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GIULIE, LEGGI

di Plinio Fraccaro - Enciclopedia Italiana (1933)
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GIULIE, LEGGI

Plinio Fraccaro

. Quasi tutte le leges Iuliae sono state rogate o da Cesare (C. Iulius Caesar) o da Augusto (C. Iulius Caesar Octavianus): fanno eccezione la lex Iulia di L. Giulio Cesare cons. 90 per la concessione della cittadinanza agli alleati Italici e alcune leggi incerte di Caligola. Ma per non poche leges Iuliae è incerto a quale dei due Iulii spettino e se certe disposizioni siano state da loro prese per mezzo di leggi comiziali o per altra via. Data poi l'abitudine dei giuristi romani d'indicare come leggi a sé capitoli separati di leggi o, viceversa, un gruppo di leggi come una legge sola, è incerto se alcune leggi Giulie stiano a sé o siano parti di altre. Per giudicare infine della legislazione di Cesare e di Augusto conviene tenere presenti le leggi rogate da altri per loro incarico (per es., Vatinio per Cesare; v. anche giulia e papia poppea, legge).

Console nel 59 a. C., Cesare rogò, per la plebe, una prima lex Iulia agraria che ordinava l'assegnazione ai cittadini poveri dell'agro demaniale, eccetto l'agro campano, e di altri terreni da acquistarsi dallo stato, e una seconda che ordinava l'assegnazione anche dell'agro campano (perciò lex campana) ai padri di più di tre figli; in favore dei cavalieri, una lex Iulia de publicanis, che rimetteva agli appaltatori delle imposte dell'Asia un terzo della somma da essi dovuta; contro il Senato, una lex Iulia repetundarum, molto importante, che regolava con nuove norme l'amministrazione provinciale e rendeva più rigorosa la procedura e le sanzioni contro i governatori rei di concussione. Una lex Iulia de actis Gn. Pompei confirmandis ratificava l'ordinamento dato da Pompeo all'Asia e una lex Iulia derege alexandrino riconosceva e dichiarava amico del popolo romano il re d'Egitto Tolomeo Aulete, che la pagò a Cesare e Pompeo 6000 talenti. Di varie altre leggi rogate da Cesare in quest'anno che innovavano rapporti di diritto pubblico o privato, non è giunta a noi precisa formulazione. Creato dittatore nel 49, Cesare, nei pochi giorni che rimase a Roma, prese, pare per via di ordinanze, misure per mitigare la grave crisi finanziaria; misure che in seguito furono, almeno in parte, approvate per legge (de pecuniis mutuis), come fu fatto per la sua concessione della cittadinanza ai Gaditani. Intensa attività legislativa spiegò Cesare dittatore nel 46. Pare che una nuova lex Iulia agraria abbia disposto assegnazioni di terre ai suoi veterani; una lex Iulia frumentaria regolò con nuovi criterî le frumentazioni; una legge vietò che gli ex-pretori e gli ex-consoli governassero le provincie per più di uno o due anni rispettivamente. Con altre leggi Cesare sancì norme sul credito (de modo credendi possidendique intra Italiam), il condono dei piccoli fitti di case, l'aumento dei pretori da 8 a 10 e dei posti nei collegi sacerdotali, limitazioni al lusso smodato delle mense e degli abbigliamenti (lex Iulia sumptuaria) e al fasto edilizio, escluse dalle decurie dei giudici i tribuni aerarii, regolò i processi (leges iudiciariae de vi e de maiestate), impose agli allevatori di reclutare almeno un terzo dei pastori fra i liberi adulti, stabilì vantaggi per i padri di numerosa prole, vietò ai cittadini fra i 20 e i 40 anni di assentarsi dall'Italia per più di tre anni senza gravi ragioni e ai figli dei senatori se non al seguito di magistrati, abolì i collegia istituiti di recente come strumenti di agitazioni politiche, impose dazî sulle merci extra-italiche. I titoli che queste leggi portano nei nostri manuali sono in genere ricostruiti dai dotti moderni. Il fr. di legge conservato nelle tavole d'Eraclea (XIV, p. 175) è ritenuto da molti una lex Iulia municipalis di Cesare: qualcuno la crede una delle leges Iuliae pubblicate da Antonio in base alla sua legge de actis Caesaris confirmandis.

