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LESA MAESTÀ

di Vincenzo ARANGIO-RUIZ - Enciclopedia Italiana (1933)
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LESA MAESTÀ

Vincenzo ARANGIO-RUIZ

. È per eccellenza il nome del delitto politico. Pare che le origini vadano cercate, anziché nell'antica perduellio (alto tradimento), nei processi contro gli ex magistrati della repubblica romana davanti al tribunale dei tribuni: infatti, il nome di maiestas era riservato dapprima allo specialissimo potere di veto (intercessio) spettante al tribunato della plebe. Appunto a questo criterio dovevano essere ispirate le prime leggi de maiestate, cioè l'Apuleia di Saturnino (103 a. C.) e la Varia (90). Ma la legge Cornelia di L. Silla (81) riporta l'attributo di maiestas allo stato e a tutti i suoi rappresentanti; e secondo Cicerone (de invent. 2, 17, 53) il crimen immunitae maiestatis (che poi si chiamò crimen maiesiatis senz'altro) è un "de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare". La materia fu di nuovo regolata dala legge Giulia di Augusto (8 a. C.), in modo da assorbire completamente anche la casistica della perduellio.

È impossibile enumerare i fatti criminosi rientranti nella maiestas: organizzare sedizioni, portar le armi contro lo stato, conservare un comando oltre la scadenza; attentare alla vita di un magistrato, uccidere gli ostaggi, disertare sono fra i principali paradigmi; ma anche ogni concussione o abuso di potere è suscettibile di essere punito come crimen maiestatis, se pure è esagerata la dichiarazione di Tacito (Ann., 3, 38), per cui "maiestatis crimen omnium accusationum complementum erat". Nel principato, prendono il primo posto gli attentati e le offese al principe e alla sua famiglia, massime nella forma di violenza contro le statue, e il rifiuto di giurare nel nome del principe, il delitto tipico imputato ai martiri cristiani. La pena, che la legge Giulia fissava nell'esilio (interdictio aquae et ignis), era rimessa all'arbitrio del principe stesso quando, anziché far convocare la giuria prevista dalla legge, avocava la cognizione direttamente a sé o ai suoi delegati: talvolta si riduceva a un'ammenda, più spesso era la morte con conseguente confisca dei beni e damnatio memoriae: una costituzione di Arcadio ed Onorio (anno 397: Cod., IX, 8, ad l. Iuliam maiestatis, 5) colpiva inoltre i discendenti con gravi incapacità di diritto pubblico e privato.

Con la stessa larga accezione il crimen laesae maiestatis fu ricevuto nei diritti dei barbari, a cominciare dai Franchi, e poi ampliato dal punto di vista del soggetto passivo secondo le esigenze dello stato feudale, in modo da comprendervi gli attentati al barone, al vescovo, al comune: anche il diritto canonico ne trasse profitto, creando accanto al crimen laesae maiestatis humanae il c. l. m. divinae. Presso i penalisti dei secoli XVI e XVII, come il Farinaccio e il Claro, si trovano fino a 45 ipotesi di lesa maestà: se ne distinguevano un primo e un secondo grado, ma senza conseguenze sensibili quanto alla pena, sempre efferata, che ricadeva su parecchie generazioni. Il processo inquisitorio previsto per il reato era assai duro, fino a togliere all'accusato ogni garanzia di difesa.

Parte dai principi riformatori del sec. XVIII un movimento per ridurre in confini precisi quello che non senza dispregio veniva chiamato "crimenlese" e per mitigarne entro certi limiti la pena.

Bibl.: P. Bisoukides, Der Hochverrat, Berlino 1903; E. Costa, Cicerone giureconsulto, 2ª ed., Bologna 1927, II, p. 84 segg.; P. Del Giudice, Il diritto penale dei popoli barbarici, in Encil. del dir. penale, di E. Pessina, I, Milano 1902, p. 337 segg.; C. Ferrini, Esposiz. storica e dottrinale del dir. pen. romano, ibid., I, p. 337 segg.; B. Kübler, Maiestas, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., XIV (1928), col. 542 segg.; J. Kuhn, Betrachtungen über Majestät und Majestätsbeleidigungen der röm. Kaiserzeit, Monaco 1901; Th. Mommsen, Droit pénal romain (trad. J. Duquesne), II, Parigi 1907, p. 233 segg.; A. Pertile, Storia del dir. italiano, 2ª ed., V, Torino 1892, p. 463 segg.; E. Pollock, Der Majestätsgedanke im römischen Recht, Lipsia 1908; D. Schiappoli, Diritto penale canonico, in Encicl. cit., I, p. 848 segg.

Vedi anche
Francesco Domenico Guerrazzi Guerrazzi ‹-zzi›, Francesco Domenico. - Scrittore e patriota (Livorno 1804 - Cecina 1873). Attivo nel movimento democratico risorgimentale, fu membro del governo rivoluzionario in Toscana (1848-49) e deputato dei Parlamenti subalpino e nazionale (1859-70). Tra le sue opere si ricorda il romanzo Battaglia ... Tibèrio Claudio Nerone Tibèrio Claudio Nerone (lat. Tiberius Claudius Nero; dopo l'adozione di Augusto, Tiberius Iulius Caesar). - Imperatore romano (n. 42 a. Tiberio Claudio Nerone - m. Capo Miseno 37 d. Tiberio Claudio Nerone). Valente generale, pacificò la Germania e tenne sotto controllo la situazione in Pannonia e Dalmazia; ... tortura Strumento punitivo – quale accessorio per es. di una sentenza che alla privazione della vita aggiunga il modo atroce della sua esecuzione – o metodo cruento di accertare responsabilità penali, a cui erano sottoposti i sospettati di reato o anche possibili testimoni che parevano reticenti. 1. Storia ... Mèdici, Lorenzo de', detto il Magnifico Mèdici, Lorenzo de', detto il Magnifico. - Figlio (Firenze 1449 - Careggi 1492) di Piero di Cosimo il Vecchio e di Lucrezia Tornabuoni, ebbe presto incarichi politici: nel 1466 entrò a far parte della balìa e del Consiglio dei Cento. Nel 1469 sposò la nobile Clarice Orsini. Alla morte del padre (2 dic. ...
Vocabolario
maestà
maesta maestà (letter. ant. maiestà, maiestade, maiestate) s. f. [dal lat. maiestas -atis, der. di maior «maggiore»]. – 1. Gravità nobile e solenne, autorità, grandezza che una cosa ha in sé o nell’aspetto, tale da ispirare riverenza o...
crimenlèṡe
crimenlese crimenlèṡe s. m. [dal lat. crimen laesae (maiestatis)]. – Nel linguaggio giur., delitto di lesa maestà (v. maestà).
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