lettera di patronage
Forma di garanzia personale, consistente in una dichiarazione che una società rilascia a favore di un finanziatore, per facilitare la concessione di credito a una società da essa controllata. La l. fornisce assicurazioni sulla solvibilità del gruppo, dichiarando, inoltre, che è intenzione della controllante comportarsi in modo da favorire il mantenimento di condizioni di equilibrio gestionale nella partecipata (dichiarazione di policy).
Non esiste una forma giuridica prestabilita per la l. di p., il cui contenuto obbligatorio dipende quindi dalle affermazioni in essa contenute. Spesso, la dichiarazione di policy risulta essere semplicemente un obbligo deontologico, assunto dalla controllante, privo di valore giuridico, tranne per la parte in cui, eventualmente, ci si impegna a non alienare la partecipazione finché il finanziamento non venga rimborsato (l. di p. debole). Altre volte, invece, le dichiarazioni (l. di p. forte) sono più impegnative, giungendo anche ad affermare che la controllante fornirà, su richiesta della banca, le risorse finanziarie necessarie alla partecipata per onorare i debiti. Nel caso in cui la l. non assuma esplicitamente la forma di una garanzia, specificamente riconosciuta dall’ordinamento positivo come una fideiussione, permane ambiguità sul suo valore giuridico, ambiguità che può essere fugata solo esaminando i termini effettivamente utilizzati nella l. stessa, per poter ravvisare la fattispecie obbligatoria eventualmente sorta. In ogni caso, si ritiene che la l. non permetta direttamente una procedura di ingiunzione, ma richieda preventivamente un giudizio per verificare l’esistenza del credito per cui si chiede il decreto ingiuntivo.