LEVIRATO (dal lat. levir "cognato")
È designata con questo nome quella legge ebraica per cui un cognato (ebraico yābhām) era non solo autorizzato, ma anche praticamente obbligato a sposare la propria cognata - contro la norma generale che proibiva il matrimonio fra cognati - quando essa era rimasta vedova e senza figli. Il primo figlio nato da tale matrimonio era reputato figlio del defunto. Il cognato tuttavia poteva rifiutare questo matrimonio; ma, in tal caso, doveva farne pubblica dichiarazione davanti alla vedova di suo fratello e agli anziani della città, ricevendone un segno di legale dispregio (Deuteronomio, XXV, 5-10). Presso gli Ebrei la legge aveva lo scopo di non lasciare estinguere le singole famiglie.
Il levirato è diffuso fra molte popolazioni primitive dell'Asia, dell'Africa, dell'Oceania, dell'America Settentrionale e Meridionale. In quanto alle sue origini, varie sono le opinioni. Secondo alcuni esso sarebbe sorto allo scopo di assicurare alla vedova e ai suoi orfani figli l'indispensabile protezione per potere vivere nelle società inferiori o barbariche. Tant'è che spesso, mentre il matrimonio è facoltativo se la vedova è sola, è obbligatorio quando la vedova ha figli. Secondo altri il levirato non sarebbe che una sopravvivenza della poliandria; ma questa ipotesi non tiene conto del fatto che, laddove esiste il levirato, esiste anche il sororato (dal latino soror), cioè il matrimonio obbligatorio della sorella della moglie defunta col vedovo cognato. Secondo un'interpretazione, che del resto è ora fortemente contrastata, l'una e l'altra costumanza rappresentano due aspetti di una sola istituzione: il matrimonio per gruppo, il quale, dissolvendosi lentamente nel corso del tempo, avrebbe dato origine all'uso di fare sposare, simultaneamente o successivamente, più sorelle a un uomo e più fratelli a una donna.
Norma fondamentale del levirato e del sororato è quella che vieta il matrimonio della vedova col fratello maggiore del defunto marito e del vedovo con la sorella maggiore della defunta moglie. Chi deve sposare è sempre il fratello o la sorella minore del coniuge premorto.
Bibl.: E. Westermarck, The history of human marriage, 4ª ed., Londra 1926; G. Maine, Ancient Law, Londra 1885; J. F. Mac Lennan, Studies in ancient history, Londra 1886; A. E. Post, Afrikanische Jurisprudenz, Lipsia 1887; J. G. Frazer, Folklore in the O. T., II, Londra 1919.