LESIONE (XX, p. 960)
Il codice civile del 1942 ha introdotto la rescissione per lesione quale generale protezione del contraente che, versando in istato di bisogno e nel tentativo di emergerne, è indotto dall'altro contraente a stipulare una pattuizione per lui gravemente onerosa.
Il divario che distingue il nostro istituto dall'azione di rescissione della vendita immobiliare di cui all'art. 1529 del codice abrogato sta nel fatto che l'art. 1529 non prendeva in alcuna considerazione né la libertà di volere del venditore né la sua situazione economica, ma conferiva giuridica rilevanza soltanto alla iniquità del prezzo, con la conseguenza che il rimedio ivi previsto concordava con l'azione di rescissione della divisione per lesione oltre il quarto nel garantire la obiettiva conformità del prezzo pattuito e della porzione, rispettivamente, al prezzo giusto e alla quota. L'art. 1448 del codice attuale, invece, accanto al requisito obiettivo della lesione, richiede l'altro subiettivo dello stato di bisogno del contraente, il quale è collegato al primo da un insopprimibile vincolo di causalità, che l'altro contraente ne abbia approfittato per trarne vantaggio. Per l'appunto, lo sfruttamento dell'altrui bisogno che consente di porre la lesione prevista dall'art. 1448 sullo stesso piano del reato di usura (art. 644 cod. pen.) e impone, ad un tempo, di imprimerle un carattere veramente subiettivo: la rescissione, che la colpisce, garantisce la libertà del volere da agenti estranei perturbatori, e, come l'errore deve essere riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431), cui pur risalgono il dolo (art. 1439) e la violenza (art. 1435) come motivi di annullabilità del contratto, così allo svantaggio economico dell'un contraente, dominato dallo stato di bisogno, deve essere diretta la volontà dell'altro contraente che ne approfitta. La sproporzione consiste in ciò che la prestazione eseguita o promessa sia inferiore alla metà del valore al tempo del contratto: la generalità del rimedio ha sostituito al giusto prezzo il valore della prestazione.
Impedimento alla fondatezza della domanda è dato dal venire meno della lesione al tempo in cui la domanda è proposta: in tal modo, a prescindere dalla prescrizione annuale prevista dall'art. 1449, il contraente danneggiato è indotto a sperimentare, senza indugi, il rimedio, mentre l'altro contraente è tutelato contro le diminuzioni di valore della propria prestazione.
Caratteristiche specifiche dell'istituto sono: l'inapplicabilità assoluta del principio "temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum" (art. 1449, 2° comma); l'inammissibilità della convalida (art. 1451); l'inopponibilità della sentenza di accoglimento ai terzi che abbiano acquistato e conservato diritti posteriormente alla riassunzione della domanda (articoli 1452, 2652 n. 1).
Al contraente convenuto è consentito di evitare la rescissione offrendo una modificazione del contratto idonea a ricondurlo ad equità (articoli 1450, 1467).
Non possono essere rescissi i contratti aleatorî, perché ne esula il requisito dell'equilibrio tra le prestazioni.
Bibl.: A. Candian, Contributo alla dottrina dell'usura e della lesione nel diritto positivo italiano, Milano 1946.