L'attività legislativa di Augusto vien fatta cominciare nel 41 con una legge (o ordinanza?) sui piccoli fitti. Agli anni che seguirono la battaglia di Azio (31), va assegnata la lex Iulia de agris adsignandis et coloniis deducendis, per i veterani; al 22 si colloca una lei Iulia de suffragiis nei processi contumaciali; una legge che, come quella di Cesare, aboliva i collegia è posta da alcuni al 22, da altri al 7 a. C. Al 18 a. C. spettano: la lex Iulia de maritandis ordinibus (v. Giulia e papia poppea, legge), preceduta forse dalla cosiddetta lex Iulia miscella del 28; alcuni ritengono che ne fosse un capitolo la lex Iulia de adulteriis coërcendis. Allo stesso anno si attribuiscono di solito la lex Iulia sumptuaria (della quale erano forse capitoli la lex Iulia de vestitu et habitu e la supposta lex Iulia de modo aedificiorum) e la lex Iulia de annona, che il Mommsen attribuiva invece a Cesare, contro gli speculatori al rialzo delle derrate. In ogni caso Augusto regolò in quell'anno le frumentazioni. Coloro che non ritengono col Mommsen che la lex Iulia iudiciorum publicorum et privatorum (o lex Iulia iud. publ. e lex Iulia iud. priv. o leges Iuliae iudiciariae) sia, o siano, la stessa cosa delle leges iudiciariae di Cesare e queste delle leges Iuliae de vi publica e de vi privata (per quanto Macrobio citi le leges iud. di Augusto), collocano in genere nel 17 a. C. queste leggi, con le quali Augusto avrebbe regolato tutta la materia dei giudizî criminali e civili; e distinguono anche le leges Iulia de vi publica e Iulia de vi privata, che attribuiscono ad Augusto, dalle leggi de vi e de maiestate di Cesare. La lex Iulia de cessione bonorum è da alcuni ritenuta parte di una delle leges iudiciorum, da altri autonoma e di data incerta, al pari della lex Iulia de tutela, che alcuni ritengono tutt'uno con la lex Titia, con la quale è sempre citata, altri parte della lex de provinciis di Cesare. Del 5 o 6 d. C. è la lex Iulia de vicesima hereditatum a favore dell'erario militare. Incerta è la data della lex Iulia de maiestate ldell'8 a. C.?), che il Mommsen attribuisce ad Augusto, altri a Cesare (ambedue possono aver legiferato sullo stesso argomento), e della lex Iulia peculatus, de sacrilegiis et de residuis, che alcuni fanno una legge unica, mentre altri pensano a una lex de residuis a sé. È infine dubbio se Augusto abbia con leggi comiziali o con altri mezzi stabilito i posti a teatro per le varie categorie di cittadini (cosiddetta lex Iulia theatralis anteriore al 4 d. C.), le norme sulle candidature alle eariche (lex Iulia de magistratibus) e il regolamento per i lavori del senato (lex de senatu).

Bibl.: Vedi in generale: G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912 (estr. Encicl. giur. ital.). Sulle leggi di Cesare: E. Meyer, Caesar Monarchie und das Principat des Pompeius, 3ª ed., Stoccarda 1922, pp. 62 segg., 364 segg., 410 segg. Per le questioni sulle leggi Iuliae iudiciariae: Th. Mommsen, Strafrecht, p. 128 (trad. franc., Droit pénal romain, I, Parigi 1907, p. 148); P. F. Girard, in Zeitschr. d. Savigny-Stift f. Rechtsgesch., XXXIV (1913), p. 295 segg. e J. Coroï, La violence en droit criminel romain, Parigi 1915; Pauly-Wissowa, Real-Encycl., XII, 1925, s. v.; M. Cary, Journal of Roman Studies, XIX (1929), p. 113.

Vedi anche
Gneo Pompèo Magno Pompèo Magno, Gneo (lat. Cn. Pompeius Magnus). - Generale e uomo politico romano (n. 106 - m. 48 a. C.). A 17 anni partecipò col padre, il console Gn. Pompeo Strabone, alla guerra sociale, dalla parte di Silla, contro Mario e Cinna. Nell'81 trionfò a Roma ed ebbe il titolo di Magnus. Dal 76 al 71 tenne ... Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto (lat. C. Octavius; dopo l'adozione da parte di Cesare: C. Iulius Caesar Octavianus; dal 27 a. Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano il nome ufficiale è Imp. Caesar Augustus). - Primo imperatore romano (Roma 63 a.Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano - Nola 14 d.Augusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano). ... Gaio Giulio Césare Césare, Gaio Giulio (lat. C. Iulius Caesar). - Generale romano, triunviro, dittatore (Roma 100/102 - ivi 44 a. Cesare, Gaio Giulio). Nato da nobile famiglia romana, fu bandito da Silla; prestò servizio nelle province dell'Asia Minore tra l'81 e il 78, fu questore nel 70, edile nel 65, pontefice massimo ... Provincia Diritto La provincia è l’ente territoriale intermedio tra Comune e Regione. Ai sensi dell’art. 114 Cost. le Province - così come i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni – sono “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”(co. 2). A seguito della ...
Vocabolario
giùlio¹
giulio1 giùlio1 agg. [dal lat. Iulius]. – Appartenente alla gente Giulia, gente patrizia romana che, già illustre nel sec. 5° a. C., si inserì in seguito, soprattutto per opera di Cesare e di Augusto, nella leggenda delle origini troiane...
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