legittimo impedimento
legìttimo impediménto locuz. sost. m. – Incolpevole situazione di fatto che, avendo natura assoluta e attuale, non lascia al soggetto alcuna possibilità di comparire al processo penale che lo riguarda. Non rilevano, quindi, quelle situazioni che, ancorché attuali, permettano tuttavia all'imputato di partecipare all'udienza (da intendersi come evento inquadrabile e circoscrivibile in un limitato lasso temporale), né quelle che, pur avendo carattere assoluto, si collocano in un momento antecedente all'udienza, essendo cessata la causa impeditiva (o la sua insuperabilità) al momento della stessa. Uno degli aspetti ontologicamente collegati al diritto di difesa si realizza infatti con la partecipazione cosciente al processo, a cui corrisponde il dovere, da parte dell’autorità giudiziaria, di adoperarsi, in primis, affinché ciò avvenga. Ovviamente, ai fini della valutazione di legittimità di un impedimento è necessario che l’imputato assente sia stato regolarmente citato a comparire all’udienza e abbia avuto effettiva cognizione della stessa. Per questo motivo, il giudice è obbligato a espletare una verifica rigorosa circa la consapevolezza dell’imputato, anche nel caso in cui appaia probabile che questi non abbia avuto notizia della fissazione dell’udienza. Sulla base di questo preliminare accertamento la legge individua poi, astrattamente, tre ipotesi in cui è dato 'giustificare' l’impossibilità a presenziare dell’imputato: caso fortuito (evento impeditivo non previsto né prevedibile derivante da cause esterne), forza maggiore (ostacolo di ampia portata tale da non poter fare resistenza) e, appunto, l. i. (impossibilità a essere presente di carattere attuale e assoluto). Quest’ultimo istituto ha, in tempi recenti, assunto un rilievo, anche mediatico, del tutto peculiare, a seguito del suo intrecciarsi con note vicende giudiziarie che hanno interessato Silvio Berlusconi, quando ricopriva la carica di presidente del Consiglio. A seguito delle declaratorie di incostituzionalità che colpirono quella sorta di (v.) processuali in favore delle più alte cariche dello Stato previste dai cosiddetti lodi (Schifani e Alfano), con la l. 51/2010 fu, infatti, introdotta una speciale ipotesi di l. i. in favore del presidente del Consiglio e dei singoli ministri. Motivata dalla dichiarata finalità di garantire sia il sereno svolgimento delle funzioni di governo, sia l’equilibrio tra il potere politico e quello giudiziario, la disciplina prevedeva che il concomitante esercizio dell’attività di governo, attestato dall’interessato, oltre a costituire un l. i. a comparire alle udienze, su cui era preclusa ogni valutazione da parte del giudice, consentisse anche di chiedere, nel caso di impedimento continuativo, il rinvio del processo per un tempo non superiore a sei mesi. Anche questa norma è stata però dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. 29/2011), in quanto, a giudizio della Consulta, il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. impone che anche nel caso dell'impedimento a comparire derivante dall'esercizio delle funzioni di governo, la legittimità dell’impedimento deve essere valutata dal giudice caso per caso, come avviene per qualsiasi imputato.