TIZIE, LEGGI
. Conosciamo la data e i proponenti delle seguenti tre leggi Tizie:1. Plebiscito agrario (lex de agris dividendis populo) del tribuno della plebe dell'anno 99 a. C. Sex. Titius, fieramente combattuto da altri tribuni e dal console M. Antonio, annullato dal senato perché votato nonostante gli auspici contrarî. 2. Plebiscito del trib. del 43 a. C. P. Titius, che conferiva a Lepido, Antonio e Ottaviano i poteri di triumviri rei publicae constituendae per cinque anni. 3. Plebiscito dello stesso tribuno, che privava della potestà il tribuno della plebe P. Servilio Casca, perché, contro le norme che regolavano il tribunato, aveva lasciato Roma per sottrarsi alla condanna come partecipe dell'uccisione di Cesare. Sono invece incerte le date, i proponenti e il contenuto di altre leggi Tizie: 4. lex Titia citata da Cicerone pro Murena, 18, e quindi anteriore al 63 a. C., la quale pare attribuisse a un questore una provinciae aquaria, cioè, si intende da alcuni, la gestione amministrativa degli acquedotti urbani. Ma altri ritengono invece che la legge regolasse l'attribuzione delle competenze ai questori (provinciae quaestoriae). 5. Gaio (Inst., I, 185: cfr. 194-195), Ulpiano (Regulae, 11, 18), Giustiniano (Inst., I, 20, de atil. tut., pr.), Teofilo (Parafrasi, ib.) e alcuni documenti (papiri di Ossirinco 720 e 1466 e una tavoletta cerata di provenienza egiziana) dicono che nelle provincie la datio tutoris era fatta dai governatori ex lege Iulia et Titia. Se si tratta di una legge unica, essa spetterebbe al 31, cioè all'anno in cui Augusto fu console con M. Titius; ma dai più si ritiene trattarsi di due leggi diverse, e nei frammenti del Sinai (20) è citata la sola legge Tizia. Questa, essendo sempre citata dopo la legge Giulia, parrebbe ad essa posteriore e quindi dei primi tempi dell'impero; e se Diodoro (XXXVII, 8,1-4) e Cicerone (Verrine, II,1, 146) accennano al fatto che i pretori siciliani avevano la datio tutoris nella prima metà del sec. I a. C., non é necessario supporre l'avessero ex lege Titia. 6. Ausonio, epigr., 92 P. (89) dice che un giureconsulto cui vivit adultera coniunx,... semivir ipse Scantiniam metuens non metuit Titiam (sott. legem).
La lex Scantinia de nefanda Venere puniva gli atti immorali commessi su un ingenuo e pare che la lex Titia si riferisse alla stessa materia. 7. Marciano in Dig., XI, 5, de aleator., 3, dice che nei giuochi i quali richiedevano valore personale si poteva scommettere, e ciò ex lege Titia et Publicia et Cornelia. Null'altro si sa di queste leggi, delle quali la terza era forse di Silla.
Bibl.: G. Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano 1912 (estr. dall'Enciclopedia giuridica italiana); E. Cuq, in Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités, III, p. 1165; G. Niccolini, Fasti dei Tribuni della plebe, Milano 1934. Per il n. 5, v. F. Maroi, in Aegyptus, I (1920), p. 148.