lex mercatoria
<lèks, -tò-> locuz. sost. f. lat. – La formula lex mercatoria (e quella, equivalente, di ius mercatorum) è stata tradizionalmente usata per designare il complesso delle regole giuridiche elaborate – a partire dal Medioevo e fino alla formazione degli stati nazionali – a opera dei mercanti e destinate a disciplinare i rapporti economici tra mercatores in modo uniforme e indipendente dalle leggi locali vigenti nel luogo dello scambio. Questa particolare forma di produzione spontanea di regulae iuris rispondeva alla duplice esigenza di disporre di strumenti giuridici adeguati al progressivo sviluppo dei traffici e di superare la frammentazione politica e il particolarismo degli ordinamenti locali mediante l’adozione di modelli dell’agire economico universalmente condivisi. È all'antica l. m. che deve ricondursi l'elaborazione di fondamentali istituti del diritto commerciale quali, tra gli altri, le assicurazioni marittime, la polizza di carico, le lettere di cambio e di credito, la cambiale. Il ruolo svolto dallo ius mercatorum è sembrato esaurirsi con la formazione degli stati nazionali e con la conseguente assunzione da parte del potere pubblico statuale del monopolio della produzione legislativa. Di una nuova l. m. si parla oggi in relazione al fenomeno della , della progressiva dilatazione spaziale dei mercati e della crisi della capacità degli ordinamenti giuridici statuali di regolare efficacemente relazioni economiche che si svolgono in ambiti più ampi ed estesi che eccedono e superano i limiti dei singoli territori nazionali. Il carattere transnazionale del mercato globale e dell’agire economico degli attori che in esso operano ha, così, riproposto l’esigenza di un diritto a vocazione tendenzialmente universale, la cui formazione non può essere affidata ai consueti, viscosi e territorialmente limitati meccanismi di produzione normativa degli Stati. A tale esigenza hanno dato risposta gli stessi operatori economici del mercato globale, creando nuove regole giuridiche funzionali al perseguimento degli interessi dai medesimi perseguiti; comunemente condivise e adottate nella prassi contrattuale; fondate sul principio della vincolatività del consenso. L’attuale ius mercatorum che ne deriva costituisce, peraltro e per il vero, il risultato dell’attività di nuovi protagonisti dello scenario giuridico: i grandi studi legali internazionali (international law firms), che assistono le imprese operanti sul mercato globale elaborando modelli contrattuali e regole di disciplina originali ed efficienti; gli arbitri e le camere arbitrali internazionali, chiamati a decidere le eventuali controversie tra operatori economici facendo applicazione della nuova l. m., uniformandone i contenuti e consolidandone i principi. Il ruolo, di fondamentale importanza, assunto da questo ceto di giuristi non trova legittimazione in alcuna norma di legge nazionale o internazionale, ma esclusivamente nella competenza tecnica, nel sapere giuridico ereditato dalla tradizione, nella capacità di affrontare le sfide proposte al diritto dalla contemporaneità.