LINCIAGGIO (ingl. lynching, Lynch law)
Termine con cui si designa comunemente l'esecuzione sommaria, da parte della folla, di delinquenti colti in flagrante o d'individui comunque ritenuti colpevoli. Il nome di legge di Lynch si applica anche a ogni forma di procedura sommaria, fuori della legalità, con cui in paesi non ancora strettamente regolati dal diritto o in periodi di anarchia gruppi di cittadini condannano e giustiziano. Di tali forme private o semiprivate di amministrazione della giustizia penale abbiamo numerosi esempî anche nella storia europea; esse sono però soprattutto frequenti negli Stati Uniti, dove, pur dando luogo a molti abusi, furono spiegabili, all'origine della colonizzazione, per reprimere il brigantaggio, e dove, nonostante il progressivo insediamento della giustizia regolare, tuttavia permangono (specie negli stati meridionali), soprattutto nei confronti di individui di razza negra (si calcola che dal 1885 al 1926 su 4250 casi di linciaggio avvenuti negli Stati Uniti, 3205 si riferiscano a Negri).
Assai discussa è l'origine del termine, da alcuni fatto derivare da linch (punire), antico verbo anglo-sassone, e da altri riportato invece a un Lynch (identificato ora con un sindaco irlandese del sec. XV, ora con un colono irlandese della Carolina meridionale o della Virginia vissuto nel sec. XVIII, ora con un giudice del sec. XVII, ecc.) che avrebbe dato un esempio tipico della possibilità di far giustizia senza ricorrere agli organi costituiti, o che si sarebbe arrogato, o avrebbe avuto dai concittadini, il compito di sbarazzare il paese degli elementi indesiderabili.
Bibl.: The real judge Lynch, in Atlantic Monthly, LXXX, viii, Boston 1901; J. E. Cutler, Lynch-law, New York 1905; National Association for the advancement of colored people, Thirty years of lynching in the United States, 1889-1918, New York 1919; J. T. Adams, Our lawless heritage, in Atlantic Monthly, CXLII (1928); Southern commission on the study of lynching, Lynchings and what they mean, Atlanta 1931.