lex mercatoria
Sistema di norme e principi generali applicabili ai rapporti commerciali internazionali in alternativa al diritto statale.
La locuzione ha origine nel diritto dei mercanti dell’età medievale (l. m. o ius mercatorum), che, risultando più adatto alle esigenze dei traffici, derogava per i rapporti commerciali all’allora vigente diritto romano. In epoca moderna, l’espressione è stata utilizzata per richiamare la rinascita di un diritto universale, che trascende il diritto di creazione legislativa statale e che, diversamente, è formato da regole derivanti dalla prassi imprenditoriale e particolarmente adatte a disciplinare i rapporti commerciali al di là dei confini nazionali.
Mentre dunque in origine la l. m. nasceva per derogare alle regole del diritto comune, ossia sostanzialmente al diritto romano di fonte consuetudinaria, dando vita a un particolarismo giuridico nell’interesse dei commercianti, la nuova l. m. ha la funzione di derogare al particolarismo dei singoli diritti nazionali, per creare una uniformità nell’interesse di chi opera nel moderno mercato globale. Il concetto di l. m. è stato oggetto di notevole dibattito e produzione dottrinaria e, sebbene sia utilizzato in tutto il mondo e vi si richiamino talvolta anche organi legislativi e giudiziari (per es., nelle norme che rinviano agli ‘usi del commercio’), esso non ha necessariamente una valenza univoca e definita. Un’autorevole dottrina definisce la nuova l. m. come un «diritto creato dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati, e formato da regole destinate a disciplinare in modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti commerciali che si instaurano entro l’unità economica dei mercati» (F. Galgano, Lex mercatoria, 1998). La nuova l. m. si caratterizza dunque per essere un diritto a carattere transnazionale o ‘anazionale’ che trae origine da diverse fonti, tra cui: la diffusione di modelli contrattuali (leasing, factoring ecc.); gli usi del commercio internazionale; la giurisprudenza delle camere arbitrali internazionali. In essa rientrano, per es., le pratiche consuetudinarie sviluppatesi nei diversi settori commerciali, i formulari e i contratti tipo elaborati dalle principali associazioni di categoria, le condizioni generali di contratto predisposte da grandi società internazionali che si siano imposte come pratiche contrattuali internazionalmente uniformi. Secondo un orientamento dottrinario, la l. m. comprenderebbe, oltre ai cosiddetti usi del commercio internazionale, anche la legislazione internazionale (ossia, le varie convenzioni o leggi uniformi regolanti fattispecie tipiche del commercio internazionale), mentre secondo altri si limiterebbe alle sole norme di origine extrastatuale.
L’autonomia della l. m. come ordinamento spontaneo a sé stante, indipendente da quelli statuali nazionali e internazionali, è oggetto di dibattito dottrinario. In generale, la consistenza e la mancanza di una completezza e uno sviluppo, che consentano la certezza e la prevedibilità della l. m. nell’applicazione alle fattispecie concrete, costituiscono i maggiori ostacoli al riconoscimento della sua idoneità ad assurgere a un sistema o a un ordinamento sufficientemente omogeneo e autosufficiente (M. Bonelli, Lex mercatoria, in Digesto, Disc. Priv., Sez. Comm., IX). Tra le iniziative rilevanti in tema di l. m., l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (Unidroit) ha redatto, per la prima volta nel 1994, una compilazione della l. m. sotto il titolo Principi dei contratti commerciali internazionali. Pubblicati in diverse lingue, i Principi contengono le regole generali in materia di obbligazioni e contratto comuni ai vari sistemi giuridici esistenti e costituiscono un punto di riferimento integrativo dei diritti nazionali: possono trovare applicazione quando le parti abbiano demandato a essi, ai principi generali del diritto o alla l. m., la disciplina del proprio contratto e possono inoltre essere utilizzati nell’interpretazione o nell’integrazione degli strumenti di diritto internazionale uniforme o del diritto nazionale applicabile. Tra i destinatari sono elencati anche i legislatori nazionali e internazionali, per i quali i Principi possono fungere da modello. Ritenuti la principale fonte di cognizione della l. m., sia pure a carattere non esaustivo, in essi la l. m. appare dissolvere le differenze tra common law e civil law. Per questi motivi i Principi sono considerati un’importante iniziativa nell’ambito della elaborazione di un diritto privato comune europeo.