LIQUIDAZIONE
È il termine usato per indicare quel complesso di operazioni che mirano al realizzo in contanti dei varî elementi patrimoniali di un'azienda civile o commerciale: vendita di beni, riscossione di crediti, e, per converso, pagamento di debiti e adempimento delle obbligazioni gravanti sull'azienda, al fine di creare un attivo reale depurato di ogni passività o di stabilire - qualora il passivo risulti eccedente - una percentuale di riparto tra i varî creditori nei limiti di capienza del patrimonio aziendale.
La liquidazione di un'azienda può avere cause e natura diverse. Determinano generalmente la liquidazione la morte del proprietario di essa o lo scadere del termine prefissato alla sua durata; nelle società commerciali esistono poi cause speciali di liquidazione, quali: il raggiungimento dello scopo cui erano destinate, il venir meno di tale scopo, il sopraggiungere di circostanze che consiglino di porre termine all'attività intrapresa (cfr., in genere, l'art. 189 cod. comm.). Nelle società in nome collettivo la liquidazione segue ex lege per la morte, l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento di uno dei soci (art. 191 cod. comm.); nelle accomandite per azioni e anonime - dove il riguardo al patrimonio sociale è prevalente - la liquidazione ha luogo per la perdita di due terzi del capitale sociale, sempre che i soci non deliberino di reintegrare il capitale deficiente o di continuare con esso soltanto la gestione sociale.
Le operazioni di liquidazione delle società commerciali sono precedute dall'inventario del patrimonio eseguito dagli amministratori uscenti di carica; inventario su cui si commisura ogni loro responsabilità (per l'ordine e la specie di queste operazioni, v. articoli 197-207 cod. comm.). I liquidatori compilano, da parte loro, un bilancio di liquidazione, assegnando alle attività patrimoniali quel valore che tecnicamente si chiama valore di presunto realizzo, e dando quindi posto a quei soli elementi patrimoniali che devono considerarsi di possibile realizzo e nei prevedibili limiti del realizzo stesso. Da questo momento in poi l'attività dei liquidatori deve essere spesa nell'intendimento precipuo di convertire in contanti il patrimonio sociale: essi venderanno, transigeranno, esigeranno, promuoveranno azioni per il recupero di crediti non onorati alla scadenza. La loro attività ha termine con l'approvazione del bilancio di liquidazione, in caso di contestazioni da parte dei soci, spetta al tribunale di decidere.
La messa in liquidazione di una società commerciale è istituto che non va confuso con quello del fallimento: a questo - e alla procedura concorsuale coattiva che lo caratterizza - si addiviene quando non vengano eseguiti i pagamenti per obbligazioni commerciali e non si riesca nella conclusione di un concordato extra-giudiziale. La dichiarazione di fallimento, che allora è necessaria, determina nei riguardi della società o del commerciante singolo tutta quella serie di incapacità personali e patrimoniali e legittima quella ricerca e affermazione di responsabilità che sono proprie delle norme di legge sul fallimento. Al contrario, da quanto si è detto, appare che la liquidazione non segna e non individua che una fase conclusiva della vita di un'azienda, fase in cui le energie progressive si arrestano e dai varî elementi patrimoniali attuali si tenta di conseguire il realizzo attivo o la percentuale di riparto.
V. anche società, e inoltre le seguenti voci: asse ecclesiastico; borsa; contabilità di stato; danno; fallimento.
Bibl.: Franken, Die Liquidation der offenen Handelsgesellschaft, Stoccarda 1880; A. Sraffa, La liquidazione delle società commerciali, 2ª ed., Firenze 1899; U. Torlai, La liquidazione, la trasformazione e la fusione delle aziende sociali, Torino 1915; C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, II, 5ª ed., Milano 1923, pp. 482-512; C. Longo, Istituzioni di diritto privato, Padova 1930.