LIQUIDAZIONE (XXI p. 245)
Liquidazione coattiva in via amministrativa. - È una nuova forma di liquidazione di complessi patrimoniali, che si è aggiunta, attraverso la progressiva trasformazione degli ordinamenti italiani, alle altre due tradizionalmente conosciute e attuate: alla liquidazione volontaria, di puro interesse privato, la quale riceve dalla legge scritta un'apposita disciplina, d'altronde suscettibile di deroga, solo in quanto si applichi alle società commerciali, e alla liquidazione fallimentare, organizzata, per il soddisfacimento in condizioni di uguaglianza dei creditori di un commerciante, sotto la direzione e il controllo del potere giurisdizionale dello stato. Qui si tratta di una liquidazione, che può essere disposta solamente dall'autorità amministrativa, che viene realizzata mercé l'opera di un commissario liquidatore di nomina regia o ministeriale, e che, mentre non ha per necessario presupposto lo stato di cessazione dei pagamenti, mira d'altra parte ad estinguere definitivamente la vita giuridica dell'ente liquidato.
L'istituto non manca di precedenti nella legislazione anteriore alla guerra mondiale, ma ha assunto la sua tipica fisionomia in relazione alla concezione fascista e corporativa dello stato: esso concreta in modo significativo l'intervento della pubblica autorità nello svolgimento dell'attività economica anche privata, intervento così penetrante da determinare l'eliminazione di quelle aziende, che appariscono operare in contrasto con le esigenze del credito pubblico, con la disciplina statale, con superiori interessi insindacabilmente valutati, nonché, correlativamente, la definizione e la sistemazione ex officio di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che alle aziende medesime fanno capo.
È da notarsi che della liquidazione coattiva in via amministrativa manca a tutt'oggi nel diritto positivo italiano una regolamentazione organica e unitaria. Si ha invece una serie di provvedimenti legislativi distinti, che contengono le speciali norme applicabili ai singoli tipi di aziende. Ma non è difficile rintracciare in essi, attraverso la varietà dei dettagli, un filo conduttore, particolarmenle utile per l'interpretazione. Ricordiamo qui i principali tipi di aziende soggette a liquidazione coattiva in via amministrativa: a) le imprese di assicurazione, sia sulla vita sia contro i danni; b) i consorzî e associazioni di cooperative eretti in ente morale; c) le società per azioni, nelle quali l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) abbia una partecipazione per oltre la metà del capitale; d) le società per azioni, verso le quali lo stato sia creditore per una somma superiore al quadruplo del capitale; e) le aziende di credito, di qualunque specie (comprese quelle di cui sia titolare una persona fisica). È doveroso porre in luce la manifesta tendenza ad allargare sempre più il campo d'azione della liquidazione coattiva, restringendo corrispondentemente quello del fallimento.
Bibl.: C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, 5ª ed., IV, Milano 1926, pp. 387-88; M. Casanova, Liquidazione forzata e fallimento delle imprese assicuratrici, in Riv. del dir. comm., XXXI (1933), ii, p. 323 segg.; V. Salandra, Liquidazione coattiva e fallimento delle imprese assicuratrici, in Assicurazioni, II (1935), ii, p. 197 segg.; G. C. Colli, Le liquidazioni coatte amministrative, Milano 1936; M. Fragali, La liquidazione coatta delle aziende bancarie, in Banca, borsa e tit. di cred., III (1936), i, p. 189 segg.