, al quale per un certo periodo, dal 24 settembre 1920 al 29 maggio 1924, era stato sovrapposto, alla Camera dei deputati, il metodo delle commissioni permanenti, dovuto in parte all'imitazione francese, in parte a un concetto di razionale ripartizione di materia, in parte alla preponderanza di errati concetti in tema di divisione di poteri. Le commissioni permanenti ben presto invasero la competenza della giunta del bilancio e intrapresero un'incomportabile diminuzione del potere esecutivo, di cui erano diventate un controllo e un'antitesi permanente, tale da intralciarne l'azione; perciò furono, dopo breve esperimento, abolite.
Il sistema degli uffici peraltro non esclude - sia nella Camera sia nel Senato - le commissioni speciali (v. giunta: Giunte parlamentari, XVII, p. 330), né alcune commissioni permanenti per talune materie. La commissione per la politica estera, avanzo di una coordinazione con le commissioni permanenti della Camera, è stata soppressa in occasione della riforma regolamentale del 1929, ma permangono la commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi (al Senato denominata commissione di finanza) e la commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio, nonché la commissione per l'esame dei disegni di conversione in legge dei decreti legge, istituita alla Camera dei deputati nel dicembre 1927 e al Senato nel 1929.
Gli uffici erano al Senato, e alla Camera, rinnovati ogni due mesi. Il regolamento vigente sia del Senato sia della Camera ne protrae la rinnovazione ad un anno. D'altronde, l'introduzione della commissione permanente per l'esame dei disegni di conversione dei decreti legge ne riduce molto le attribuzioni.
Seguendo la procedura degli uffici, i disegni e le proposte di legge sono loro trasmessi secondo un ordine del giorno predisposto dalla presidenza dell'assemblea e a questa preannunziato in tempo per poter essere eventualmente modificato. Al Senato, quando la convocazione degli uffici sia stabilita dal presidente nel periodo di aggiornamento dei lavori dell'assemblea, il regolamento prescrive che vi sia un preavviso di almeno cinque giorni e contemporanea comunicazione dell'ordine del giorno. Ciascun ufficio esamina ciascun argomento nominando per ognuno di essi un commissario. I nove commissarî della Camera si riuniscono in una commissione, e i sette del Senato in ufficio centrale, per esaminare il disegno di legge loro rispettivamente affidato e nominare un relatore con l'incarico di presentare una relazione motivata entro il termine massimo di due mesi. In pratica la nomina dei commissarî è stata qualche volta deferita al presidente dell'assemblea.
Presentate le relazioni, queste vengono poste all'ordine del giorno dell'assemblea e discusse secondo la loro iscrizione in guisa da evitare ogni ingiusta sorpresa, salvo, per la Camera dei deputati, che con votazione segreta e a maggioranza di 3/4 si deliberi la discussione immediata di un disegno di legge non compreso tra gli iscritti, oppure ne faccia proposta il capo del governo e l'assemblea l'approvi per alzata e seduta.
La discussione si apre sul testo della commissione, se il governo non dichiari di mantenere il proprio testo, nel qual caso gli articoli della commissione sono considerati come emendamenti. Qualora sia proposta la questione sospensiva o pregiudiziale, la discussione ha inizio con lo svolgimento delle questioni stesse. Quando queste siano respinte, la discussione generale ha luogo secondo il turno di iscrizione degli oratori registrato presso la presidenza e ha termine con la votazione della chiusura, proclamata la quale dopo le dichiarazioni di voto nessuno ha più diritto di parlare, salvo che per lo svolgimento di ordini del giorno presentati prima della chiusura, e sottoscritti da almeno quindici deputati, che possono essere svolti per un tempo non eccedente i venti minuti. Ciò per la Camera dei deputati. Quanto al Senato, la limitazione per gli ordini del giorno sta in ciò che, pur potendo sempre essere svolti dal loro autore, non possono formare oggetto di discussione se non sono stati appoggiati da altri quattro senatori. Ciascuno di questi ordini del giorno potrà essere votato, se non ritirato; ma l'ordine del giorno puro e semplice a essi contrapposto può spazzarli tutti in modo da evitarne la votazione.
Approvato con o senza uno speciale ordine del giorno il passaggio alla discussione degli articoli, questi si discutono e si approvano singolarmente dopo la votazione di ciascuno degli emendamenti che siano stati presentati da almeno 24 ore, e di quelli presentati nella stessa seduta quando siano sottoscritti da dieci deputati. Al Senato gli emendamenti non possono essere messi in votazione se non sono appoggiati da almeno quattro senatori oltre al proponente. Gli emendamenti sono messi ai voti prima dell'articolo. Terminata la discussione di tutti gli articoli, si procede, se del caso, al coordinamento, che equivale all'incirca alla terza lettura per introdurre correzioni di forma o togliere contraddizioni che l'approvazione di emendamenti possa aver introdotto nel testo complessivo.
La votazione ha luogo a scrutinio segreto. Il regolamento della Camera prescrive particolarmente che essa abbia luogo subito dopo, salvo il rinvio al giorno dopo stabilito dal presidente o il rinvio a non oltre quattro giorni chiesto dal governo. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente con la formula: La Camera approva, la Camera respinge; il Senato approva, il Senato non approva.
Il disegno di legge approvato viene trasmesso al ministro competente per la presentazione all'altro ramo del parlamento, a meno che si tratti di proposta di iniziativa parlamentare o di disegno di conversione in legge di decreti legge nelle quali ipotesi viene trasmesso direttamente dall'uno all'altro ramo del parlamento, dopo la cui approvazione è dal ministro competente sottoposto alla sanzione sovrana.
Non si sa ancora della nuova Camera dei fasci e delle corporazioni se e come modificherà tale procedura, che qui si è descritta soprattutto per un'informazione retrospettiva.