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POMPEIE, LEGGI

di Plinio Fraccaro - Enciclopedia Italiana (1935)
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POMPEIE, LEGGI

Plinio Fraccaro

. La gente dei Pompeii contribuì solo negli ultimi decennî della repubblica alla legislazione romana, poiché la rogatio de Q. Caecilio Metello revocando, proposta dal tribuno dell'anno 100 Q. Pompeo Rufo insieme con il collega L. Porcio Catone, non poté essere portata al voto dei comizî. Nell'89 il console Cn. Pompeo Strabone fece approvare la lex Pompeia de Transpadanis, che concedeva alle popolazioni non romane della Gallia Cisalpina sino al piede delle Alpi il diritto latino e la conseguente facoltà di giungere alla cittadinanza romana sostenendo le magistrature nelle rispettive città. Può essere qui ricordato, pur trattandosi di una lex data da un imperator in virtù di una lex rogata, il decreto dello stesso Pompeo Strabone, generale nel 90, che concedeva la cittadinanza romana a cavalieri spagnoli del suo esercito (Corp. Inscr. Lat., I, 2ª ed., n. 709 e addenda p. 714; Dessau, Inscript. selectae, n. 8888). Il console dell'88 Q. Pompeo Rufo fece approvare con Silla alcune leggi Corneliae Pompeiae (v. cornelie, leggi), il cui numero e contenuto è discusso (1. riforma dei comizî; 2. cassazione delle leggi Sulpicie; 3. obbligo di preventiva auctoritas patrum per tutte le rogazioni; 4. completamento del senato; 5. qualificazione dei capi democratici come nemici pubblici; 6. limitazione della tribunicia potestas; 7. unciaria lex sul pagamento dei debiti). L'attività legislativa di Cn. Pompeo Magno cominciò con il suo consolato del 70, nel quale egli fece approvare, con il collega M. Licinio Crasso, la lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate, che abrogò definitivamente le disposizioni di Silla contro la tribunicia potestas. In Asia egli assegnò leges (datae) alle provincie da lui organizzate; è ricordata la lex Bithyniae e quella per Amiso (Plinio, Ep., 79; 93) del 64 o 63. Console per la seconda volta nel 55, ancora con Crasso, presentò la lex Pompeia Licinia de provincia C. Iulii Caesaris, che prorogava a Cesare l'impero nella Gallia, concessogli dalla lex Vatinia del 59 per 5 anni, di altri 5; l'interpretazione di questa legge fornì il pretesto per lo scoppio della guerra civile. Propose poi da solo la lex Pompeia iudiciaria, che regolava la scelta dei giudici sottraendola all'arbitrio dei pretori (iudices iudicabunt ii quos lex ipsa non quos hominum libido delegerit: Cic., In Pis., 94); lasciò invece cadere l'idea di due leggi, una sumptuaria e un'altra che estendeva ai cavalieri la responsabilità del delitto di concussione. Al terzo consolato di Pompeo (anno 52) appartengono le leggi seguenti: 1. lex Pompeia de vi, nella quale si parlava esplicitamente de caede... in qua P. Clodius occisus esset, così che essa poté essere detta un privilegium contro Milone; 2. lex Pompeia de ambitu, contro il broglio elettorale: in ambedue queste leggi si abbreviavano i termini processuali e si aggravavano le pene comminate dalle leggi precedenti. Vengono poi due leggi importanti per i rapporti di Pompeo con Cesare: 3. lex Pompeia de provinciis consularibus, che trasformava in legge un senatoconsulto del 53, il quale disponeva che gli ex-consoli e pretori avrebbero assunto il governo delle loro provincie solo 5 anni dopo avere sostenuto le cariche in Roma; 4. lex Pompeia de iure magistratuum, legge di carattere generale sui magistrati, della quale sappiamo solo che richiedeva la presenza in Roma degli aspiranti alle cariche; Pompeo vi aggiunse poi una clausola, che escludeva Cesare. È incerta l'epoca (55 o 52?) della lex Pompeia de parricidis, che estendeva il concetto del parricidio all'uccisione dei parenti fino a un certo grado, dei patroni, dei fidanzati e ne regolava la punizione. Pare che alla pena tradizionale del culleus sostituisse l'aquae et igni interdictio (v. il titolo XLVIII, 9 del Digesto e Paolo, Sent., V, 24).

Bibl.: G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Milano 1912 (estratto Encicl. giur. ital.), pp. 332, 342 (per le leggi Corneliae Pompeiae cfr. J. Carcopino, Sylla, Parigi 1931, p. 34), 369, 404, 410; da rettificarsi per le leggi di Pompeo Magno con E. Meyer, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, 3ª ed., Stoccarda 1922, pp. 160, 230; The Cambridge Ancient History, IX, Cambridge 1932, pp. 336, 615, 625.

Vocabolario
pompeiano¹
pompeiano1 pompeiano1 agg. e s. m. (f. -a) [dal lat. Pompeianus, der. di Pompeii -orum «Pompei»]. – Di Pompei, città antica e odierno centro in provincia di Napoli, presso le pendici orientali del Vesuvio. Con riferimento all’antica città...
abroga-leggi
abroga-leggi agg. inv. Che si propone di abolire leggi superflue o superate. ◆ Una legge «abroga-leggi» e testi unici per alleggerire «il peso delle 70 mila leggi che gravano sulla pubblica amministrazione e complicano i rapporti tra i...
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