libera circolazione delle persone
lìbera circolazióne delle persóne locuz. sost. f. – Diritto fondamentale garantito dai trattati dell’Unione Europea ai cittadini degli stati membri. Prevede l’abolizione dei controlli alle frontiere interne per i residenti nei paesi dell’Unione che vedono così riconosciuto il loro diritto di spostarsi liberamente, lavorare, studiare, stabilirsi in qualsiasi Stato membro senza subire ostacoli al loro movimento o discriminazioni fondate sulla nazionalità. I due accordi di Schengen (Accordo del 14 giugno 1985 e Convenzione applicativa del 19 giugno 1990, entrata in vigore il 26 marzo 1995) costituiscono l’atto normativo più importante nella creazione del mercato interno di libera circolazione delle persone. L’area Schengen si è estesa progressivamente a tutti i paesi membri dell’UE con l’eccezione di Regno Unito e Irlanda, che hanno scelto di non aderire agli accordi pur riservandosi di applicare, solo in parte e discrezionalmente, il principio di libera circolazione delle persone; nel caso di Cipro, Bulgaria e Romania nel 2012 permanevano ancora i controlli alle frontiere interne in attesa che il Consiglio europeo ritenesse soddisfatti i requisiti necessari per l’applicazione degli accordi di Schengen. Il principio è stato esteso anche a viaggiatori e cittadini di paesi terzi con i quali l’UE ha stretto accordi specifici; per esempio la Svizzera, che non fa parte dell’UE, ha aderito all’area Schengen (dal 2008 per i confini terrestri e dal 2009 negli aeroporti), e nel 2011 anche il Liechtenstein, come in precedenza avevano già fatto l’Islanda e la Norvegia (2001). Il principio di libera circolazione delle persone prevede anche, secondo quanto stabilito dalla Convenzione applicativa di Schengen, alcune misure per rafforzare i controlli alle frontiere esterne al fine di garantire maggiore sicurezza all’interno. Proprio per garantire l’ordine pubblico l’istituto prevede delle sospensioni temporanee, come è avvenuto in Italia in occasione delle riunioni del G8 di Genova (2001) e dell’Aquila (2009), ma una modifica in senso restrittivo del principio della libera circolazione delle persone è stata decisa dai ministri degli Interni dei paesi Schengen nel giugno 2012, quando è stato stabilito che i controlli alle frontiere interne possano venire ripristinati, per un periodo di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi, in caso di forti pressioni migratorie sui confini esterni dell’Unione.