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LIQUIDAZIONE

di Pio FEDELE - Enciclopedia Italiana - II Appendice (1949)
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LIQUIDAZIONE (XXI, p. 245; App. I, p. 796)

Pio FEDELE

Liquidazione coatta amministrativa (App. I, p. 796). - Le procedure di liquidazione amministrativa, previste da numerose leggi speciali per vaste categorie di imprese portatrici d'interessi di carattere generale e soggette a controlli amministrativi, sono state coordinate e disciplinate in seno alla legge sul fallimento, dal titolo V del r. decr. 16 marzo 1942, n. 267. L'istituto della liquidazione coatta amministrativa costituisce una delle più significative novità della riforma relativa alla disciplina del fallimento e, come gl'istituti del fallimento, del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata, ha carattere commerciale ed è inspirato al principio generale della tutela dell'interesse pubblico sugl'interessi individuali dei creditori e del debitore.

Nella nuova legge non è stata determinata la sfera entro la quale possono trovare applicazione le procedure di liquidazione coatta amministrativa, poiché codesta determinazione è necessariamente connessa ai mutamenti delle vicende economiche. In vista dei quali, il legislatore è libero di determinare, caso per caso, avendo riguardo alle esigenze del pubblico interesse, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali essa può essere disposta e l'autorità competente a disporla, ferma rimanendo per tali imprese l'esclusione di esse dal fallimento e viceversa la soggezione alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, salvo, nell'un caso e nell'altro, che la legge non disponga diversamente.

Mentre l'autorità amministrativa ha l'esclusiva competenza di ordinare la liquidazione con tutti i provvedimenti relativi, sia in caso di insufficienza di attivo, sia in caso di irregolarità, l'autorità giudiziaria, a tutela dei diritti soggettivi dei creditori, interviene per quanto riguarda: l'accertamento dello stato di insolvenza e l'adozione dei relativi provvedimenti cautelari (art. 195 decr. cit.), l'accertamento del passivo (art. 209), la formazione dello stato di reparto dei contributi dovuti dai soci con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata (art. 211), l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione (art. 213), l'approvazione del concordato (art. 214).

Per quanto riguarda la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni da parte del debitore, le conseguenze derivanti dall'applicazione della par condicio, rispetto ai creditori, nonché i rapporti giuridici preesistenti, la liquidazione coatta amministrativa è assimilata al fallimento (articoli 200 e 201). Parimenti, la dichiarazione di insolvenza dà luogo ad una sostanziale assimilazione della liquidazione coatta amministrativa al fallimento, con particolare riferimento alla revocatoria fallimentare ed alle sanzioni penali fallimentari (art. 203).

La formazione dello stato passivo si differenzia da quella che ha luogo nel fallimento, in quanto non si hanno insinuazioni di creditori, ma il commissario liquidatore comunica, entro un mese dalla nomina - la quale avviene con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo (art. 198) - a ciascun creditore le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa, ed analoga comunicazione fa a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa. Questi, come i creditori, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, possono far pervenire al commissario le loro osservazioni o istanze (art. 207); ove non abbiano ricevuto la suddetta comunicazione, i creditori e gli altri interessati sopra indicati possono chiedere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei proprî crediti e la restituzione dei loro beni (art. 208). Dopo che il commissario liquidatore ha depositato in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande accolte o respinte degli altri interessati e dopo che il presidente del tribunale ha nominato un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori, il procedimento di liquidazione si svolge secondo le forme relative al fallimento (art. 209).

Il commissario liquidatore è legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione (art. 206), e, salvo le limitazioni stabilite da questa autorità, ha tutti i poteri necessarî per la liquidazione dell'attivo, mentre per la vendita degli immobili e per quella dei mobili in blocco ha bisogno dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (art. 210); ai soci sussidiariamente responsabili, limitatamente o illimitatamente, può chiedere, previa la suddetta autorizzazione, il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività, adottandosi, al riguardo, la procedura del piano di riparto prevista nella procedura fallimentare delle cooperative (art. 211); previo il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività (art. 212).

La liquidazione si chiude con il deposito in cancelleria, autorizzato dall'autorità di vigilanza, del bilancio finale, del conto della gestione e del piano di reparto tra i creditori, nonché della relazione del comitato di sorveglianza. Le eventuali contestazioni sono decise dall'autorità giudiziaria secondo il rito delle contestazioni dei crediti nella procedura fallimentare (art. 213). La chiusura della liquidazione può aver luogo anche per concordato, proposto dall'imprenditore ed autorizzato dall'autorità di vigilanza, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza. Sulla proposta di concordato decide l'autorità giudiziaria, sentito il parere dell'autorità di vigilanza e tenuto conto delle eventuali opposizioni degli interessati. Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione (art. 214). Il concordato, se non è stato eseguito, viene risolto dal tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, con sentenza non soggetta a gravame, e può essere annullato su richiesta del commissario liquidatore o dei creditori; dopo la risoluzione o l'annullamento si riapre la liquidazione amministrativa (art. 215).

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